Corte di giustizia, Sentenza C-546/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 giugno 2021. — BZ contro Westerwaldkreis. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da lBundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Cittadino di un paese terzo – Condanna penale nello Stato membro – Articolo 3, punto 6 – Divieto d’ingresso – Motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza – Revoca della decisione di rimpatrio – Legittimità del divieto d’ingresso. — Causa C-546/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la direttiva rimpatri si applica ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, indipendentemente dal fatto che l’irregolarità derivi da una condanna penale o da un’espulsione per ordine pubblico, salvo esercizio della deroga espressa prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b). La Corte afferma inoltre che il divieto d’ingresso, essendo accessorio alla decisione di rimpatrio, non può essere mantenuto se tale decisione è stata revocata. Ne consegue l’incompatibilità con la direttiva di un divieto d’ingresso e soggiorno sganciato da una valida decisione di rimpatrio.
Applicabilità della direttiva rimpatri a un divieto di ingresso/soggiorno collegato a un’espulsione per motivi di ordine pubblico e sua legittimità dopo la revoca della decisione di rimpatrio.
La questione giuridica
Se la direttiva 2008/115/CE si applichi a un divieto di ingresso e soggiorno imposto a un cittadino di un paese terzo destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di pubblica sicurezza e ordine pubblico, quando lo Stato membro non ha fatto uso della deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b); e, in caso affermativo, se il divieto d’ingresso possa restare valido quando la decisione di rimpatrio è stata revocata, anche se il provvedimento di espulsione è definitivo.
Principio di diritto
La direttiva 2008/115/CE si applica anche a un divieto di ingresso e soggiorno imposto a un cittadino di un paese terzo destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico, se lo Stato membro non ha esercitato la deroga dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b); inoltre, un divieto d’ingresso ai sensi di tale direttiva non può restare in vigore se la decisione di rimpatrio cui è accessorio è stata revocata, poiché il divieto d’ingresso presuppone necessariamente una decisione di rimpatrio valida e produce effetti solo dopo l’effettivo rimpatrio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 1 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3, punti 2, 3, 4 e 6, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 9, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 11 della direttiva 2008/115/CE
- Regolamento (CE) n. 562/2006
- Regolamento (UE) 2016/399
- Raccomandazione (UE) 2017/2338
- Regolamento (CE) n. 1987/2006
Divieto di ingresso e soggiorno connesso a espulsione per ordine pubblico: applicabilità della direttiva 2008/115/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht in una controversia tra BZ e il Westerwaldkreis relativa alla legittimità di un divieto di ingresso e soggiorno adottato in Germania dopo una condanna penale per reati connessi al terrorismo. Il caso verte sull’interpretazione della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Fatti e procedimento principale
BZ, cittadino di cittadinanza indeterminata nato in Siria, soggiornava in Germania dal 1990 ed era tenuto a lasciare il territorio, ma continuava a restarvi in regime di sospensione dell’allontanamento. Dopo la condanna penale del 17 aprile 2013, il distretto di Westerwald dispose la sua espulsione ai sensi dell’AufenthG, accompagnandola con un divieto di ingresso e soggiorno inizialmente di sei anni, poi ridotto a quattro anni.
Successivamente, l’ordine di lasciare il territorio a pena di allontanamento fu revocato in sede amministrativa, mentre l’espulsione restò definitiva. Il giudice del rinvio precisò che, secondo il diritto tedesco, il provvedimento di espulsione non costituiva di per sé una "decisione di rimpatrio" ai sensi della direttiva, mentre tale funzione era attribuita all’ordine di lasciare il territorio a pena di allontanamento.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiese in sostanza:
- se un divieto d’ingresso adottato per fini "non legati alla migrazione" rientri nella direttiva 2008/115/CE quando lo Stato membro non ha esercitato la deroga dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);
- se un siffatto divieto resti escluso dalla direttiva anche quando il soggiorno del cittadino di paese terzo è comunque irregolare;
- se un divieto adottato insieme a un’espulsione per ordine pubblico e pubblica sicurezza possa essere considerato un divieto per fini non migratori;
- se la revoca della decisione di rimpatrio renda illegittimo il divieto d’ingresso;
- se ciò valga anche quando il provvedimento di espulsione sia divenuto definitivo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2008/115/CE, soprattutto gli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 11;
- la nozione di "soggiorno irregolare" e di "divieto d’ingresso" di cui all’articolo 3;
- la facoltà degli Stati membri di escludere alcune ipotesi dall’ambito della direttiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);
- il regolamento (UE) 2016/399, richiamato per le condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi;
- la raccomandazione (UE) 2017/2338 e il manuale sul rimpatrio, considerati non vincolanti.
Ragionamento della Corte: prima questione
La Corte ricorda che la direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, indipendentemente dai motivi dell’irregolarità. Il solo fatto di trovarsi in una situazione di soggiorno irregolare basta quindi a far rientrare il soggetto nell’ambito di applicazione della direttiva.
La presenza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), conferma tale lettura: se il legislatore avesse già escluso automaticamente le situazioni di rimpatrio connesso a sanzioni penali, la deroga espressa sarebbe stata inutile. La Corte esclude inoltre che il manuale sul rimpatrio possa modificare il contenuto della direttiva, poiché una raccomandazione della Commissione non ha effetto vincolante.
Ragionamento della Corte: seconda questione
Quanto al divieto d’ingresso, la Corte ribadisce che esso è, per definizione, accessorio a una decisione di rimpatrio e produce effetti solo dopo l’effettiva partenza del cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri. Di conseguenza, un divieto d’ingresso non può essere mantenuto in vigore se la decisione di rimpatrio è stata revocata.
La Corte aggiunge che l’articolo 6, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di ogni cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare, salvo eccezioni tassative. Non è quindi compatibile con la direttiva la creazione di una situazione intermedia in cui il cittadino sia privo di titolo di soggiorno e soggetto a un divieto d’ingresso, ma senza una valida decisione di rimpatrio.
La circostanza che l’allontanamento non sia eseguibile per il principio di non-refoulement non cambia la conclusione: in tal caso, la direttiva consente il rinvio dell’allontanamento, non la sopravvivenza di un divieto sganciato da una decisione di rimpatrio.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che:
- la direttiva 2008/115/CE si applica a un divieto di ingresso e soggiorno imposto a un cittadino di un paese terzo destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di pubblica sicurezza e ordine pubblico, quando lo Stato membro non ha esercitato la deroga dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);
- la direttiva osta al mantenimento in vigore di un divieto di ingresso e soggiorno quando la decisione di rimpatrio adottata nei confronti dell’interessato è stata revocata, anche se il provvedimento di espulsione è divenuto definitivo.
Principi affermati
Il divieto d’ingresso previsto dalla direttiva 2008/115/CE non è una misura autonoma: esso presuppone una valida decisione di rimpatrio e ne costituisce il complemento funzionale. Se la decisione di rimpatrio viene meno, anche il divieto d’ingresso deve essere rimosso, salvo che la situazione sia disciplinata da una deroga espressamente prevista dal diritto dell’Unione.
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