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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-624/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 giugno 2021. — K e a. contro Tesco Stores Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Watford Employment Tribunal. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Articolo 157 TFUE – Effetto diretto – Nozione di “lavoro di pari valore” – Domande volte ad ottenere una pari retribuzione per un lavoro di pari valore – Unica fonte – Lavoratori di sesso diverso che hanno lo stesso datore di lavoro – Stabilimenti diversi – Confronto. — Causa C-624/19

Giurisprudenza europea62019CJ0624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affermato che l’articolo 157 TFUE è direttamente invocabile anche nelle controversie tra privati che riguardano retribuzioni diverse a fronte di lavori di pari valore, non solo in caso di identico lavoro. Ha inoltre chiarito che il confronto è possibile quando la disparità retributiva derivi da un’unica fonte, anche se i lavoratori operano in sedi diverse dello stesso datore di lavoro. La seconda questione è rimasta assorbita.

Parità di retribuzione ex articolo 157 TFUE: l’articolo ha efficacia diretta anche nelle controversie tra privati relative a un "lavoro di pari valore" svolto in stabilimenti diversi ma riconducibile a un’unica fonte.

La questione giuridica

Se l’articolo 157 TFUE possa essere invocato come disposizione ad effetto diretto nelle azioni tra privati fondate sulla mancata parità di retribuzione per un "lavoro di pari valore"; in subordine, se il criterio dell’"unica fonte" sia distinto dalla questione del pari valore del lavoro e se abbia efficacia diretta.

Principio di diritto

L’articolo 157 TFUE, che impone in modo chiaro e preciso il principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, ha efficacia diretta anche nelle controversie tra privati relative a un "lavoro di pari valore". La comparazione è ammissibile quando le condizioni retributive dei lavoratori di sesso diverso siano riconducibili a un’unica fonte responsabile della disparità, anche se i lavoratori prestano attività in stabilimenti diversi; spetta al giudice nazionale verificare in concreto il pari valore del lavoro e l’esistenza dell’unica fonte.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 157 TFUE
  • Articolo 119 del Trattato CEE
  • Articolo 141 CE
  • Articolo 3, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione (UE) 2020/135
  • Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea, articolo 86, paragrafi 2 e 3, e articolo 126
  • Equality Act 2010, articolo 79

Parità di retribuzione per lavoro di pari valore contro Tesco Stores Ltd

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Watford Employment Tribunal (Regno Unito) nell’ambito di un ampio contenzioso promosso da lavoratrici e lavoratori, attuali o ex dipendenti di Tesco Stores Ltd, relativo alla pretesa violazione del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne. La Corte si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 157 TFUE e, in via preliminare, sulla propria competenza alla luce dell’accordo sul recesso del Regno Unito.

Contesto normativo e competenza della Corte

La Corte richiama l’articolo 86, paragrafi 2 e 3, dell’accordo sul recesso, precisando che resta competente a decidere sulle domande pregiudiziali presentate da giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 126. Poiché la domanda è stata presentata prima di tale scadenza, la Corte si dichiara competente.

Sul piano sostanziale, la sentenza ricorda l’evoluzione del principio di parità retributiva dall’articolo 119 del Trattato CEE, poi articolo 141 CE, fino all’attuale articolo 157 TFUE, nonché il suo rilievo sistemico alla luce dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali.

Fatti del procedimento principale

Tesco Stores Ltd gestisce una vasta rete di negozi e di centri di distribuzione nel Regno Unito. I ricorrenti nel procedimento principale, uomini e donne, lavorano o hanno lavorato nei negozi della società e lamentano di non aver ricevuto una retribuzione pari a quella corrisposta ai lavoratori di sesso maschile impiegati nei centri di distribuzione. Essi sostengono che le attività svolte nei negozi e nei centri di distribuzione siano di pari valore e che il confronto sia consentito sia dalla normativa nazionale sia dall’articolo 157 TFUE.

Tesco contesta tale impostazione, sostenendo in sintesi che:

  • non sussisterebbero condizioni di lavoro comuni ai sensi del diritto nazionale;
  • l’articolo 157 TFUE non avrebbe effetto diretto nei casi di lavoro di pari valore;
  • non vi sarebbe un’"unica fonte" delle condizioni retributive.

Il giudice del rinvio rileva inoltre che la valutazione del pari valore del lavoro è oggetto di accertamenti tecnici già disposti nel procedimento nazionale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale pone alla Corte, in sostanza, due quesiti:

  • se l’articolo 157 TFUE abbia effetto diretto nelle controversie tra privati fondate sulla dedotta violazione della parità retributiva per un lavoro di pari valore;
  • in caso di risposta negativa, se il criterio dell’"unica fonte" sia autonomo rispetto alla questione del pari valore e se abbia anch’esso efficacia diretta.

Ragionamento della Corte sull’efficacia diretta dell’articolo 157 TFUE

La Corte respinge l’argomento secondo cui l’efficacia diretta dell’articolo 157 TFUE sarebbe limitata ai casi di "stesso lavoro" e non anche ai casi di "lavoro di pari valore". La formulazione dell’articolo, infatti, impone a ciascuno Stato membro un obbligo chiaro e preciso di risultato: assicurare la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

La Corte richiama la propria giurisprudenza costante, in particolare:

  • Defrenne, per il principio secondo cui la norma può essere invocata davanti ai giudici nazionali quando la discriminazione risulti da disposizioni normative o da contratti collettivi, o quando il lavoro sia svolto nella stessa azienda o ufficio;
  • Worringham e Humphreys, secondo cui il giudice può accertare i fatti necessari anche nel caso di lavoro di pari valore;
  • Murphy, Brunnhofer, Praxair MRC e Safeway, per la natura imperativa e l’effetto diretto dell’articolo 157 TFUE.

La Corte sottolinea che la nozione di "stesso lavoro", "stesso posto di lavoro" e "lavoro di pari valore" ha carattere qualitativo e riguarda la natura concreta delle prestazioni. Di conseguenza, la distinzione prospettata da Tesco comprometterebbe l’effetto utile dell’articolo 157 TFUE e l’obiettivo dell’eliminazione di ogni discriminazione fondata sul sesso in materia di retribuzione.

Unica fonte e confronto tra stabilimenti diversi

La Corte ribadisce che, quando le differenze retributive tra lavoratori di sesso diverso che svolgono uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore sono riconducibili a un’unica fonte, la situazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 157 TFUE. In tale ipotesi esiste un soggetto responsabile della disparità e in grado di ristabilire la parità di trattamento.

Da ciò discende che il confronto può avvenire anche tra lavoratori impiegati in stabilimenti diversi, purché le condizioni retributive siano imputabili a un’unica fonte. Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se Tesco Stores Ltd costituisca effettivamente tale unica fonte delle condizioni retributive applicate nei negozi e nei centri di distribuzione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 157 TFUE ha efficacia diretta nelle controversie tra privati in cui sia dedotta la violazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per un lavoro di pari valore.

La seconda questione non riceve risposta, poiché assorbita dalla soluzione della prima.

Principio affermato

La sentenza conferma che il principio di parità retributiva sancito dall’articolo 157 TFUE è direttamente invocabile anche per i lavori di pari valore e non soltanto per il medesimo lavoro. Inoltre, la comparazione tra lavoratori di sesso diverso è possibile quando la disparità retributiva derivi da una medesima fonte decisionale, anche se le prestazioni sono rese in sedi diverse dello stesso datore di lavoro.

Come è indicizzato

Materieparità di retribuzioneuguaglianza di generediritto del lavororinvio pregiudizialeeffetto diretto

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