Regolamento (UE) 2019/2238
Regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2020-2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce, per il biennio 2020-2021, le modalità di applicazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord per numerose attività di pesca demersale. Esso conferma e aggiorna esenzioni fondate sul tasso di sopravvivenza e esenzioni de minimis, imponendo in diversi casi obblighi di rilascio immediato, trasmissione di dati scientifici e riesame da parte dello CSTEP. Il testo integra inoltre misure tecniche specifiche per lo Skagerrak e autorizza l’uso di determinati dispositivi di selettività, sostituendo il regolamento delegato (UE) 2018/2035.
Specificazione, per il periodo 2020-2021, delle modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord, incluse esenzioni per sopravvivenza e de minimis e misure tecniche specifiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale soggette a limiti di cattura svolte nelle acque dell’Unione del Mare del Nord, ossia nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. Riguarda in particolare talune flotte e attrezzi impiegati nello Skagerrak e nel Mare del Nord, con esenzioni e condizioni specifiche per specie e segmenti di flotta. Non disciplina le attività estranee a tali aree o non rientranti nelle specie/attrezzi indicati; alcune esenzioni sono inoltre limitate temporalmente al 31 dicembre 2020 o a periodi annuali di verifica scientifica.
Regolamento delegato (UE) 2019/2238: obbligo di sbarco e deroghe per la pesca demersale nel Mare del Nord
Il regolamento si inserisce nel quadro della politica comune della pesca e del piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord di cui al regolamento (UE) 2018/973. Alla luce delle raccomandazioni comuni degli Stati membri e delle valutazioni scientifiche dello CSTEP, la Commissione specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per il periodo 2020-2021, aggiornando il precedente regime del regolamento delegato (UE) 2018/2035.
Ambito territoriale e oggettivo
Il campo di applicazione riguarda le acque dell’Unione del Mare del Nord, identificate come divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4. Le misure si applicano alle attività di pesca demersali soggette a limiti di cattura e riguardano in modo particolare determinate specie bersaglio o accessorie, nonché specifici attrezzi e segmenti di flotta. Il regolamento contiene anche misure tecniche specifiche per lo Skagerrak.
Obbligo di sbarco
L’articolo 1 afferma che, nel perimetro geografico sopra indicato, l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersali soggette a limiti di cattura per il periodo 2020-2021. La disciplina si collega alla progressiva eliminazione dei rigetti in mare perseguita dalla politica comune della pesca.
Definizioni tecniche rilevanti
L’articolo 2 introduce definizioni utili per l’applicazione delle esenzioni e delle misure tecniche. In particolare:
- il pannello Seltra è descritto come dispositivo di selettività con specifiche caratteristiche di maglia, lunghezza e posizionamento;
- il dispositivo Netgrid è una sezione con finestra di fuga superiore inserita in una rete da traino a due pannelli;
- il pannello Flemish è l’ultima parte conica della sfogliara con determinate dimensioni di maglia;
- il pannello di rilascio del benthos consente la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti;
- la SepNep è una rete da traino a divergenti con più sacchi e possibili elementi di selezione aggiuntivi.
Esenzioni fondate sul tasso di sopravvivenza
Il regolamento mantiene o introduce varie esenzioni per specie per le quali, secondo le valutazioni scientifiche richiamate nei considerando, il rigetto non comprometterebbe in modo significativo la mortalità complessiva o la valutazione della sopravvivenza richiede ulteriori dati.
Per lo scampo (Nephrops norvegicus), l’articolo 3 consente l’esenzione nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 per catture effettuate con nasse o con reti a strascico dotate di specifici sacchi e griglie di selezione. Se si procede al rigetto, gli esemplari devono essere rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura. L’esenzione per alcune modalità di pesca è provvisoria fino al 31 dicembre 2020, con invio di ulteriori informazioni scientifiche entro il 1º maggio 2020 e valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio 2020.
Per la sogliola (Solea solea), l’articolo 4 prevede un’esenzione nella divisione CIEM 4c entro sei miglia nautiche dalla costa e fuori dalle zone di riproduzione designate, per catture con reti da traino a divergenti con maglie del sacco tra 80 e 99 mm, limitatamente a navi di lunghezza massima di 10 metri, potenza non superiore a 221 kW, operanti in acque profonde al massimo 30 metri e con traini non superiori a 90 minuti.
Per le catture accessorie di tutte le specie soggette a limiti di cattura con nasse e cogolli, l’articolo 5 consente l’esenzione nelle divisioni CIEM 3a e sottozona CIEM 4, imponendo il rilascio immediato e sotto la superficie del mare.
L’articolo 6 disciplina diverse ipotesi riguardanti la passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle divisioni CIEM 3a e sottozona CIEM 4, includendo reti, sciabiche danesi e reti a strascico con determinate dimensioni di maglia; introduce inoltre ulteriori ipotesi con pannello Seltra o con specifiche maglie nelle acque della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4. Per una delle ipotesi, l’esenzione è provvisoria fino al 31 dicembre 2020 con obbligo di invio di dati scientifici entro il 1º maggio 2020 e valutazione CSTEP entro il 31 luglio 2020.
L’articolo 7 introduce un’esenzione per la passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nella divisione CIEM 2a e sottozona CIEM 4, catturata con sfogliare BT2 tra 80 e 119 mm in particolari condizioni tecniche o tramite navi impegnate in attività pienamente documentate. La stessa norma estende l’esenzione ad alcune catture di pesci piatti con sfogliare da navi di piccole dimensioni o con specifici limiti di profondità e durata del traino. È previsto l’invio annuale di ulteriori informazioni scientifiche entro il 1º maggio e la valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio.
