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Legge

L.R. Calabria 38/2009

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, recante: «Norme per lo

Normativa regionaleL.R. Calabria 38/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Calabria n. 25/2009 sulle primarie per il Presidente della Giunta regionale, intervenendo su elettorato attivo, scheda e voto, cause di nullità, operazioni di seggio e rimborso ai Comuni. È una norma di coordinamento e aggiornamento procedurale, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Calabria del 29 ottobre 2009.

Modifiche alla disciplina calabrese delle elezioni primarie per la scelta del candidato Presidente della Giunta regionale

Modifiche alla disciplina delle elezioni primarie regionali in Calabria

La legge regionale Calabria 29 ottobre 2009, n. 38 interviene sulla disciplina delle elezioni primarie prevista dalla L.R. 17 agosto 2009, n. 25, per la selezione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Il provvedimento aggiorna regole di partecipazione, modalità di voto, scrutinio e rimborsi ai Comuni.

Ambito di applicazione e soggetti ammessi

Possono partecipare alle primarie i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste per l’elezione del Consiglio regionale, secondo la normativa elettorale richiamata. Resta ferma, per la presentazione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale, l’applicazione delle regole generali previste dalla legislazione statale e regionale richiamata, anche quando il medesimo contrassegno abbia partecipato alle primarie.

Disciplina della scheda e dell’espressione del voto

La legge ridefinisce la struttura della scheda elettorale e le modalità di espressione del voto nelle primarie. La scheda è articolata in riquadri corrispondenti alle liste o coalizioni partecipanti; in ciascun riquadro sono riportati il contrassegno e i nomi dei candidati. La successione dei riquadri è stabilita per sorteggio dal Collegio regionale di garanzia elettorale e le schede sono vidimate prima della votazione dal presidente e dal segretario di sezione.

L’elettore deve indicare un solo candidato Presidente della Giunta regionale tra quelli presentati dalla lista o coalizione prescelta, ponendo un segno sul rigo contenente nome e cognome del candidato. Il voto è nullo se espresso in modo incompatibile con queste regole, in particolare se riguarda più candidati, liste o coalizioni diverse, oppure se consente l’identificazione del voto secondo le ipotesi previste dalla legge.

Cause di nullità del voto

La disciplina di dettaglio delle cause di nullità è rimessa al regolamento regionale, nel rispetto del principio del più ampio riconoscimento possibile della volontà dell’elettore. Rimane comunque ferma la nullità nei casi espressamente previsti dalla disposizione sulla espressione del voto.

Operazioni di seggio e scrutinio

Sono aggiornate le regole organizzative dei seggi. In caso di impedimento del presidente di seggio sopravvenuto in condizioni tali da non consentire la sostituzione ordinaria, o se dopo il sorteggio restano seggi vacanti, il sindaco provvede alla nomina di un funzionario dell’ufficio elettorale comunale o, in subordine, di altro funzionario idoneo all’ufficio di presidente di seggio.

Per lo scrutinio, il presidente della sezione procede nei locali della sezione con l’assistenza degli altri componenti del seggio e degli scrutatori aggiunti, applicando per quanto compatibili le regole del testo unico sugli organi delle amministrazioni comunali. Al termine, il verbale di scrutinio, le schede scrutinate e le altre schede sono consegnati all’ufficio elettorale comunale.

Rimborso delle spese ai Comuni

La rubrica dell’articolo relativo alla copertura delle spese viene sostituita per riferirsi espressamente al rimborso delle spese sostenute dai Comuni. Sono inoltre abrogati i commi che disciplinavano il tema nel testo previgente, con conseguente nuova impostazione della materia nel sistema della legge regionale sulle primarie.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Trattandosi di norme di modifica di una disciplina elettorale riferita alle primarie del 2009, il suo rilievo operativo è sostanzialmente circoscritto a quel procedimento elettorale e al relativo assetto organizzativo.

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