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Legge

L.R. Calabria 41/2009

Norme per l’istituzione e la disciplina del servizio civile in Calabria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 41/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il servizio civile volontario regionale in Calabria, ne definisce finalità, ambiti, soggetti ammessi, programmazione triennale, organismi di coordinamento, albo degli enti e ufficio competente. Prevede formazione, benefici per i volontari e un fondo dedicato. Le norme finanziarie iniziali riguardano l’esercizio 2009 e risultano in parte superate, ma la disciplina organizzativa del servizio civile resta di interesse operativo.

Istituzione e disciplina del servizio civile regionale in Calabria

Istituzione e disciplina del servizio civile regionale in Calabria

La legge disciplina il servizio civile volontario regionale in Calabria, in coerenza con la normativa statale sul servizio civile nazionale. Il provvedimento definisce finalità, ambiti di intervento, soggetti promotori, strumenti di programmazione, strutture organizzative, regime del fondo regionale e prime disposizioni finanziarie.

Finalità del servizio civile

La Regione Calabria valorizza il servizio civile volontario come espressione di solidarietà sociale e partecipazione democratica, finalizzato alla promozione dei diritti fondamentali e allo sviluppo della persona. La disciplina si richiama ai principi costituzionali, allo Statuto regionale e alla normativa nazionale sul servizio civile. Gli obiettivi includono:

  • la realizzazione dei principi di solidarietà sociale;
  • l’attuazione di eguaglianza sostanziale, sussidiarietà e cittadinanza attiva;
  • la promozione del senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale, nazionale e internazionale;
  • il sostegno a integrazione e coesione sociale.

Ambito di intervento e tipologie di attività

La Regione promuove e sostiene, nell’ambito del servizio civile volontario regionale, attività di studio, ricerca e informazione, nonché progetti e prestazioni nei principali settori sociali e di utilità collettiva. In particolare, rientrano negli interventi:

  • assistenza, servizi sociali, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e ambientale;
  • promozione e organizzazione di attività educative e culturali;
  • economia solidale e protezione civile;
  • progetti sperimentali;
  • prestazioni di servizio civile connesse ai progetti;
  • educazione civica e formazione sociale, culturale e professionale dei giovani.

La Regione esercita inoltre, nell’ambito del servizio civile nazionale, le funzioni previste dalla legislazione statale, disciplinando con regolamento la trasmissione dei progetti all’UNSC, il monitoraggio e controllo, la formazione, l’informazione e il rilascio dell’attestato di servizio.

Progetti di servizio civile e progetti sperimentali

La legge definisce i contenuti dei progetti di servizio civile regionale come iniziative finalizzate a sostenere interventi in vari ambiti di interesse pubblico, tra cui:

  • assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, anche per il reinserimento e l’integrazione di persone e famiglie in situazione di disagio o grave fragilità;
  • promozione e animazione culturale;
  • tutela e fruizione del patrimonio paesaggistico, monumentale e artistico;
  • tutela dell’ambiente;
  • protezione civile;
  • promozione del tempo libero ed educazione sportiva;
  • ricerca tecnico-scientifica;
  • integrazione, interculturalità e multiculturalità;
  • pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere;
  • educazione alla pace, ai diritti umani, alla convivenza, al senso civico e alla legalità.

I progetti sperimentali sono quelli che introducono elementi di novità, modelli integrati di intervento, programmazione integrata, innovazione nel processo o nel servizio, scambio di esperienze tra territori e sinergie tra volontariato, terzo settore e agenzie formative pubbliche e private.

Soggetti coinvolti e destinatari

La Regione riconosce e sostiene come soggetti promotori:

  • enti e associazioni di volontariato di servizio civile iscritti all’albo regionale;
  • università, istituzioni scolastiche, enti pubblici, istituti di ricerca e di formazione accreditati, organismi di iniziativa culturale e di ricerca e fondazioni coerenti con le finalità della legge;
  • organizzazioni sindacali e di categoria;
  • istituti di credito, cooperative e imprese interessate;
  • Centri Servizi per il Volontariato della Calabria.

Tali soggetti devono avere sede legale o operativa e presenza attiva nel territorio regionale. Sono ammesse anche forme associative di questi soggetti.

Quanto ai volontari, possono operare nel servizio civile regionale cittadini italiani domiciliati o dimoranti in Calabria, nonché cittadini di altri Paesi e apolidi, e stranieri in possesso di carta di soggiorno, purché in possesso dei requisiti anagrafici previsti e impiegati su base volontaria per almeno 12 mesi presso un organismo pubblico o privato individuato come soggetto esecutore del progetto.

Strumenti di valorizzazione per i volontari

La legge prevede diversi strumenti di valorizzazione dell’esperienza di servizio civile:

  • promozione del riconoscimento universitario dei crediti formativi per il servizio e per la formazione connessa;
  • misure per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro, anche tramite accordi con associazioni d’impresa, non profit e altri enti senza scopo di lucro;
  • valutazione del periodo di servizio nei concorsi banditi dalla Regione e dagli enti strumentali regionali con gli stessi criteri del servizio prestato presso enti pubblici;
  • possibilità per gli enti locali e altri enti pubblici operanti in Calabria di riconoscere agevolazioni nell’accesso ai servizi;
  • facoltà della Regione di prevedere ulteriori benefici economici per i volontari.

