Sentenza del 05/05/2016 n. 106 - Comm. Trib. I grado di Trento
SANZIONI - ICI - SOPPRESSIONE OBBLIGO DICHIARAZIONE D.L. 223/2006 ART. 37 CO. 53 - SERVIZIO CATASTO P.A.T. - OPERATIVITÀ EFFETTIVA SISTEMA TRENTINO - SANZIONI NON DOVUTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa sanzionatoria non può essere applicata automaticamente facendo decorrere la soppressione dell'obbligo dal 1° gennaio 2007. È necessario accertare la data di effettiva operatività del sistema catastale per il Comune interessato. Qualora, alla data contestata, la dichiarazione non fosse più obbligatoria, le sanzioni devono essere annullate o comunque non sono dovute.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI in un contesto in cui il Comune disponeva, o avrebbe dovuto disporre, dell'accesso diretto ai dati catastali tramite il sistema catastale della Provincia autonoma di Trento. Sebbene l'art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006 avesse soppresso l'obbligo dichiarativo dal 1° gennaio 2007, la sentenza evidenzia che occorre verificare concretamente, Comune per Comune, da quale momento il sistema di accesso diretto ai dati catastali sia stato effettivamente operativo. Solo da tale momento può venir meno l'obbligo del cittadino di presentare la dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248/2006
soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI dal 1° gennaio 2007
La norma elimina l'obbligo dichiarativo, ma la sua applicazione va coordinata con l'effettiva operatività del sistema che consente ai Comuni di acquisire direttamente i dati catastali. La decorrenza concreta può quindi richiedere un accertamento caso per caso.
Disciplina dell'ICI in materia di dichiarazione e sanzioni
Le sanzioni per omessa o tardiva dichiarazione presuppongono che, nel periodo considerato, sussistesse ancora un valido obbligo dichiarativo. Se tale obbligo era cessato, manca il presupposto per irrogare la sanzione.
Massime di principio
- La soppressione normativa dell'obbligo dichiarativo non è sufficiente, da sola, a individuare sempre la decorrenza concreta: occorre verificare quando il sistema informativo sostitutivo sia diventato effettivamente operativo presso l'ente competente.
- Le sanzioni tributarie possono essere applicate solo se è provata l'esistenza dell'obbligo dichiarativo nel periodo contestato; in caso di dubbio sulla decorrenza, l'amministrazione deve dimostrare la data di effettiva operatività del sistema.
- In situazioni analoghe è opportuno acquisire documentazione sulla data di attivazione dell'accesso catastale per il singolo Comune o ente territoriale e confrontarla con la data dell'omissione contestata.
- Se alla data della violazione il Comune poteva già reperire direttamente i dati necessari e l'obbligo dichiarativo era conseguentemente cessato, la sanzione deve essere esclusa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mag 2016Sentenza del 05/05/2016 n. 109 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 5 mag 2016Sentenza del 05/05/2016 n. 146 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 5 mag 2016Sentenza del 05/05/2016 n. 603 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 5 mag 2016Sentenza del 05/05/2016 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 5 mag 2016Sentenza del 05/05/2016 n. 815 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 5 mag 2016Sentenza del 05/05/2016 n. 2615 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →