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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2211

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2211 della Commissione, del 5 settembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga e rimodula le misure antidumping sull’acido ossalico proveniente da India e Cina, sulla base di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione conclude che il dumping è proseguito durante il periodo di riesame e che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un elevato rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio. Pur rilevando che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo esaminato, la Commissione ritiene che la cessazione delle misure esporrebbe il mercato dell’Unione a nuove importazioni a prezzi pregiudizievoli. Sono quindi mantenuti dazi definitivi differenziati per società, con obbligo documentale per beneficiarne.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di acido ossalico, in forma diidrata o anidra, anche in soluzione acquosa, classificato al codice NC ex 2917 11 00 (TARIC 2917 11 00 91), originario dell’India e della Repubblica popolare cinese. Riguarda importatori, esportatori/produttori dei paesi interessati e autorità doganali degli Stati membri; prevede aliquote individuali per le società espressamente indicate e un’aliquota residuale per tutte le altre imprese. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifiche dichiarazioni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2211: dazio antidumping definitivo sull’acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping. La Commissione, sulla base dell’analisi di dumping, pregiudizio, rischio di reiterazione e interesse dell’Unione, mantiene le misure antidumping sull’acido ossalico importato da India e Cina, ritenendo che la loro cessazione comporterebbe con elevata probabilità un ritorno di importazioni a prezzi lesivi per l’industria unionale.

Ambito del prodotto e contesto procedurale

Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello già considerato nelle precedenti inchieste: acido ossalico diidrato o anidro, anche in soluzione acquosa, classificato al codice NC ex 2917 11 00. La Commissione richiama le misure iniziali del 2012, la successiva reistituzione nei confronti di Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd. dopo sentenza del Tribunale, nonché la proroga del 2018. Il riesame è stato avviato il 30 giugno 2023 su domanda dell’industria dell’Unione, rappresentata da Oxaquim SA con il sostegno di WeylChem Lamotte S.A.S.

Svolgimento dell’inchiesta

La Commissione ha definito il periodo dell’inchiesta di riesame dal 1o aprile 2022 al 31 marzo 2023 e il periodo in esame dal 1o gennaio 2020 alla fine del PIR. Ha coinvolto produttori dell’Unione, produttori esportatori indiani e cinesi, importatori e utilizzatori, applicando il campionamento ove necessario. Non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi; per essi la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. È stata inoltre applicata, per la Cina, la metodologia dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, per il calcolo del valore normale in presenza di distorsioni significative.

Dumping: India

Per l’India la Commissione ha ritenuto rappresentative le vendite interne dei due produttori esportatori cooperanti e ha costruito il valore normale sulla base dei prezzi interni per tipo di prodotto, poiché le vendite erano in larga misura remunerative ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4. Il prezzo all’esportazione è stato ricavato dai prezzi effettivamente pagati o pagabili per vendite dirette nell’Unione. Dopo gli adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, sconti, credito, spese bancarie e commissioni, la Commissione ha concluso che il dumping è proseguito nel PIR, con margine medio ponderato nazionale compreso tra il 5 % e il 10 %.

Dumping: Cina e distorsioni significative

Per la RPC nessun esportatore ha collaborato; la Commissione ha quindi basato le proprie conclusioni su fonti pubbliche, sulla relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia cinese e sugli elementi del fascicolo. Ha ritenuto che i prezzi e i costi interni cinesi non fossero utilizzabili perché influenzati da interventi pubblici sostanziali in tutta l’economia, con incidenza su materie prime, energia, lavoro, capitale e contesto normativo. Il valore normale è stato pertanto costruito usando la Colombia come paese rappresentativo e i dati di Sucroal SA per SGAV e profitti; per alcuni fattori produttivi sono stati usati dati internazionali o riferimenti di altri paesi quando i dati colombiani non erano rappresentativi. Il margine di dumping per la Cina è risultato pari al 59 %, con conferma della prosecuzione del dumping nel periodo di riesame.

Rischio di persistenza o reiterazione del dumping

Per l’India la Commissione ha rilevato capacità inutilizzata pari a circa 8.500 tonnellate, circa pari all’intero consumo del mercato libero dell’Unione nel PIR, e prezzi di esportazione verso l’UE superiori a quelli verso il resto del mondo. Ha concluso che, in assenza di misure, parte di tale capacità potrebbe essere dirottata verso l’Unione a prezzi di dumping.

Per la Cina la Commissione ha stimato una capacità inutilizzata di circa 180.000 tonnellate, cioè molte volte il consumo del mercato libero dell’UE. Ha inoltre evidenziato che i prezzi verso l’UE sono più elevati rispetto a quelli praticati su altri mercati e che il mercato dell’Unione resta attrattivo anche nonostante i dazi. Ne deriva un forte rischio che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi aumentino e continuino a essere effettuate a dumping.

Pregiudizio e rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione ha concluso che, nel periodo di riesame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5. Tuttavia, ha rilevato un aumento delle importazioni dai paesi interessati e una quota di mercato complessiva in crescita, con prezzi inferiori a quelli dell’industria unionale. Alcuni indicatori dell’industria dell’Unione sono peggiorati, come produzione e quota di mercato, mentre altri sono migliorati o rimasti sostanzialmente stabili, tra cui vendite, occupazione, flusso di cassa e utile sul capitale investito. Nonostante ciò, la Commissione ha ritenuto che l’abrogazione delle misure comporterebbe una forte pressione concorrenziale e la probabile reiterazione di un pregiudizio notevole.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se il mantenimento delle misure fosse contrario all’interesse dell’Unione. Ha ritenuto che l’industria dell’Unione beneficerebbe della certezza regolatoria e della protezione contro importazioni a basso prezzo. Non sono emersi elementi sufficienti per concludere che gli importatori subirebbero un impatto negativo rilevante; quanto agli utilizzatori, l’unico utilizzatore cooperante ha evidenziato un’incidenza limitata del costo dell’acido ossalico sul proprio business e la possibilità di importare in perfezionamento attivo. La Commissione ha quindi escluso motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure.

Misure finali e controlli anti-elusione

Le misure sono mantenute con aliquote differenziate per singola società e per paese. Per evitare elusioni legate alle differenze di dazio, le imprese beneficiarie di aliquote individuali devono presentare una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. Le autorità doganali possono comunque richiedere documentazione supplementare e svolgere i normali controlli. Il regolamento richiama anche la possibilità di un’inchiesta antielusione qualora aumentino notevolmente le esportazioni di una società soggetta a dazio individuale più basso.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e prodotto interessato

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico in forma diidrata o anidra, anche in soluzione acquosa, classificato al codice NC ex 2917 11 00 (TARIC 2917 11 00 91), originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (art. 1, par. 1).

Aliquote del dazio per società

Sono previste aliquote individuali del 22,8 % per Punjab Chemicals e Crop Protection Limited, del 31,5 % per Star Oxochem Pvt. Ltd., del 37,7 % per Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd. e Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd., del 14,6 % per Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd.; le altre importazioni originarie dell’India sono soggette al 43,6 % e quelle originarie della RPC al 52,2 % (art. 1, par. 2).

Fattura commerciale come condizione per l’aliquota individuale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’emittente, con attestazione del volume, del produttore, del paese interessato e dell’esattezza delle informazioni; in mancanza, si applica l’aliquota residuale (art. 1, par. 3).

Norme doganali applicabili

Salvo disposizioni contrarie, restano applicabili le norme vigenti in materia di dazi doganali (art. 1, par. 4).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 2).

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialedazi doganali

Testo integrale

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