Sentenza del 25/10/2016 n. 8195 - Comm. Trib. Prov. Milano
Nuova disciplina dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 1 commi 130 e 131 l. n. 208/2015 - Disciplina transitoria stabilita dall'art.1 comma 132 - Mancato richiamo all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 128/2015 - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione della disciplina transitoria sui termini di decadenza per l'accertamento fiscale introdotta dall'art. 1, commi 130, 131 e 132, della legge n. 208/2015. In particolare, era contestato se, per i periodi d'imposta anteriori al 2016, potesse continuare ad applicarsi la disposizione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015, che faceva salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati, nonostante tale clausola non fosse stata riprodotta nella nuova disciplina transitoria.
La decisione
La nuova disciplina transitoria dell'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015 è stata ritenuta completa e integralmente sostitutiva della precedente disciplina prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 128/2015. Per le annualità anteriori al 2016 continua ad applicarsi il termine ordinario previgente, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con raddoppio dei termini solo se la denuncia penale è stata presentata entro tale termine ordinario. Poiché il nuovo comma 132 non riproduce la clausola di salvaguardia degli avvisi già notificati, l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015 non può più essere applicato. L'esito concreto a favore del ricorrente o del resistente non è espressamente indicato nel testo fornito.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 130 e 131
La norma ha riscritto la disciplina dei termini per l'accertamento, abolendo il raddoppio dei termini in caso di denuncia penale e introducendo il termine ordinario del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per gli avvisi relativi al periodo d'imposta 2016 e successivi si applica il nuovo termine quinquennale e non opera più il raddoppio dei termini collegato alla denuncia penale.
Legge 29 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 132
La nuova disciplina dei termini si applica agli avvisi relativi al periodo d'imposta 2016 e successivi; per i periodi precedenti continua ad applicarsi il termine ordinario previgente e il raddoppio dei termini, purché la denuncia penale sia stata presentata entro il termine ordinario.
La disposizione costituisce una disciplina transitoria completa per le annualità anteriori al 2016 e sostituisce integralmente la precedente disciplina transitoria.
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, art. 2, comma 3
La disposizione faceva salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati.
La clausola di salvaguardia non è più applicabile dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015, poiché non è stata riprodotta nella nuova disciplina transitoria.
Massime di principio
- Quando una nuova disciplina transitoria regola integralmente una materia già disciplinata da una norma precedente, la nuova disposizione può sostituire quella previgente anche senza un'abrogazione espressa, rendendo non più applicabili le clausole precedenti incompatibili o non riprodotte.
- Per i periodi d'imposta anteriori al 2016, il raddoppio dei termini non opera automaticamente: la denuncia penale deve essere stata presentata entro il termine ordinario allora vigente.
- La mancata riproduzione di una clausola che salvaguardava gli effetti degli atti già notificati può comportare l'inapplicabilità di tale salvaguardia agli accertamenti soggetti alla nuova disciplina transitoria.
- Per stabilire la tempestività di un accertamento occorre individuare il periodo d'imposta, il termine ordinario applicabile in quel periodo, la data di presentazione della dichiarazione e, se rilevante, la data di presentazione della denuncia penale.
- La disciplina applicabile deve essere verificata distinguendo tra annualità 2016 e successive, soggette al nuovo termine quinquennale, e annualità anteriori, soggette al previgente termine quadriennale e alle condizioni transitorie sul raddoppio.
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