Attività educative e formazione

La disciplina valorizza anche la formazione dei volontari attraverso iniziative di formazione generale e specifica. La formazione generale e l’educazione civica devono essere improntate ai valori costituzionali, alla solidarietà sociale e al dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. La formazione specifica è orientata a migliorare la relazione tra volontari e destinatari dei servizi alla persona, con particolare attenzione ad anziani, minori, giovani in disagio, disabili, senza fissa dimora, alcolisti, tossicodipendenti, nomadi ed emarginati gravi.

Programmazione triennale e attuazione

Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma triennale che disciplina le attività del servizio civile regionale. Il programma deve contenere:

  • obiettivi generali e priorità di azione per ciascun ambito di intervento;
  • programmi di iniziativa regionale con obiettivi specifici, interventi previsti, importi di spesa e cronoprogramma;
  • criteri di individuazione dei soggetti da coinvolgere nei progetti;
  • criteri di selezione dei progetti sperimentali, ai quali è riservata una quota del Fondo per il sistema regionale del servizio civile non inferiore al 25% delle risorse disponibili;
  • criteri per la concessione dei contributi, con riferimento a natura, accesso, priorità, requisiti, spese ammissibili, erogazione e rendicontazione;
  • benefici economici per i volontari;
  • forme di monitoraggio e valutazione annuale dei progetti e dei risultati sociali prodotti.

La Giunta consulta preventivamente i soggetti del settore organizzati nelle forme del partenariato e presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione, sulle azioni finanziate e sulla capacità di impiego dei giovani.

Albo regionale degli enti di servizio civile

È istituito presso la struttura regionale competente l’albo regionale degli enti di servizio civile, articolato in due sezioni:

  • una per il servizio civile nazionale, riservata ai soggetti con i requisiti previsti dalla normativa statale e alle sedi locali degli enti iscritti all’albo nazionale;
  • una per il servizio civile regionale, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta sulla base delle linee guida regionali.

La Giunta disciplina ulteriori criteri e modalità di tenuta dell’albo con regolamento.

Coordinamento territoriale, Consulta e Conferenza regionale

Per il coordinamento degli interventi sono istituiti i Tavoli di coordinamento provinciale, composti dai soggetti promotori, con funzioni di armonizzazione delle iniziative e di definizione di programmi integrati per aree tematiche o geografiche. La Regione si avvale delle amministrazioni provinciali per le funzioni di coordinamento territoriale.

È inoltre prevista una Consulta regionale sul servizio civile, attivata dalla Giunta sentita la Commissione consiliare competente, presieduta dall’assessore competente e composta dai soggetti promotori. La Consulta ha funzioni consultive e propositive nella programmazione regionale e collabora all’organizzazione della Conferenza regionale sul servizio civile.

La Conferenza regionale è convocata periodicamente e comunque sempre prima della predisposizione della proposta di programma triennale e dei suoi aggiornamenti, per favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, in particolare enti locali e soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

Struttura regionale competente e ufficio per il servizio civile

La Giunta individua con proprio provvedimento la struttura regionale competente per il servizio civile, cui spettano in particolare:

  • gestione e aggiornamento dell’albo regionale;
  • programmazione, istruttoria e approvazione dei progetti;
  • monitoraggio, controllo e verifica dell’attuazione;
  • rapporti con l’UNSC;
  • esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.

Presso l’assessorato competente è istituito l’Ufficio per il servizio civile regionale, con dotazione di personale determinata dalla Giunta. L’ufficio può avvalersi di collaboratori e consulenti esperti e svolge funzioni di gestione del registro degli enti, predisposizione e valutazione dei progetti, erogazione dei contributi e dei finanziamenti, predisposizione dei bandi e del programma triennale, nonché supporto all’attuazione delle azioni di promozione.

Fondo per il sistema regionale del servizio civile

È istituito un fondo regionale per il servizio civile, alimentato da:

  • quote del fondo nazionale destinate a informazione e formazione;
  • quote del fondo nazionale destinate ai compensi dei giovani;
  • assegnazione annuale iscritta nel bilancio regionale;
  • stanziamenti di altri enti pubblici e fondazioni;
  • donazioni di soggetti pubblici e privati.

Le risorse provenienti da altri enti o donazioni possono essere vincolate, su richiesta del conferente, a specifiche aree o settori di impiego previsti dalla legge.

Disposizioni finanziarie e decorrenza operativa

Per l’esercizio 2009 la legge quantifica gli oneri iniziali in 50.000 euro, con copertura mediante riduzione di un fondo di bilancio regionale e imputazione della spesa all’UPB indicata dalla norma. Per gli esercizi successivi la copertura è rimessa alla legge di bilancio e alla relativa legge finanziaria. È inoltre prevista la possibilità di utilizzare ulteriori risorse statali e comunitarie, se compatibili.

La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni conseguenti al documento tecnico di bilancio regionale. La legge prevede anche termini iniziali per l’adozione del regolamento attuativo e per la determinazione della dotazione organica dell’ufficio, ma tali previsioni avevano natura di prima attuazione.

Profili di attualità

La disciplina organizzativa e sostanziale del servizio civile regionale conserva interesse generale, mentre le disposizioni finanziarie riferite all’esercizio 2009 e agli adempimenti iniziali risultano storicizzate e non più operative in concreto.

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