Sentenza del 05/05/2016 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - notificazione - relata di notifica - avviso di ricevimento - art. 2700 c.c. - valore probatorio - limiti - indicazioni apposte a penna sull'accertamento e sull'avviso di ricevimento -applicazione dell'art. 2700 c.c. - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della notificazione, sostenendo che l'avviso di ricevimento prodotto dall'Ufficio non fosse dimostrabilmente riferibile all'avviso di accertamento TL3011504775. In particolare, il numero della raccomandata risultava apposto a penna sull'accertamento e il numero dell'accertamento risultava annotato sull'avviso di ricevimento, ma tali indicazioni non erano contenute in attestazioni assistite dalla piena efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c. Poiché la corrispondenza tra l'atto notificato e l'avviso di ricevimento era stata specificamente contestata, spettava all'Ufficio fornire una prova rigorosa del collegamento tra i due documenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha riformato la decisione di primo grado e ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento, ritenendo non provata la sua notificazione. La Commissione ha inoltre qualificato la notificazione come giuridicamente inesistente o comunque insanabilmente nulla, escludendo che le annotazioni numeriche apposte a penna potessero beneficiare della fede privilegiata dell'art. 2700 c.c. L'esame degli ulteriori motivi di merito è stato ritenuto assorbito. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 2700 c.c.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della "provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato" e delle "dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
La fede privilegiata copre la provenienza dell'atto e i fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Non copre automaticamente le annotazioni meramente materiali, apposte a penna, che dovrebbero dimostrare il collegamento tra l'avviso di accertamento e l'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta specificamente che l'avviso di ricevimento si riferisca all'atto impositivo impugnato, l'Amministrazione deve dimostrare in modo rigoroso la corrispondenza tra i due documenti.
- Le annotazioni numeriche apposte manualmente sull'accertamento o sull'avviso di ricevimento, se non risultano da una chiara attestazione dell'agente notificatore relativa a fatti direttamente compiuti o percepiti, possono non essere sufficienti a provare il collegamento tra atto e ricevuta.
- La fede privilegiata dell'art. 2700 c.c. non trasforma ogni indicazione contenuta nella documentazione di notifica in prova incontestabile: occorre distinguere ciò che il pubblico ufficiale attesta direttamente da ciò che è stato aggiunto o riportato successivamente.
- Se l'Amministrazione non prova la regolare notificazione dell'avviso di accertamento, l'atto può essere annullato senza che il giudice debba esaminare le contestazioni relative al merito della pretesa tributaria.
- La semplice produzione tardiva dell'avviso di ricevimento non supplisce, da sola, alla mancanza di prova della sua riferibilità allo specifico avviso di accertamento.
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