Sentenza del 27/01/2020 n. 799 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 185/2020 RISCOSSIONE - Avviso di recupero di crediti di imposta - Equiparazione ad avviso di accertamento - Applicazione conseguente delle regole sulla riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia iscriveva a ruolo e notificava cartella per il recupero di crediti IVA indebitamente compensati (anno 2011). La società aveva già impugnato l'avviso di recupero; la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso rivedendo le sanzioni. L'Agenzia impugnava, sostenendo che l'avviso di recupero non è un atto di accertamento soggetto alla riscossione frazionata e che, in base a direttive amministrative e alla legge, poteva iscrivere l'intero credito a ruolo. La questione principale era se, con avviso di recupero impugnato, l'esazione dovesse avvenire in via frazionata ai sensi dell'art. 68 D.lgs. 546/1992 e con applicazione estensiva del principio di gradualità dell'art. 15 DPR 602/1973, anche per gli avvisi di recupero di crediti d'imposta e relative sanzioni.
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto che l'avviso di recupero di credito d'imposta sia equiparabile all'avviso di accertamento e che, se impugnato, l'esazione debba avvenire in via frazionata secondo l'art. 68 D.lgs. 546/1992. L'art. 15 DPR 602/1973 è stato interpretato estensivamente per includere gli avvisi di recupero nel principio di gradualità dell'iscrizione a ruolo. Di conseguenza l'iscrizione a ruolo in violazione dell'art. 68 (iscrizione integrale mentre pendeva il giudizio sull'atto presupposto) è illegittima. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di grado (€4.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 68 D.lgs. 546/1992
"... ai casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio ..."
La norma sulla riscossione frazionata si applica anche quando l'atto impugnato è un avviso di recupero di credito d'imposta; va rispettata la procedura di riscossione frazionata mentre è pendente il giudizio.
art. 15 DPR 602/1973
Va interpretato estensivamente: il principio della gradualità dell'iscrizione a ruolo si estende anche agli avvisi di recupero di crediti d'imposta, per evitare che il contribuente debba anticipare somme che potrebbero non essere dovute.
art. 1, commi 421 e 423, Legge 311/2004
Citata dall'Agenzia per sostenere la possibilità di procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati anche in compensazione; la CTR non ritiene che tale richiamo prevalga sull'applicazione della riscossione frazionata quando l'atto è impugnato.
art. 27, comma 19, D.L. n. 185/2008 (conv. L. 2/2009)
Richiamato dall'Agenzia per affermare l'iscrizione a ruolo dell'intero credito relativo all'imposta dovuta; la CTR ha ritenuto prevalente l'applicazione delle regole sul frazionamento quando l'avviso presupposto è impugnato.
art. 17 D.Lgs. 241/1997
Norma che disciplina l'uso in compensazione dei crediti d'imposta; il recupero riguarda crediti utilizzati indebitamente in compensazione ai sensi di tale disposizione.
art. 23 D.Lgs. 46/1999
Richiamata come normativa rilevante per l'IVA; la decisione vale anche per l'Iva, non solo per le imposte sui redditi.
art. 3 Statuto del Contribuente
Richiamato dalle difese in primo grado in tema di retroattività della norma sanzionatoria; la controversia sulla sanzione è stata comunque parzialmente risolta in sede di primo grado.
art. 57 DPR 633/1972
Richiamato dall'Agenzia in eccezione di decadenza dei termini; non decisivo ai fini dell'applicazione delle regole di riscossione frazionata.
art. 13 D.Lgs. 471/1997
Norma sanzionatoria richiamata nella controversia sulla misura delle sanzioni per compensazioni IVA effettuate in violazione dei requisiti; la CTP ha riliquidato le sanzioni secondo il cumulo giuridico (art.12 D.Lgs.472/97).
art. 12 D.Lgs. 472/1997
Applicato dalla CTP per la riliquidazione delle sanzioni secondo il metodo del cumulo giuridico; la CTR ha preso atto che le sanzioni erano state rideterminate in primo grado.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 29378/2019, n. 32794/2018, n. 27867/2018, n. 26393/2014)
La Cassazione ha affermato che gli avvisi di recupero hanno natura impositiva equiparabile agli avvisi di accertamento e che la disciplina della riscossione frazionata (art.68) riguarda anche le sanzioni pecuniarie; tali precedenti sono stati utilizzati dalla CTR per confermare l'applicabilità del frazionamento.
Massime di principio
- L'avviso di recupero di credito d'imposta ha natura impositiva equiparabile all'avviso di accertamento: quando è impugnato, si applicano le regole della riscossione frazionata previste dall'art. 68 D.lgs. 546/1992.
- L'art. 15 DPR 602/1973 (principio di gradualità/iscrizione a ruolo) deve essere interpretato estensivamente per includere gli avvisi di recupero e garantire che il contribuente non anticipi somme che potrebbero risultare non dovute.
- La disciplina della riscossione frazionata si applica anche alle sanzioni pecuniarie collegate alla pretesa tributaria; non conta se il giudizio riguarda l'an (esistenza del credito) o il quantum: se l'atto presupposto è impugnato, il frazionamento è dovuto.
- Direttive e circolari amministrative non possono elidere l'applicazione delle norme di legge che impongono il frazionamento della riscossione in caso di giudizio pendente sull'atto presupposto.
- Solo quando l'atto presupposto è divenuto definitivo (non più soggetto a giudizio) può essere legittima l'iscrizione a ruolo dell'intero importo; se il giudizio è pendente, l'iscrizione integrale è illegittima.
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