Sentenza n. 1832/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento - della Ordinanza del Comune di Ravello n. 26 del 9 agosto 2025, avente ad oggetto “Disciplina generale della circolazione stradale”, con particolare riferimento alla parte in cui istituisce “aree di carico e scarico passeggeri alle località largo Gradillo, […] Park Duomo […]” a pagamento per le sole aziende NCC titolari di autorizzazione rilasciata da Comuni diversi da quelli di Ravello; - di ogni altro atto prodromico e/o successivo, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del Comune di Ravello n. 26 del 9 agosto 2025, nella parte in cui disciplina le aree di carico e scarico passeggeri a pagamento per le imprese NCC autorizzate da Comuni diversi da Ravello
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale deducendo: incompetenza del Comandante della Polizia Locale, poiché la delimitazione delle aree e le limitazioni alla circolazione spettavano alla Giunta ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Codice della strada; difetto di istruttoria e violazione della proporzionalità, perché l’istituzione di aree di carico e scarico a pagamento avrebbe imposto un aggravio economico senza indagine tecnica o valutazione di alternative meno onerose; irragionevolezza e disparità di trattamento, per l’esenzione tariffaria riconosciuta alle imprese NCC autorizzate dal Comune di Ravello e non alle imprese autorizzate da altri Comuni. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto e per assenza di autonoma lesività dell’ordinanza, contestando inoltre la fondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa tempestiva impugnazione della deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 18 luglio 2025. La Giunta aveva già stabilito le aree interessate, l’obbligo di prenotazione, le tariffe e le categorie esentate; l’ordinanza del Comandante della Polizia Locale si era limitata a riprodurre tali previsioni, senza aggiungere prescrizioni autonome. La deliberazione era quindi un atto presupposto autonomamente e direttamente lesivo, mentre l’ordinanza aveva carattere meramente consequenziale. Non essendo stati dedotti vizi propri dell’atto attuativo, i vizi riferibili alla disciplina stabilita dalla deliberazione non potevano essere fatti valere impugnando soltanto l’ordinanza. È stata respinta anche la tesi secondo cui la delibera, in quanto asseritamente regolamentare, potesse essere disapplicata: il suo contenuto autoapplicativo e immediatamente lesivo imponeva l’impugnazione immediata. I motivi di merito non sono stati esaminati. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7, comma 9, d.lgs. 285/1992
I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
La delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato spetta alla Giunta comunale; nel caso concreto la competenza era stata esercitata con la deliberazione n. 82 del 18 luglio 2025, che aveva definito la disciplina poi riprodotta nell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando un atto presupposto definisce compiutamente e in modo immediatamente lesivo la disciplina applicabile, l’atto successivo che si limita a darvi esecuzione senza introdurre prescrizioni autonome è meramente consequenziale e non determina una nuova lesione impugnabile per contestare i contenuti già stabiliti a monte.
- L’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto autonomamente lesivo rende inammissibile l’impugnazione dell’atto consequenziale per vizi riconducibili al primo, salvo che siano dedotti vizi propri capaci di determinare un’autonoma illegittimità dell’atto attuativo.
- Le disposizioni regolamentari autoapplicative che modificano direttamente la posizione giuridica del privato e non richiedono ulteriori determinazioni vincolate devono essere impugnate immediatamente; non è possibile attendere l’atto meramente esecutivo per contestarne la disciplina.
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