Sentenza del 05/04/2017 n. 509 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento sintetico - opponibilità scudo fiscale - art. 38, D.P.R. n. 600/73 - art. 13-bis, D.L. n. 78/2009 - art. 14, D.L. n. 350/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 per gli anni d'imposta 2007 e 2008, determinando un reddito complessivo superiore a quello dichiarato sulla base di immobili, autovetture, spese per istruzione e incrementi patrimoniali. Il contribuente aveva dichiarato di aver regolarizzato o rimpatriato capitali per euro 122.700 mediante lo scudo fiscale previsto dall'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, con richiamo all'art. 14 del D.L. n. 350/2001. L'Ufficio sosteneva che lo scudo non potesse giustificare spese o incrementi patrimoniali anteriori al rimpatrio e che, comunque, il contribuente dovesse dimostrare una correlazione diretta tra le somme scudate e le specifiche spese considerate nell'accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova aveva annullato l'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'art. 14 del D.L. n. 350/2001 precluda l'emissione di qualsiasi accertamento sintetico per le annualità d'imposta chiuse prima del 2009, entro il limite dell'importo oggetto di scudo fiscale. Nel caso concreto, l'importo scudato di euro 122.700 era superiore sia al reddito accertato originariamente, pari a euro 80.665, sia a quello ridotto in autotutela, pari a euro 56.698. Non era quindi necessario provare una correlazione diretta tra il capitale emerso e le singole spese o gli specifici incrementi patrimoniali. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Accertamento sintetico del reddito complessivo sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base delle spese sostenute, dei beni posseduti e degli incrementi patrimoniali, ma tale potere incontra il limite speciale previsto dalla disciplina dello scudo fiscale.
Art. 13-bis del D.L. n. 78/2009
Disciplina della dichiarazione riservata di emersione e dello scudo fiscale.
La regolarizzazione o il rimpatrio dei capitali produce, per i periodi d'imposta interessati, effetti preclusivi rispetto all'attività di accertamento nei limiti delle somme emerse o regolarizzate.
Art. 14 del D.L. n. 350/2001
Preclusione, nei limiti degli importi oggetto della dichiarazione riservata, di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta indicati dalla norma.
La Commissione ha interpretato la disposizione nel senso che, per le annualità anteriori al 31 dicembre 2008, la presenza di somme scudate impedisce anche l'accertamento sintetico, senza che il contribuente debba dimostrare il collegamento puntuale tra tali somme e ogni singola spesa o incremento patrimoniale.
Massime di principio
- Quando il contribuente ha regolarizzato o rimpatriato capitali mediante lo scudo fiscale, l'Amministrazione non può utilizzare un accertamento sintetico per periodi coperti dalla preclusione normativa, entro il limite quantitativo delle somme scudate.
- Non è necessariamente richiesto dimostrare che ogni specifica spesa, acquisto o incremento patrimoniale sia stato finanziato proprio con le somme oggetto di emersione: è sufficiente, secondo l'orientamento seguito nella sentenza, che l'importo scudato copra il reddito oggetto di accertamento.
- La preclusione opera per le annualità espressamente coperte dalla disciplina dello scudo fiscale e non si estende automaticamente ai periodi successivi o agli importi eccedenti il capitale regolarizzato.
- La dichiarazione riservata e la prova dell'importo effettivamente rimpatriato o regolarizzato devono essere esibite e documentate, poiché la tutela opera soltanto nei limiti quantitativi e temporali previsti dalla legge.
- La decisione riguarda l'interpretazione della disciplina applicata dal giudice tributario in questo caso; per controversie analoghe occorre verificare la data dell'accertamento, il periodo d'imposta, l'importo scudato e l'eventuale evoluzione della giurisprudenza.
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