Cassazione Penale, Ordinanza n. 30221/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche che sarebbero state ricomprese nell'accordo, invocando anche il positivo comportamento processuale, indicato nell'offerta risarcitoria a favore della persona offesa. La Corte rileva però che il ricorso non verte su uno dei motivi tassativamente ammessi contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., poiché mira a contestare la mancata applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione della pena.
Norme richiamate
Richiamato come base del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.
Stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la doglianza sulle attenuanti generiche non rientra tra tali motivi.
Regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
Norma che ha inserito il comma 2-bis nell'art. 448 c.p.p.
Corte Cost. n. 86/2024
Richiamata dal ricorrente come parametro per le circostanze invocate, ma il testo non specifica ulteriormente il contenuto applicativo.
Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117-01
Precedente utilizzato per affermare l'inammissibilità del ricorso che deduce l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, l'omessa applicazione di circostanze attenuanti generiche se tali circostanze non erano state espressamente menzionate nella richiesta di applicazione della pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte ricorrente, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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