Corte di giustizia, Sentenza C-326/19
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021. — EB contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Utilizzo abusivo – Misure di prevenzione – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Ricercatori universitari. — Causa C-326/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del TAR Lazio, ha esaminato il regime italiano dei contratti a tempo determinato dei ricercatori universitari di tipo A. Ha ritenuto che tale disciplina sia compatibile con la clausola 5 dell’accordo quadro, poiché fissa un limite massimo di durata e un solo rinnovo, misure sufficienti a prevenire l’abuso. Di conseguenza, non è stato necessario esaminare le ulteriori questioni sulla conversione del rapporto e sulle misure sanzionatorie.
Clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e contratti di ricercatore universitario italiani di tipo A: compatibilità della durata triennale prorogabile di due anni senza criteri ulteriori di giustificazione
La questione giuridica
Se la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una disciplina nazionale che, per i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato di tipo A, prevede un contratto di tre anni prorogabile una sola volta per due anni, subordinato alla disponibilità di risorse e alla valutazione positiva dell’attività svolta, ma esclude la conversione a tempo indeterminato; e, conseguentemente, se vi sia violazione della clausola 5 e/o del principio di equivalenza per la mancata previsione di una misura effettiva di sanzione dell’abuso.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la clausola 5 dell’accordo quadro non osta a una normativa nazionale che preveda, per i ricercatori universitari, un contratto a tempo determinato di durata triennale prorogabile una sola volta per due anni, subordinato alla disponibilità di risorse e alla valutazione positiva dell’attività svolta, anche se la disciplina non individua ulteriori criteri oggettivi e trasparenti sull’esistenza di un’esigenza reale, sull’idoneità e sulla necessità del contratto; ciò perché la normativa contiene già limiti alla durata massima e al numero dei rinnovi, conformi alle misure preventive previste dalla clausola 5, e il caso riguarda un primo contratto con proroga, non una successione abusiva priva di tutela.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 1 dell’accordo quadro
- Clausola 3 dell’accordo quadro
- Clausola 4 dell’accordo quadro
- Clausola 5 dell’accordo quadro
- Clausola 8 dell’accordo quadro
- Articolo 24 della legge n. 240/2010
- Articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017
- Articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001
- Articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015
- Articolo 29, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 81/2015
- Articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015
- Articolo 36, commi 2, 5 e 5-quater, del decreto legislativo n. 165/2001
- Articolo 16 della legge n. 240/2010
- Articolo 18 della legge n. 240/2010
Clausola 5 dell’accordo quadro e contratti a tempo determinato dei ricercatori universitari
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in una controversia tra un ricercatore universitario e amministrazioni pubbliche italiane, relativa al diniego di trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e alla mancata ammissione a una procedura di valutazione per la chiamata a professore associato.
Fatti e procedimento principale
EB era stato assunto dall’Università degli Studi «Roma Tre» il 1° dicembre 2012 come ricercatore con contratto di tipo A ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per tre anni, prorogabile una sola volta per due anni. Conseguiva poi l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia, ma non poteva partecipare a una procedura di chiamata riservata ai ricercatori a tempo indeterminato. Chiedeva quindi la proroga del contratto e la sua stabilizzazione, invocando il decreto legislativo n. 75/2017 e la disciplina dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare:
- clausola 1, sugli obiettivi dell’accordo quadro;
- clausola 3, sulla definizione di lavoratore a tempo determinato;
- clausola 4, sul principio di non discriminazione;
- clausola 5, sulle misure di prevenzione degli abusi;
- clausola 8, sulle disposizioni di attuazione più favorevoli. Viene richiamato anche l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale.
Normativa italiana esaminata
Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte la disciplina dell’articolo 24 della legge n. 240/2010, che prevede per i ricercatori universitari contratti di tipo A di tre anni, prorogabili una sola volta per due anni, e contratti di tipo B, che possono condurre alla chiamata nel ruolo dei professori associati. Sono inoltre richiamati l’articolo 29, comma 2, lettera d), e comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015, che escludono tali contratti dall’applicazione della trasformazione automatica prevista per altri contratti a termine, e l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, che vieta la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni in caso di violazione delle regole sull’assunzione.
Questioni pregiudiziali
Il TAR Lazio ha chiesto in sostanza se la clausola 5 osti:
- alla mancata conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto del ricercatore universitario;
- all’applicazione differenziata della disciplina tra personale pubblico in regime privatistico e personale in regime di diritto pubblico, alla luce del principio di equivalenza;
- alla disciplina dell’articolo 24 della legge n. 240/2010, nella parte in cui consente la stipulazione e la proroga dei contratti di tipo A senza criteri oggettivi e trasparenti ulteriori, con rischio di abuso.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la clausola 5 si applica solo alla successione di contratti o rapporti a tempo determinato. Un primo contratto a termine non rientra di per sé nel suo ambito, ma vi rientra la sua proroga, perché essa determina una successione di rapporti a tempo determinato.
La Corte rileva poi che l’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 introduce due misure espressamente previste dalla clausola 5, punto 1:
- un limite alla durata massima totale del rapporto a termine, fissato in tre anni;
- un limite al numero dei rinnovi, essendo consentita una sola proroga di due anni.
Secondo la Corte, il giudice del rinvio non ha indicato elementi che facciano dubitare dell’efficacia di tali misure nella prevenzione degli abusi. Le critiche relative all’assenza di criteri oggettivi e trasparenti sull’esistenza di esigenze temporanee non sono decisive, perché la normativa italiana già contiene le misure richieste dalla clausola 5, lettere b) e c), mentre nelle cause richiamate dal giudice del rinvio tali misure mancavano.
La Corte sottolinea anche che, nel caso dei ricercatori di tipo A, il rapporto non è presentato come una precarietà fine a sé stessa: la cessazione del contratto può inserirsi nel percorso di carriera accademica e aprire l’accesso al contratto di tipo B e poi, eventualmente, al ruolo di professore associato. Inoltre, la durata massima del rapporto è determinata ex ante, quindi il lavoratore conosce già il limite temporale complessivo del rapporto.
Infine, la Corte esclude la rilevanza del principio di equivalenza nel caso concreto, precisando che tale principio riguarda la tutela processuale dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione rispetto a diritti analoghi di origine nazionale, mentre qui la questione investe direttamente l’interpretazione dell’accordo quadro.
Decisione e conseguenze
La Corte risponde che la clausola 5 dell’accordo quadro non osta alla disciplina italiana dei contratti di tipo A dei ricercatori universitari. Poiché la normativa nazionale è ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione e non genera, in sé, un rischio di abuso non sanzionato, non è stato necessario pronunciarsi sulle prime due questioni relative alla trasformazione del rapporto e alle eventuali misure sanzionatorie.
Principi pratici per operatori italiani
Per gli operatori del diritto del lavoro pubblico universitario, la sentenza conferma che il rispetto della clausola 5 può risultare da limiti legali chiari sulla durata massima e sui rinnovi, senza che sia indispensabile una clausola di conversione automatica in tutti i casi. La pronuncia è rilevante anche perché distingue il contratto di ricercatore di tipo A, privo di accesso immediato al ruolo di professore associato, dal contratto di tipo B, che invece è strutturato come canale verso la stabilizzazione nel ruolo accademico.
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