Sentenza del 05/05/2016 n. 603 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Società sportiva dilettantistica - Detrazione IVA nel caso di prestazione di pubblicità o di sponsorizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società sportiva dilettantistica l'indebita detrazione IVA applicata nella misura forfettaria del 50%, ritenendo che i contratti stipulati con le imprese avessero natura di sponsorizzazione, per la quale la detrazione è limitata al 10%. La ricorrente sosteneva invece che una parte dei rapporti riguardasse mera pubblicità effettuata in impianti sportivi dilettantistici con capienza inferiore a 3.000 posti; in tale ipotesi, per legge, la pubblicità è considerata occasionale rispetto all'evento e consente la detrazione del 50%.
La decisione
La Commissione ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e rettificato gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che i contratti contenessero elementi sia di pubblicità sia di sponsorizzazione, ma che non fosse possibile distinguere documentalmente i relativi corrispettivi. Perciò ha determinato forfettariamente, per ciascun anno, nella misura del 50% l'IVA contestata originariamente detratta al 10% e nella misura del 50% l'IVA contestata originariamente detratta al 50%. Ha escluso le sanzioni per gli anni 2007, 2008 e 2009, riconoscendo obiettive condizioni di incertezza normativa, ma ha confermato la sanzione per omesso versamento IVA relativa al 2010. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 470
Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.
La pubblicità realizzata da associazioni o società sportive dilettantistiche in impianti con capienza inferiore a 3.000 posti è considerata per legge occasionale rispetto all'evento sportivo. Ne consegue l'applicazione del regime IVA previsto per la pubblicità, con detrazione forfettaria del 50%, purché si tratti effettivamente di pubblicità e non di sponsorizzazione.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 6
La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. ... per le operazioni di sponsorizzazione ... la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo.
La norma stabilisce il diverso trattamento IVA: detrazione forfettaria del 50% per le operazioni imponibili rientranti nel regime, ma detrazione ridotta al 10% per le sponsorizzazioni.
Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 8, comma 12
Contributo di un'impresa pubblica o privata al finanziamento ... di uno spettacolo o manifestazione allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
La sponsorizzazione consiste in un contributo collegato specificamente a una manifestazione e finalizzato alla promozione del nome o del marchio dello sponsor. Si distingue dalla pubblicità occasionale perché presuppone uno specifico abbinamento e una connessione continuativa con l'evento o con l'attività sportiva.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
Le sanzioni possono essere escluse quando la violazione deriva da un'incertezza normativa oggettiva, non imputabile alla mera negligenza del contribuente. Nel caso concreto tale esimente è stata riconosciuta per gli anni 2007-2009.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
Sanzione per omesso versamento.
L'esclusione delle sanzioni per incertezza normativa non impedisce l'applicazione della sanzione autonoma per omesso versamento quando risulti che l'imposta non è stata versata, come accaduto per l'anno 2010.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un contratto non dipende esclusivamente dal titolo utilizzato dalle parti, ma dal contenuto effettivo delle obbligazioni: esposizione del marchio, presenza nei materiali di comunicazione, uso di immagini e filmati della squadra e durata del rapporto possono indicare una sponsorizzazione.
- La pubblicità è normalmente occasionale rispetto all'evento, come nel caso di cartelli o spazi pubblicitari collocati nell'impianto senza uno specifico abbinamento stabile tra impresa e squadra; la sponsorizzazione presuppone invece una connessione continuativa e un abbinamento identificabile con l'attività sportiva.
- Per gli impianti sportivi dilettantistici con capienza inferiore a 3.000 posti, la legge considera occasionale la pubblicità realizzata nell'impianto, ma tale automatismo non trasforma in pubblicità un contratto che, per contenuto complessivo, costituisca sponsorizzazione.
- È opportuno separare nei contratti, nelle fatture e nella contabilità le prestazioni pubblicitarie da quelle di sponsorizzazione, indicando con precisione spazi, durata, modalità di esposizione e corrispettivi; in mancanza, il giudice può dover procedere a una ripartizione estimativa.
- Nel processo tributario il giudice può non limitarsi ad annullare o confermare l'accertamento, ma rideterminare direttamente l'imposta effettivamente dovuta sulla base delle prove disponibili.
- L'incertezza interpretativa può escludere le sanzioni, ma non elimina necessariamente l'imposta dovuta e non giustifica l'omesso versamento quando questo sia autonomamente contestato e provato.
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