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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-76/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021. — «BalevBio » EOOD contro Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia «Mitnitsi». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Merci composte da materiali diversi – Fibre vegetali – Resina melamminica – Voci 3924 e 4419 – Merci descritte come “bicchieri in bambù”. — Causa C-76/20

Giurisprudenza europea62020CJ0076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la classificazione doganale di bicchieri commercializzati come "bicchieri in bambù", composti in prevalenza da fibre vegetali e in parte da resina melamminica. Ha escluso che la soluzione dipenda automaticamente dalla materia quantitativamente prevalente e ha applicato la regola 3 b) della nomenclatura combinata, valorizzando il carattere essenziale del prodotto. Poiché tale carattere è attribuito dalla resina melamminica, la Corte ha ricondotto la merce alla voce 3924, in particolare alla sottovoce 39241000.

Classificazione doganale di "bicchieri in bambù" composti da fibre vegetali e resina melamminica: prevale la voce 3924 della nomenclatura combinata, non la voce 4419.

La questione giuridica

Se, ai fini della classificazione doganale di bicchieri composti da fibre vegetali e resina melamminica, debba applicarsi la regola 3 a) della nomenclatura combinata considerando la voce più specifica in base alla prevalenza quantitativa, oppure la regola 3 b) basata sul carattere essenziale; se la voce 4419 escluda articoli di pannelli di particelle con legante superiore al 15%; e se tali prodotti debbano essere classificati nella sottovoce 39241000.

Principio di diritto

Merci composte da fibre vegetali e resina melamminica, descritte come "bicchieri in bambù", non si classificano in base alla sola prevalenza quantitativa delle fibre: poiché le voci 3924 e 4419 sono entrambe astrattamente pertinenti e nessuna è più specifica dell’altra, si applica la regola 3 b). Il carattere essenziale è conferito dalla resina melamminica, che consente l’uso del prodotto come vasellame e ne determina impermeabilità, rigidità e resistenza; pertanto i prodotti rientrano nella voce 3924 della NC, in particolare nella sottovoce 39241000, salva la verifica fattuale del giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 276/2013
  • Voce 3924 della nomenclatura combinata
  • Voce 4419 della nomenclatura combinata
  • Voce 3909 della nomenclatura combinata
  • Regola 3 delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata
  • Regola 1 delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata
  • Regola 2 b) delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata
  • Regola 3 a) delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata
  • Regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata
  • Regola 3 c) delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata

Classificazione doganale di "bicchieri in bambù" composti da fibre vegetali e resina melamminica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale in materia di tariffa doganale comune e classificazione doganale nella nomenclatura combinata. Il giudice del rinvio bulgaro chiedeva alla Corte come classificare bicchieri descritti come "bicchieri in bambù", composti da fibre vegetali e resina melamminica.

Fatti e procedimento principale

La società "BalevBio" EOOD aveva importato merci dichiarate come "bicchieri in bambù" e le aveva classificate nelle sottovoci NC 4419009000 e 4419190000, beneficiando di un dazio pari a zero. Le autorità doganali, a seguito di analisi di laboratorio, hanno ritenuto che i prodotti fossero composti da fibre di bambù, amido di mais e resina melammina-formaldeide, e che dovessero essere classificati come vasellame di materie plastiche, nella voce 3924 della NC.

Le autorità hanno quindi rettificato la classificazione e irrogato sanzioni amministrative per frode doganale. Nel contenzioso interno erano emerse decisioni giurisdizionali non uniformi: alcuni giudici avevano applicato la regola 3 b) della NC, altri la regola 3 a), valorizzando la quantità di fibre vegetali. Il giudice del rinvio ha quindi sottoposto alla Corte tre questioni interpretative.

Questioni pregiudiziali

Le questioni vertevano, in sostanza, su:

  • se la "voce più specifica" ai sensi della regola 3 a) coincida sempre con quella relativa alla materia quantitativamente prevalente;
  • se la voce 4419 escluda articoli di pannelli di particelle quando il legante supera il 15% del peso;
  • se prodotti come quelli controversi debbano essere classificati nella sottovoce 39241000.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato la nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821, nonché le regole generali per l’interpretazione della NC, in particolare la regola 3. Sono state inoltre considerate le voci 3924 e 4419 della NC e la voce 3909, che include le resine melamminiche.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato ricevibile il rinvio, rilevando che la questione interpretativa non appariva manifestamente estranea alla controversia principale e che il giudice nazionale aveva motivato i propri dubbi alla luce di una giurisprudenza interna non uniforme.

Nel merito, la Corte ha ricordato che la classificazione doganale si fonda sul testo delle voci e delle note di sezione o di capitolo, nonché sulle caratteristiche oggettive delle merci. Le note esplicative del SA e della NC, pur non vincolanti, sono strumenti interpretativi rilevanti.

La Corte ha osservato che i prodotti in causa sono oggetti compositi, costituiti per il 72,33% da fibre vegetali e per il 25,2% da resina melamminica. Tali merci possono rientrare sia nella voce 3924, relativa al vasellame di materie plastiche, sia nella voce 4419, relativa agli articoli di legno per la tavola o la cucina, anche in bambù.

Ha però escluso che la regola 3 a) fosse decisiva: né la voce 3924 né la voce 4419 possono essere considerati, nel caso concreto, "la voce più specifica", perché ciascuna si riferisce solo a una parte dei materiali costitutivi del prodotto composito. Di conseguenza, la classificazione va effettuata ai sensi della regola 3 b), individuando la materia che conferisce il carattere essenziale.

A questo fine la Corte ha ritenuto che, pur essendo le fibre vegetali maggioritarie in termini quantitativi, la resina melamminica sia l’elemento determinante per l’uso del prodotto come bicchiere: essa agglomera le fibre, conferisce impermeabilità, rigidità, resistenza agli urti e agli agenti esterni, e consente di mantenere la forma. Le fibre vegetali apportano invece proprietà accessorie, come isolamento termico, bassa densità e biodegradabilità. Pertanto, il carattere essenziale è dato dalla resina melamminica.

La Corte ha inoltre osservato che la presenza di fibre vegetali e amido come sostanze di carica è coerente con la classificazione nella voce 3924, poiché le materie plastiche possono contenere cariche. È stato anche richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 276/2013 come elemento di conforto interpretativo.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che la NC dev’essere interpretata nel senso che i "bicchieri in bambù" composti per il 72,33% da fibre vegetali e per il 25,2% da resina melamminica devono essere classificati nella voce 3924 della nomenclatura combinata, in particolare nella sottovoce 39241000, salvo la verifica degli elementi di fatto da parte del giudice nazionale.

Principio affermato

In caso di merci composte da fibre vegetali e resina melamminica destinate all’uso come bicchieri, la prevalenza quantitativa delle fibre non basta a determinare la classificazione: se la resina plastica è quella che conferisce al prodotto le proprietà funzionali essenziali, la merce va classificata come vasellame di materie plastiche nella voce 3924 della NC.

Come è indicizzato

Materieclassificazione doganalenomenclatura combinatatariffa doganale comunemerci compostematerie plastiche e lavori di legno

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