L’articolo 8 disciplina il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nella sottozona CIEM 4, per catture con sfogliare dotate di sacco con maglia superiore a 80 mm. L’esenzione è provvisoria fino al 31 dicembre 2020 e soggetta a nuovo supporto scientifico entro il 1º maggio 2020.
L’articolo 9 riguarda le razze nel Mare del Nord, per tutte le attrezzature da pesca nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. Anche in questo caso è richiesto il rilascio immediato in caso di rigetto e la trasmissione annuale di informazioni scientifiche con valutazione CSTEP.
Esenzioni de minimis
L’articolo 10 ammette deroghe all’obbligo di sbarco per una serie di specie e combinazioni di specie, quando il rigetto residuo è ritenuto difficile da evitare o i costi di gestione sarebbero sproporzionati. Le percentuali variano in funzione dell’attrezzo, della zona e della specie, con esempi quali:
- sogliola con tramagli e reti da imbrocco: fino al 3 % delle catture annue;
- sogliola con sfogliare TBB e pannello Flemish nella sottozona CIEM 4: fino al 5 %;
- combinazioni di specie demersali nella pesca dello scampo o del gamberetto boreale con specifiche griglie di selezione: fino al 4 %, 5 % o 6 %;
- merlano e merluzzo bianco in aree e con attrezzi specifici: fino al 5 % o 6 %;
- merlano con sfogliare o con reti a strascico in determinate aree: fino al 2 %;
- suro e sgombro nella sottozona CIEM 4: fino al 7 % nel 2020 e al 6 % nel 2021;
- combinazione di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù: fino all’1 %;
- molva con palangari: fino al 3 %.
Numerose esenzioni de minimis sono applicabili solo in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020 e richiedono dati scientifici aggiuntivi entro il 1º maggio 2020, con valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio 2020. Il regolamento sottolinea anche che, qualora l’esenzione si basi su dati incompleti o estrapolazioni, gli Stati membri devono assicurare dati esatti e verificabili sull’intera flotta interessata.
Misure tecniche per lo Skagerrak
L’articolo 11 introduce un divieto generale, nello Skagerrak, di tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi con maglia inferiore a 120 mm. Sono però previste deroghe per reti con sacchi da almeno 90 mm o 70 mm se dotate di pannelli Seltra o griglie di selezione, per determinate reti destinate alla pesca di specie pelagiche o industriali, e per la pesca del gamberetto boreale con griglia di selezione da 19 mm e, in alcune condizioni, con dispositivo di trattenimento del pesce conforme a requisiti dimensionali precisi.
SepNep e sostituzione del regolamento precedente
L’articolo 12 autorizza l’uso delle reti SepNep. L’articolo 13 abroga il regolamento delegato (UE) 2018/2035, che viene quindi sostituito dalla disciplina del presente atto.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Profili operativi per gli operatori
Per armatori, imprese di pesca, consulenti e professionisti fiscali-contabili che assistono il settore, il regolamento è rilevante soprattutto per:
- la pianificazione delle campagne di pesca 2020-2021;
- la verifica di attrezzi, maglie, dispositivi di selettività e aree di pesca;
- la corretta gestione dei rigetti ammessi entro limiti percentuali;
- gli obblighi documentali e di trasmissione dei dati scientifici agli Stati membri e allo CSTEP;
- il controllo delle condizioni di provvisorietà di alcune esenzioni, con particolare attenzione alle scadenze del 31 dicembre 2020, del 1º maggio 2020 e del 31 luglio 2020.
Disposizioni principali
Applicazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord
L’articolo 1 estende l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 alle attività di pesca demersali soggette a limiti di cattura nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4) per il periodo 2020-2021.
Definizioni di dispositivi e attrezzi selettivi
L’articolo 2 definisce, ai fini del regolamento, il pannello Seltra, il dispositivo Netgrid, il pannello Flemish, il pannello di rilascio del benthos e la rete SepNep, specificandone struttura, dimensioni minime, collocazione e funzionalità.
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza
Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 disciplinano esenzioni dall’obbligo di sbarco basate sull’elevato tasso di sopravvivenza per scampo, sogliola, passera di mare, rombo chiodato e razze, in relazione a specifiche zone CIEM, attrezzi, taglie di maglia, potenza delle navi e condizioni operative. In più casi è imposto il rilascio immediato e, per alcune esenzioni, la presentazione di ulteriori informazioni scientifiche entro il 1º maggio 2020 o annualmente, con valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio 2020.
Esenzioni de minimis
L’articolo 10 autorizza il rigetto in mare, entro percentuali massime variabili tra l’1 % e il 7 % delle catture annue, per numerose specie e combinazioni di specie/attrezzi, tra cui sogliola, merlano, merluzzo bianco, suro, sgombro, molva e altre specie demersali o industriali. Diverse esenzioni sono applicabili solo in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020 e richiedono dati scientifici aggiuntivi entro il 1º maggio 2020, con valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio 2020.
Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak
L’articolo 11 vieta nello Skagerrak il possesso e l’uso di reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi analoghi con maglia inferiore a 120 mm, salvo eccezioni per specifiche configurazioni di reti e attività, tra cui reti con pannello Seltra, griglie di selezione, pesca pelagica o industriale e pesca del gamberetto boreale con particolari requisiti tecnici.
Autorizzazione delle reti SepNep
L’articolo 12 consente espressamente l’uso delle reti SepNep, già considerate nel contesto delle misure di selettività per ridurre le catture indesiderate.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 13 abroga il regolamento delegato (UE) 2018/2035, che viene sostituito dal presente atto per il periodo di applicazione indicato.
Entrata in vigore e periodo di applicazione
L’articolo 14 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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