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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-563/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 giugno 2021. — Recylex SA e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del riciclaggio delle batterie per autoveicoli – Comunicazione sulla clemenza del 2006 – Punto 26 – Immunità parziale – Altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell’infrazione – Fatti noti alla Commissione europea – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Classificazione ai fini della riduzione dell’ammenda – Ordine cronologico. — Causa C-563/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l'impugnazione della Recylex contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione in un caso di cartello nel settore del riciclaggio delle batterie per autoveicoli. Viene ribadito che l'immunità parziale della clemenza richiede la rivelazione di fatti nuovi, non già noti alla Commissione, e che la scala cronologica delle riduzioni dell'ammenda non è alterabile per il comportamento successivo dell'impresa classificata per prima. La Recylex resta quindi assoggettata alla riduzione del 30% riconosciutale dalla Commissione.

Impugnazione in materia di concorrenza: interpretazione della comunicazione sulla clemenza del 2006 sul punto se l'immunità parziale richieda fatti nuovi ignorati dalla Commissione e se la graduatoria della riduzione dell'ammenda possa essere ricalcolata in caso di mancata cooperazione dell'impresa prima classificata.

La questione giuridica

1) Se il punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 consenta l'immunità parziale anche quando l'impresa fornisce elementi relativi a fatti già noti alla Commissione, purché tali elementi abbiano valore probatorio superiore a quelli già in possesso dell'istituzione. 2) Se, ai fini della riduzione dell'ammenda prevista dal punto 26, primo comma, la seconda impresa classificata possa subentrare alla prima qualora quest'ultima non abbia cooperato ai sensi del punto 12 della comunicazione.

Principio di diritto

La Corte afferma che, ai fini del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, l'immunità parziale spetta solo se l'impresa fornisce alla Commissione prove determinanti relative a fatti nuovi, non già noti all'istituzione, idonei ad accrescere la gravità o la durata dell'infrazione; non è sufficiente un mero rafforzamento delle prove su fatti già conosciuti. Inoltre, la graduatoria cronologica delle riduzioni dell'ammenda prevista dal punto 26, primo comma, dipende esclusivamente dall'ordine di presentazione di elementi con valore aggiunto significativo e non può essere ricalcolata facendo subentrare un'impresa successiva al posto della prima classificata perché quest'ultima non avrebbe rispettato il dovere di cooperazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Comunicazione sulla clemenza del 2002, punto 23, lettera b), ultimo comma
  • Comunicazione sulla clemenza del 2006, punti 8, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 26

Impugnazione in materia di clemenza e riduzione dell'ammenda in un cartello sul riciclaggio delle batterie per autoveicoli

La pronuncia riguarda un'impugnazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale nella causa T-222/17. Il contenzioso nasce da una decisione della Commissione che ha accertato una violazione dell'articolo 101 TFUE nel settore dell'acquisto di rifiuti di batterie per autoveicoli e ha inflitto ammende alle imprese coinvolte.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione ha avviato l'indagine dopo una domanda di immunità presentata dalla Johnson Controls Inc. e società collegate, cui ha concesso immunità condizionale. Successivamente, Eco-Bat e Recylex hanno presentato domande di immunità o, in subordine, di riduzione dell'ammenda; Campine ha presentato anch'essa una domanda di riduzione. Con la decisione dell'8 febbraio 2017, la Commissione ha accertato un'intesa unica e continuata tra il 23 settembre 2009 e il 26 settembre 2012, avente per oggetto il coordinamento dei prezzi per l'acquisto di rifiuti di batterie per autoveicoli.

La Commissione ha:

  • concesso a JCI l'immunità totale ai sensi del punto 8, lettera a), della comunicazione sulla clemenza del 2006;
  • riconosciuto a Eco-Bat la massima riduzione del 50% per essere stata la prima a fornire elementi di valore aggiunto significativo;
  • riconosciuto a Recylex una riduzione del 30% come seconda impresa classificata;
  • respinto la domanda di Campine.

Censure sollevate dalla Recylex dinanzi al Tribunale e in impugnazione

Dinanzi al Tribunale, Recylex aveva contestato soprattutto il diniego di una più ampia riduzione dell'ammenda e il mancato riconoscimento dell'immunità parziale per due insiemi di informazioni:

  • la riunione di Windhagen del 23 settembre 2009, che secondo la società segnava l'inizio dell'infrazione;
  • l'estensione geografica dell'intesa al territorio francese.

