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Sentenza

Sentenza del 27/01/2020 n. 799 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 185/2020 RISCOSSIONE - Avviso di recupero di crediti di imposta - Equiparazione ad avviso di accertamento - Applicazione conseguente delle regole sulla riscossione frazionata in pendenza di giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia iscriveva a ruolo e notificava cartella per il recupero di crediti IVA indebitamente compensati (anno 2011). La società aveva già impugnato l'avviso di recupero; la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso rivedendo le sanzioni. L'Agenzia impugnava, sostenendo che l'avviso di recupero non è un atto di accertamento soggetto alla riscossione frazionata e che, in base a direttive amministrative e alla legge, poteva iscrivere l'intero credito a ruolo. La questione principale era se, con avviso di recupero impugnato, l'esazione dovesse avvenire in via frazionata ai sensi dell'art. 68 D.lgs. 546/1992 e con applicazione estensiva del principio di gradualità dell'art. 15 DPR 602/1973, anche per gli avvisi di recupero di crediti d'imposta e relative sanzioni.

La decisione

La CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto che l'avviso di recupero di credito d'imposta sia equiparabile all'avviso di accertamento e che, se impugnato, l'esazione debba avvenire in via frazionata secondo l'art. 68 D.lgs. 546/1992. L'art. 15 DPR 602/1973 è stato interpretato estensivamente per includere gli avvisi di recupero nel principio di gradualità dell'iscrizione a ruolo. Di conseguenza l'iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 68 (iscrizione integrale mentre pendeva il giudizio sull'atto presupposto) è illegittima. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di grado (€4.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 68 D.lgs. 546/1992

    "... ai casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio ..."

    La norma sulla riscossione frazionata si applica anche quando l'atto impugnato è un avviso di recupero di credito d'imposta; va rispettata la procedura di riscossione frazionata mentre è pendente il giudizio.

  • art. 15 DPR 602/1973

    Va interpretato estensivamente: il principio della gradualità dell'iscrizione a ruolo si estende anche agli avvisi di recupero di crediti d'imposta, per evitare che il contribuente debba anticipare somme che potrebbero non essere dovute.

  • art. 1, commi 421 e 423, Legge 311/2004

    Citata dall'Agenzia per sostenere la possibilità di procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati anche in compensazione; la CTR non ritiene che tale richiamo prevalga sull'applicazione della riscossione frazionata quando l'atto è impugnato.

  • art. 27, comma 19, D.L. n. 185/2008 (conv. L. 2/2009)

    Richiamato dall'Agenzia per affermare l'iscrizione a ruolo dell'intero credito relativo all'imposta dovuta; la CTR ha ritenuto prevalente l'applicazione delle regole sul frazionamento quando l'avviso presupposto è impugnato.

  • art. 17 D.Lgs. 241/1997

    Norma che disciplina l'uso in compensazione dei crediti d'imposta; il recupero riguarda crediti utilizzati indebitamente in compensazione ai sensi di tale disposizione.

  • art. 23 D.Lgs. 46/1999

    Richiamata come normativa rilevante per l'IVA; la decisione vale anche per l'Iva, non solo per le imposte sui redditi.

  • art. 3 Statuto del Contribuente

    Richiamato dalle difese in primo grado in tema di retroattività della norma sanzionatoria; la controversia sulla sanzione è stata comunque parzialmente risolta in sede di primo grado.

  • art. 57 DPR 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia in eccezione di decadenza dei termini; non decisivo ai fini dell'applicazione delle regole di riscossione frazionata.

  • art. 13 D.Lgs. 471/1997

    Norma sanzionatoria richiamata nella controversia sulla misura delle sanzioni per compensazioni IVA effettuate in violazione dei requisiti; la CTP ha riliquidato le sanzioni secondo il cumulo giuridico (art.12 D.Lgs.472/97).

  • art. 12 D.Lgs. 472/1997

    Applicato dalla CTP per la riliquidazione delle sanzioni secondo il metodo del cumulo giuridico; la CTR ha preso atto che le sanzioni erano state rideterminate in primo grado.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 29378/2019, n. 32794/2018, n. 27867/2018, n. 26393/2014)

    La Cassazione ha affermato che gli avvisi di recupero hanno natura impositiva equiparabile agli avvisi di accertamento e che la disciplina della riscossione frazionata (art.68) riguarda anche le sanzioni pecuniarie; tali precedenti sono stati utilizzati dalla CTR per confermare l'applicabilità del frazionamento.

Massime di principio

  • L'avviso di recupero di credito d'imposta ha natura impositiva equiparabile all'avviso di accertamento: quando è impugnato, si applicano le regole della riscossione frazionata previste dall'art. 68 D.lgs. 546/1992.
  • L'art. 15 DPR 602/1973 (principio di gradualità/iscrizione a ruolo) deve essere interpretato estensivamente per includere gli avvisi di recupero e garantire che il contribuente non anticipi somme che potrebbero risultare non dovute.
  • La disciplina della riscossione frazionata si applica anche alle sanzioni pecuniarie collegate alla pretesa tributaria; non conta se il giudizio riguarda l'an (esistenza del credito) o il quantum: se l'atto presupposto è impugnato, il frazionamento è dovuto.
  • Direttive e circolari amministrative non possono elidere l'applicazione delle norme di legge che impongono il frazionamento della riscossione in caso di giudizio pendente sull'atto presupposto.
  • Solo quando l'atto presupposto è divenuto definitivo (non più soggetto a giudizio) può essere legittima l'iscrizione a ruolo dell'intero importo; se il giudizio è pendente, l'iscrizione integrale è illegittima.

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