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Legge

L.R. Calabria 42/2009

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 17 concernente prestazioni

Normativa regionaleL.R. Calabria 42/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 42/2009 aggiorna la legge n. 17/2003 sulle prestazioni assistenziali e integrative a favore di grandi invalidi di guerra, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati e invalidi per servizio. Rafforza il ruolo delle ASL, consente convenzioni con altre strutture, amplia alcune prestazioni e rimborsi, aggiorna importi e prevede una verifica annuale per una delle prestazioni. Le modifiche incidono sulla disciplina vigente senza indicare una durata temporale limitata.

Modifiche alla disciplina regionale delle prestazioni assistenziali per grandi invalidi, mutilati e invalidi di guerra e per servizio

Modifiche alla disciplina delle prestazioni assistenziali per grandi invalidi di guerra e assimilati

La legge regionale Calabria 5 novembre 2009, n. 42 interviene sulla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 17, che disciplina prestazioni assistenziali e integrative in favore di grandi invalidi di guerra, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati e invalidi per servizio. Il provvedimento aggiorna la disciplina vigente ampliando alcune prestazioni, chiarendo modalità di erogazione e rimborso e adeguando un importo tariffario.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

La normativa riguarda esclusivamente il territorio della Regione Calabria e continua a rivolgersi alle categorie già previste dalla legge del 2003: grandi invalidi di guerra, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, mutilati e invalidi per servizio. Le modifiche non introducono nuovi destinatari generali, ma precisano e ampliano alcune condizioni di assistenza.

Erogazione delle prestazioni sanitarie e assistenziali

Le Aziende sanitarie locali competenti per territorio sono tenute ad assicurare:

  • prestazioni sanitarie primarie;
  • trattamento protesico;
  • assistenza specifica necessaria ai beneficiari.

Se le ASL non sono in grado di garantire direttamente il servizio con proprie strutture interne, possono stipulare convenzioni con strutture pubbliche o private, purché dotate della competenza necessaria a erogare la tipologia di assistenza prevista.

Integrazioni alle prestazioni riconosciute

La legge amplia alcuni contenuti della disciplina originaria includendo:

  • un fattore terapeutico idoneo a incidere sullo stato psicofisico dei soggetti interessati;
  • tra le condizioni rilevanti, le affezioni da cecità bilaterale assoluta;
  • il mezzo proprio di trasporto tra gli elementi considerati ai fini dell’assistenza o del rimborso;
  • il riconoscimento della cecità bilaterale assoluta, dei plurimutilati e dei paraplegici in una delle disposizioni applicative.

Rimborso delle spese di trasporto

Per l’uso del proprio mezzo di trasporto è previsto il rimborso delle spese di viaggio in ragione di 1/5 del prezzo della benzina super vigente nel periodo interessato per ogni chilometro percorso. Il calcolo avviene sulle distanze ufficiali più brevi tra il luogo di residenza e la sede di destinazione, come fornite dall’ANAS o dall’ACI.

Aggiornamento delle verifiche e degli importi

La frequenza di una delle verifiche previste dalla disciplina viene portata da ogni due anni a ogni anno. Inoltre, nell’allegato B della legge del 2003, l’importo di 43,93 euro è sostituito con 46,50 euro per le righe 1 e 2 della colonna 4.

Regime temporale

La legge non prevede un termine di efficacia limitato né un regime transitorio specifico; introduce modifiche strutturali alla disciplina regionale già vigente e si applica nell’ambito della Regione Calabria.

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