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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2100

Regolamento delegato (UE) 2019/2100 della Commissione, del 30 settembre 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda gli aggiornamenti della tassonomia da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R2100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regolamento delegato (UE) 2019/815, che disciplina l'ESEF, per allinearne la tassonomia alla tassonomia IFRS annualmente aggiornata dalla Fondazione IFRS. Le modifiche incidono sugli allegati tecnici relativi ai prefissi e ai contenuti della tassonomia, nonché sulla tabella degli elementi e delle dimensioni informative utilizzabili nel tagging XHTML/iXBRL. L'applicazione decorre per le relazioni finanziarie annuali relative agli esercizi iniziati dal 1o gennaio 2020 in poi.

Aggiornamento della tassonomia IFRS da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) nelle relazioni finanziarie annuali.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti tenuti a redigere le relazioni finanziarie annuali nel formato elettronico unico di comunicazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE. Riguarda, in particolare, i bilanci consolidati redatti secondo gli IFRS adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 oppure secondo IFRS emessi dallo IASB considerati equivalenti sulla base della decisione 2008/961/CE. L'aggiornamento opera sul piano tecnico della tassonomia ESEF/IFRS ed è applicabile alle relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.

Aggiornamento della tassonomia da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione

Il regolamento delegato (UE) 2019/2100 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/815, che disciplina il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) per le relazioni finanziarie annuali. La finalità è allineare la tassonomia ESEF agli aggiornamenti annuali della tassonomia IFRS elaborata dalla Fondazione IFRS, così da mantenere coerente il tracciamento elettronico delle informazioni di bilancio.

Contesto normativo e finalità

Il testo richiama l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE sugli obblighi di trasparenza degli emittenti quotati e si fonda sul progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'ESMA. Il regolamento precisa che il formato elettronico unico si applica alle relazioni finanziarie annuali e che i bilanci consolidati contenuti in tali relazioni sono redatti secondo gli IFRS adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 oppure secondo IFRS emessi dallo IASB considerati equivalenti ai sensi della decisione 2008/961/CE.

Modifiche introdotte al regolamento delegato (UE) 2019/815

L'articolo 1 dispone la modifica di tre allegati del regolamento delegato (UE) 2019/815:

  • l'allegato I, con aggiornamento di definizioni e prefissi tecnici;
  • l'allegato II, con sostituzione della tabella 2 relativa ai concetti da riportare nelle informazioni di bilancio;
  • l'allegato VI, con sostituzione della tabella dei elementi, degli assi, dei membri, delle etichette e dei riferimenti normativi.

In particolare, tra le modifiche tecniche figurano le nuove definizioni dei prefissi:

  • esef_cor, per gli elementi nello spazio dei nomi http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_cor;
  • esef_all, per gli elementi nello spazio dei nomi http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all;
  • ifrs-full, per gli elementi nello spazio dei nomi http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full.

Contenuto sostanziale degli allegati aggiornati

L'allegato II sostituisce la tabella 2 con un elenco molto ampio di etichette da utilizzare nel tagging del bilancio, fra cui dati identificativi dell'entità, note sulla continuità aziendale, comparabilità, riclassificazioni, dividendi, informazioni su giudizi e stime, basi di consolidamento, attività e passività finanziarie, leasing, aggregazioni aziendali, fair value, strumenti finanziari, imposte, benefici ai dipendenti, settore operativo, attività biologiche, investimenti immobiliari, immobilizzazioni materiali e immateriali, rimanenze, conti di tesoreria, parti correlate e molte altre voci informative.

L'allegato III sostituisce invece la tabella dell'allegato VI con un inventario aggiornato di concetti XBRL IFRS, membri, assi e dimensioni, corredati da definizioni tecniche e riferimenti puntuali agli IAS/IFRS pertinenti. Il contenuto è orientato alla standardizzazione della reportistica digitale e include numerose estensioni relative a:

  • strumenti finanziari e rischio di credito;
  • fair value e gerarchia del fair value;
  • leasing ai sensi dell'IFRS 16;
  • contratti assicurativi e IFRS 17;
  • benefici ai dipendenti e IAS 19;
  • aggregazioni aziendali, avviamento e IAS 36;
  • attività biologiche, rimanenze e immobilizzazioni;
  • parti correlate, joint venture, controllate e entità strutturate.

Decorrenza, applicazione e obbligatorietà

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La nuova tassonomia si applica alle relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2020 o dopo tale data.

Profili operativi per i professionisti

Per avvocati, commercialisti e revisori, il regolamento rileva perché impone un aggiornamento tecnico dei modelli di redazione e validazione del bilancio in formato elettronico. Occorre verificare che i sistemi di reporting, le mappature XBRL/iXBRL e i controlli di conformità siano coerenti con la nuova tassonomia, soprattutto per le informazioni strutturate del bilancio consolidato e per le disclosure IFRS soggette a tagging obbligatorio o standardizzato.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati tecnici della tassonomia ESEF

L'articolo 1 modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 sostituendo gli allegati I, II e VI conformemente agli allegati I, II e III del presente regolamento. Le modifiche riguardano, tra l'altro, i prefissi esef_cor, esef_all e ifrs-full, nonché la tabella dei concetti/tassonomie da usare per l'informativa in formato elettronico.

Aggiornamento dei concetti e delle etichette della tassonomia

Gli allegati tecnici sostituiscono e aggiornano numerosi elementi della tassonomia IFRS/ESEF, includendo nuove definizioni, etichette, tipi di elemento, riferimenti agli IFRS e numerose voci relative a bilancio, strumenti finanziari, leasing, assicurazioni, benefici ai dipendenti, fair value, imprese controllate e joint venture.

Decorrenza e applicazione

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'applicazione è fissata alle relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva.

Natura giuridica

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariobblighi di trasparenzainformativa societariacontabilità ifrsrendicontazione elettronica

Testo integrale

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