Sentenza del 05/05/2016 n. 2616 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - IVA NON VERSATA - CARTELLA DI PAGAMENTO - Settore tecnologico - Responsabilità sussidiaria - Omessa notifica avviso di accertamento - Violazione diritto di difesa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento per omessa notifica del precedente avviso di accertamento e per violazione del diritto di difesa. La contestazione riguardava anche l'individuazione del cosiddetto "prezzo normale" di vendita in un settore privo di listini ufficiali di riferimento, nonché l'applicazione della responsabilità solidale o sussidiaria del cessionario per IVA non versata senza che fossero stati previamente comunicati i criteri utilizzati dall'Ufficio.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stata ritenuta illegittima la notifica diretta della cartella senza previa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, poiché il contribuente non ha potuto conoscere e contestare tempestivamente i criteri di determinazione del prezzo normale e, quindi, del presupposto impositivo. L'assenza di tali elementi impedisce anche di far operare correttamente la responsabilità del cessionario per l'IVA non versata.
Norme richiamate
Norme in materia di responsabilità del cessionario per IVA non versata
La responsabilità del cessionario può operare solo quando siano adeguatamente dimostrati e comunicati i presupposti dell'imposizione, compresi i criteri utilizzati per determinare il prezzo normale della cessione.
Principio del contraddittorio e diritto di difesa del contribuente
La previa conoscenza dell'atto impositivo e dei suoi elementi essenziali è necessaria per consentire al contribuente di contestare la pretesa tributaria. La cartella non può sostituire l'avviso di accertamento quando quest'ultimo è indispensabile per rendere conoscibili presupposti e criteri della pretesa.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento dipende da un avviso di accertamento, la sua notifica senza previa notifica dell'atto presupposto può violare il diritto di difesa e determinarne l'illegittimità.
- In assenza di listini ufficiali, l'Amministrazione deve indicare e motivare in modo concreto i criteri utilizzati per determinare il prezzo normale o il valore della transazione.
- La responsabilità del cessionario per IVA non versata non può essere affermata automaticamente: devono essere provati il presupposto impositivo e gli elementi che giustificano la responsabilità, portandoli tempestivamente a conoscenza del contribuente.
- La motivazione dell'atto deve essere sufficientemente dettagliata da permettere al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi, soprattutto in settori caratterizzati da prezzi variabili o privi di riferimenti ufficiali.
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