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Sentenza

Sentenza del 05/05/2016 n. 146 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un'ispezione della Guardia di Finanza, l'Ufficio ha disconosciuto il regime fiscale agevolato previsto per gli enti associativi, ritenendo che l'associazione svolgesse in concreto un'attività commerciale con finalità lucrative. Gli elementi principali erano la mancata redazione e approvazione del rendiconto economico-finanziario, l'assenza di adeguate garanzie di democraticità e trasparenza associativa, modalità irregolari di convocazione e verbalizzazione delle assemblee, nonché lo svolgimento di vendite e prestazioni di servizi prevalentemente verso clienti esterni e non verso gli associati. L'associazione ha contestato la qualificazione commerciale, la validità dell'accertamento, la necessità del litisconsorzio degli associati e varie riprese ai fini IRES, IVA, IRAP e ritenute, sostenendo anche l'assenza di un'effettiva evasione significativa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'associazione e ha accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando integralmente l'avviso di accertamento. Ha stabilito che il rendiconto economico-finanziario costituisce un requisito essenziale per beneficiare del regime agevolato degli enti associativi e che la sua mancata redazione impedisce di applicare le agevolazioni. L'intera attività economica dell'ente è stata quindi valutata come commerciale e assoggettata a imposizione. È stata esclusa la necessità di chiamare in giudizio gli associati, poiché la controversia riguardava l'associazione quale soggetto destinatario dell'accertamento. Sono state inoltre confermate le riprese relative al contributo provinciale e ai compensi non adeguatamente documentati, mentre le precedenti riduzioni riconosciute dalla Commissione Provinciale sono state eliminate. L'associazione e l'interveniente sono state condannate in solido al pagamento di 2.500 euro di spese del grado.

Norme richiamate

  • Art. 148, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Regime di favore per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dagli enti associativi ai propri soci, associati o partecipanti.

    Il regime agevolato opera solo quando l'ente rispetta le condizioni sostanziali e formali previste dalla disciplina, tra cui quelle relative alla struttura associativa e alla rendicontazione.

  • Art. 148, comma 8, lettera d), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Obbligo di formare un rendiconto annuale economico e finanziario.

    La corretta redazione e approvazione del rendiconto è stata considerata requisito essenziale per l'applicazione del regime fiscale agevolato agli enti associativi. La sua omissione impedisce di beneficiare dell'esenzione o decommercializzazione prevista.

  • Art. 149, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Rilevanza della natura commerciale dell'attività principale dell'ente.

    La disposizione è stata richiamata dall'associazione per sostenere che la natura commerciale richiederebbe una prevalenza dell'attività commerciale per un periodo superiore a quello contestato. Il giudice ha tuttavia ritenuto decisivo il mancato rispetto dei requisiti per il regime agevolato e la concreta gestione commerciale dell'ente.

  • Art. 20, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    Gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere un rendiconto separato, chiaro e trasparente, delle entrate e delle spese.

    La norma è stata valorizzata come espressione di un più generale obbligo di rendicontazione e trasparenza, funzionale a verificare la reale natura e gestione dell'ente.

  • Art. 143, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Disciplina delle raccolte pubbliche di fondi occasionali.

    La norma distingue il rendiconto specifico delle raccolte pubbliche di fondi dal rendiconto annuale economico-finanziario, che resta comunque necessario per gli enti associativi che intendono fruire delle agevolazioni.

  • Art. 4, comma 4, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972

    Regime IVA per le prestazioni rese dagli enti associativi nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.

    L'agevolazione IVA è subordinata al rispetto dei requisiti previsti per gli enti associativi; in mancanza del rendiconto e di una gestione effettivamente conforme, le operazioni possono essere trattate come commerciali.

  • Art. 55, D.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata dall'associazione con riferimento alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

    Il richiamo è stato utilizzato per contestare il mancato riconoscimento della detrazione IVA, ma la censura non ha inciso sull'esito finale, essendo stata confermata integralmente la pretesa fiscale.

  • Legge n. 398/1991, come modificata dalla Legge n. 66/1992

    Regime fiscale agevolato per determinate associazioni senza scopo di lucro.

    La previsione statutaria dell'assenza di scopo di lucro non è sufficiente da sola: l'ente deve anche rispettare concretamente gli obblighi organizzativi, contabili e documentali richiesti dalla normativa.

  • Cassazione, Sezione Quinta, sentenza n. 8623 del 30 maggio 2012

    Gli associati che agiscono in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non sono litisconsorti necessari nella controversia tra l'Erario e l'associazione.

    L'accertamento può essere contestato direttamente nei confronti dell'associazione senza necessità di integrare il contraddittorio con tutti gli associati, salvo specifiche contestazioni personali nei loro confronti.

Massime di principio

  • Per ottenere agevolazioni fiscali come ente associativo non è sufficiente prevedere statutariamente l'assenza di scopo di lucro: occorre dimostrare che l'ente operi realmente secondo finalità associative e che rispetti tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti.
  • La redazione e l'approvazione del rendiconto economico-finanziario costituiscono un elemento essenziale di trasparenza e possono essere condizione per l'applicazione del regime agevolato. La mancata produzione del documento grava sull'ente che invoca il beneficio.
  • Lo svolgimento di attività economica non comporta automaticamente la natura commerciale dell'ente, ma vendite e servizi rivolti prevalentemente a clienti esterni, l'assenza di effettiva partecipazione degli associati e una gestione priva di trasparenza possono dimostrare che l'attività commerciale è sostanziale e prevalente.
  • La denominazione di associazione e l'assenza formale di distribuzione degli utili non impediscono all'Amministrazione finanziaria di riqualificare l'attività sulla base del comportamento concreto e dell'effettivo utilizzo dell'organizzazione.
  • In caso di disconoscimento del regime agevolato, l'accertamento può essere rivolto direttamente all'associazione; gli associati non diventano automaticamente litisconsorti necessari.
  • Contributi, compensi e costi possono essere riconosciuti fiscalmente solo se adeguatamente documentati e se ne è dimostrata la destinazione istituzionale o la riferibilità effettiva all'attività dell'ente.
  • Gli enti non profit devono conservare statuti, verbali di convocazione e assemblea, registri associativi, rendiconti, documentazione dei servizi resi, fatture e giustificativi dei costi, così da poter provare concretamente la natura non lucrativa e associativa dell'attività.

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