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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-726/19

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021. — Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario contro JN. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Applicabilità – Nozione di “successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Norme equivalenti – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Crisi economica. — Causa C-726/19

Giurisprudenza europea62019CJ0726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un caso spagnolo relativo a un contratto di interinidad per copertura di posto vacante protrattosi per molti anni nel settore pubblico. Ribadisce che la clausola 5 dell’accordo quadro si applica anche quando la proroga automatica di un contratto iniziale equivale, in sostanza, a rinnovi successivi. Precisa poi che una normativa che non imponga limiti effettivi alla durata, non preveda sanzioni adeguate e lasci il lavoratore senza tutela reale contro l’abuso è incompatibile con il diritto UE. La crisi economica non può giustificare l’assenza di misure minime di prevenzione e repressione.

Contratti a tempo determinato nel settore pubblico spagnolo: la clausola 5 dell’accordo quadro osta a un regime che consente proroghe senza termine certo, senza sanzioni effettive e senza tutela contro l’abuso, e la crisi economica non giustifica l’assenza di misure preventive e sanzionatorie.

La questione giuridica

Se la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa e a una giurisprudenza nazionali che, per i contratti di interinidad por vacante nel settore pubblico, consentono proroghe o rinnovi senza un termine preciso per la copertura definitiva del posto, non fissano limiti effettivi alla durata o al numero dei rinnovi, non prevedono misure equivalenti di prevenzione dell’abuso e non sanzionano l’abuso con la riqualificazione del rapporto o con un’indennità; e se la crisi economica del 2008 possa giustificare l’assenza di tali misure.

Principio di diritto

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che osta a una disciplina nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che consenta nel settore pubblico la proroga di contratti a tempo determinato in attesa della copertura definitiva di posti vacanti senza un termine certo per le procedure di selezione e che, al tempo stesso, escluda sia la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato non permanente sia la concessione di un’indennità, se tale disciplina non prevede altre misure effettive e dissuasive per prevenire e sanzionare l’abuso. Inoltre, considerazioni puramente economiche legate alla crisi del 2008 non possono, da sole, giustificare l’assenza di misure di prevenzione e sanzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 1 dell’accordo quadro
  • Clausola 3 dell’accordo quadro
  • Clausola 5 dell’accordo quadro
  • Articolo 2 della direttiva 1999/70/CE
  • Articolo 9, paragrafo 3, della Constitución española
  • Articolo 4 del Real Decreto 2720/1998
  • Articolo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)

Contratti a tempo determinato nel settore pubblico e clausola 5 dell’accordo quadro

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Madrid in una controversia tra un ente pubblico della Comunità di Madrid e una lavoratrice assunta con contratto di interinidad per copertura di posto vacante. Il nodo centrale è la compatibilità con la direttiva 1999/70/CE della disciplina spagnola, così come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, in presenza di rapporti a termine molto prolungati nel pubblico impiego.

Fatti e procedimento principale

JN era stata assunta nel 2003 dall’Imidra con contratto a tempo determinato per coprire un posto vacante collegato a un’offerta pubblica di impiego. Il posto non fu coperto nel concorso del 2005; il contratto fu prorogato nel 2008 e il posto fu poi assegnato solo nel 2016, con cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice di primo grado aveva ritenuto il rapporto divenuto a tempo indeterminato non permanente per superamento del termine di tre anni di cui all’articolo 70 dell’EBEP, condannando l’ente al pagamento di un’indennità; il giudice del rinvio rilevava però che la giurisprudenza del Tribunal Supremo escludeva, in simili casi, sia la riqualificazione sia l’indennità.

Normativa rilevante

La Corte richiama la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare:

  • la clausola 1, relativa agli obiettivi dell’accordo quadro;
  • la clausola 3, sulla definizione di contratto a tempo determinato;
  • la clausola 5, sulle misure di prevenzione degli abusi;
  • l’articolo 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per ottenere il risultato prescritto. Sono richiamati anche l’articolo 267 TFUE, per il rinvio pregiudiziale, e l’articolo 288 TFUE, in relazione all’obbligo di risultato. Sul piano nazionale, sono menzionati l’articolo 70 dell’EBEP e l’articolo 4 del Real Decreto 2720/1998.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice spagnolo chiedeva, in sostanza:

  • se la clausola 5 fosse applicabile a un contratto di interinidad prorogato automaticamente;
  • se la disciplina nazionale avesse effettivamente trasposto l’obbligo di prevedere misure preventive contro l’abuso;
  • se l’assenza di una misura effettiva di sanzione, di un limite massimo di durata e di un’indennità fosse incompatibile con l’accordo quadro;
  • se la crisi economica del 2008 potesse giustificare l’assenza di misure di tutela.

Applicabilità della clausola 5 ai contratti di interinidad prorogati

La Corte respinge l’argomento secondo cui si tratterebbe di un solo contratto iniziale e non di una successione di contratti. Sottolinea che, in una situazione in cui la proroga automatica del contratto deriva dal mancato rispetto da parte del datore di lavoro dell’obbligo di organizzare entro un termine la procedura di selezione, tale proroga può essere assimilata a un rinnovo e quindi a contratti successivi ai sensi della clausola 5. Un’interpretazione troppo restrittiva svuoterebbe di effetto utile la direttiva, consentendo l’impiego precario per anni.

Ragionamento sulla prevenzione dell’abuso

La Corte ricorda che la clausola 5 impone agli Stati membri, in assenza di norme equivalenti, di introdurre almeno una delle tre misure previste:

  • ragioni obiettive per il rinnovo;
  • durata massima totale;
  • numero massimo di rinnovi. Nel caso esaminato, la normativa spagnola consentiva il rinnovo dei contratti in attesa della copertura definitiva del posto, ma la Corte osserva che il termine triennale dell’articolo 70 EBEP non appariva sufficientemente certo, essendo suscettibile di proroghe e, quindi, di fatto incerto. Per questo, la disciplina, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, non sembrava garantire una prevenzione effettiva dell’abuso.

Ragionamento sulla sanzione dell’abuso

La Corte evidenzia poi che il diritto nazionale non prevedeva, per i contratti di interinidad, né la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato non permanente né un’indennità di cessazione, e non emergevano altre misure effettive e dissuasive. In tali condizioni, il sistema non assicurava una sanzione idonea a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione. La Corte ribadisce inoltre che la clausola 5 non ha effetto diretto, ma il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme, nei limiti del divieto di interpretazione contra legem.

Irrilevanza della crisi economica del 2008 come giustificazione autonoma

Quanto alla quinta questione, la Corte afferma che ragioni puramente economiche, anche se possono influenzare le scelte di politica sociale e di bilancio, non possono giustificare l’assenza totale di misure di prevenzione e sanzione dell’abuso. La crisi del 2008 non può quindi, da sola, derogare alle garanzie minime imposte dalla clausola 5 dell’accordo quadro.

Dispositivo

La Corte conclude che la clausola 5, punto 1, osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che consenta proroghe di contratti a tempo determinato in attesa della copertura definitiva dei posti vacanti senza un termine preciso per le procedure, vietando al contempo sia la riqualificazione del rapporto sia l’indennità, se mancano misure efficaci di prevenzione e sanzione. Aggiunge che la crisi economica del 2008 non può giustificare l’assenza di tali misure.

Principi pratici per l’operatore

La pronuncia conferma che, nel settore pubblico, la mera previsione formale di un contratto di sostituzione o di copertura di posto vacante non basta se, nella pratica, il rapporto si prolunga per anni per inerzia dell’amministrazione. Per essere compatibile con il diritto UE, il sistema nazionale deve offrire un presidio concreto contro l’abuso, mediante limiti chiari o sanzioni effettive; in difetto, il giudice nazionale deve verificare se sia possibile un’interpretazione conforme della disciplina interna.

Come è indicizzato

Materielavoro a tempo determinatopubblico impiegoabuso del precariatointerpretazione conformepolitica sociale

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