In impugnazione, i motivi principali riguardavano:

  • l'interpretazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, in particolare se l'immunità parziale richieda fatti in precedenza ignoti alla Commissione;
  • l'asserita erronea valutazione delle prove relative alla riunione di Windhagen;
  • la supposta possibilità di ricalcolare la graduatoria delle riduzioni quando l'impresa classificata per prima non soddisfi le condizioni di cooperazione del punto 12.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, sulla facoltà della Commissione di infliggere ammende e sui criteri di determinazione dell'importo;
  • la comunicazione sulla clemenza del 2002, punto 23, lettera b), ultimo comma, che menzionava espressamente i "fatti in precedenza ignorati dalla Commissione";
  • la comunicazione sulla clemenza del 2006, in particolare i punti 8, 10, 11 e 12, dedicati all'immunità, e i punti 23, 24, 25 e 26, relativi alla riduzione dell'ammenda.

Ragionamento della Corte sull'immunità parziale

La Corte osserva che il punto 26, terzo comma, della comunicazione del 2006 ha sostituito la disposizione corrispondente della comunicazione del 2002, ma ne conserva la logica. L'immunità parziale non è pensata per premiare il semplice rafforzamento probatorio su fatti già noti alla Commissione: essa opera solo quando l'impresa fornisce prove determinanti di fatti nuovi, che consentono all'istituzione di accertare ulteriori circostanze idonee ad accrescere la gravità o la durata dell'infrazione.

La Corte valorizza tre elementi:

  • la continuità interpretativa con la giurisprudenza formatasi sulla comunicazione del 2002, in particolare le sentenze Repsol Lubricantes y Especialidades e LG Display;
  • la struttura della comunicazione del 2006, che distingue la riduzione per elementi di valore aggiunto significativo, prevista dal primo comma del punto 26, dall'immunità parziale del terzo comma, riservata ai fatti nuovi;
  • la finalità del regime di clemenza, che è quella di incentivare la denuncia delle intese e la cooperazione con la Commissione senza scoraggiare la rivelazione di elementi che possano ampliare il perimetro dell'infrazione.

Per questo motivo, poiché la Commissione conosceva già l'esistenza della riunione di Windhagen e la portata geografica dell'intesa prima della domanda di Recylex, il Tribunale non ha commesso errori nel negare l'immunità parziale.

Valutazione delle prove relative alla riunione di Windhagen

Quanto alla pretesa snaturazione delle note manoscritte sequestrate presso Campine, la Corte rileva che la censura della Recylex poggiava su una lettura errata della sentenza del Tribunale. Quest'ultimo non aveva affermato che tali note fossero di per sé sufficienti a provare data e contenuto della riunione, ma si era limitato a constatare che, lette insieme alle informazioni fornite da JCI, esse avevano consentito alla Commissione di venire a conoscenza dell'esistenza della riunione e del suo carattere anticoncorrenziale.

La Corte aggiunge che, ai fini del diniego dell'immunità parziale, non era necessario confrontare il valore probatorio delle informazioni fornite dalla Recylex con quello delle informazioni già disponibili alla Commissione, proprio perché la disposizione richiede fatti nuovi e non un giudizio comparativo sulle prove relative a fatti già conosciuti.

Regola sulla graduatoria delle riduzioni dell'ammenda

Sul terzo motivo, la Corte chiarisce che il punto 26, primo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 stabilisce una graduatoria cronologica delle riduzioni in funzione dell'ordine con cui le imprese presentano elementi di valore aggiunto significativo. Se la prima impresa classificata non rispetta le condizioni di cooperazione del punto 12, ciò può comportare il diniego del beneficio a suo favore, ma non autorizza la seconda impresa a subentrarle nella fascia di riduzione più favorevole.

La Corte respinge quindi l'idea di una "riclassificazione" dinamica successiva, perché:

  • nessuna disposizione della comunicazione lo prevede espressamente;
  • una simile soluzione contrasterebbe con la logica di rapidità ed effettività della collaborazione richiesta dai programmi di clemenza;
  • altererebbe l'incentivo a cooperare quanto prima con la Commissione, compromettendo l'effetto utile del sistema.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge integralmente l'impugnazione. Di conseguenza, resta ferma la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione, compresa l'ammenda inflitta a Recylex e la riduzione del 30% già riconosciuta. La Recylex, insieme alle altre ricorrenti, è inoltre condannata alle spese.

Principi affermati

  • L'immunità parziale prevista dal punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 presuppone la rivelazione di fatti nuovi, non già noti alla Commissione, e non può essere ottenuta mediante il solo rafforzamento di prove su circostanze già conosciute.
  • La riduzione dell'ammenda ai sensi del punto 26, primo comma, è determinata in base all'ordine cronologico di presentazione di elementi con valore aggiunto significativo e non può essere riassegnata a posteriori in favore di un'impresa successiva per il solo fatto che l'impresa precedentemente classificata non abbia cooperato correttamente.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese restrittiveclemenza e leniencyammende antitrustonere della prova

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