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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2206

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2206 della Commissione, del 5 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

Normativa europea32024R2206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime antidumping già vigente sulle biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, aggiornando l’elenco dei produttori esportatori che beneficiano dell’aliquota media ponderata applicabile alle società सहयोगanti non incluse nel campione. A seguito dell’istruttoria sulla richiesta presentata da Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd., la Commissione ha accertato il soddisfacimento delle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. La società viene quindi inserita nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/73 ed è assoggettata al dazio antidumping del 16,2 %, con attribuzione del codice TARIC aggiuntivo 89CD.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 per includere Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd. tra i nuovi produttori esportatori soggetti al dazio antidumping del 16,2 % sulle biciclette elettriche originarie della Cina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla posizione di Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd. quale nuovo produttore esportatore riconosciuto ai fini del regime antidumping. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina, in sé, l’intera misura antidumping iniziale, ma ne aggiorna l’allegato II per riflettere l’inserimento del nuovo operatore con il relativo codice TARIC aggiuntivo.

Modifica del regime antidumping sulle biciclette elettriche cinesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2206 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 relativo ai dazi antidumping definitivi sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese. L’intervento nasce dall’esame di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori presentata da Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd., con conseguente aggiornamento dell’allegato delle società ammesse all’aliquota media ponderata applicabile ai soggetti cooperanti non inclusi nel campione.

Contesto normativo e misure in vigore

Le misure originarie erano state adottate il 17 gennaio 2019 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, nell’ambito dell’inchiesta antidumping condotta ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. L’inchiesta iniziale aveva utilizzato il campionamento ex articolo 17 del regolamento base e aveva determinato aliquote differenziate: tra il 10,3 % e il 62,1 % per i produttori inclusi nel campione, il 24,2 % per i cooperanti non inclusi nel campione, il 16,2 % per un ulteriore gruppo di società cooperanti non incluse nel campione ma soggette al dazio compensativo parallelo, il 70,1 % per talune società della RPC non cooperative nell’inchiesta antidumping ma cooperative nell’inchiesta antisovvenzioni, e il 62,1 % per tutte le altre società.

Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/73 consente di modificare il regime inserendo un nuovo produttore esportatore nell’allegato pertinente, purché dimostri tre elementi: non aver esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017), non essere collegato a esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping derivanti dall’inchiesta iniziale e aver esportato effettivamente nell’Unione dopo la fine di tale periodo, oppure aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi.

Istruttoria sulla domanda di Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd.

La domanda è stata presentata l’8 gennaio 2024 da Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd., che ha chiesto di essere assoggettata all’aliquota del 16,2 % applicabile alle società cooperanti non incluse nel campione. La Commissione ha inviato un questionario, esaminato la documentazione prodotta e verificato la posizione del richiedente, che dispone di una licenza commerciale valida per la produzione di biciclette elettriche registrata nel gennaio 2024. L’industria dell’Unione è stata informata e ha segnalato un possibile collegamento con ZT GmbH, società tedesca registrata nell’aprile 2015; tuttavia, la Commissione ha concluso che il richiedente non è collegato a produttori della RPC soggetti alle misure.

Valutazione delle tre condizioni

Quanto alla prima condizione, la Commissione ha rilevato che il richiedente non poteva aver esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale, poiché la società è stata costituita dopo tale periodo. Quanto alla seconda, è stato accertato che non esiste un collegamento rilevante con esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale. Quanto alla terza, sulla base dei documenti commerciali e doganali presentati, è stato accertato che il richiedente ha effettivamente esportato biciclette elettriche nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, in particolare con un’operazione nei Paesi Bassi nel novembre 2023 tramite l’operatore commerciale collegato in Germania.

Effetti della decisione e modifica dell’allegato

Sulla base dell’istruttoria, la Commissione ha ritenuto che Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd. debba essere soggetta al dazio antidumping del 16,2 % applicabile alle società cooperative non incluse nel campione e ha quindi disposto la modifica del regolamento (UE) 2019/73. L’allegato II viene integrato con l’inserimento della società, indicata per la provincia Jiangsu e con codice TARIC aggiuntivo 89CD.

Pubblicità, osservazioni e vigenza

Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati delle principali risultanze e hanno potuto presentare osservazioni; non ne sono pervenute. Le misure risultano adottate conformemente al parere del comitato previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e oggetto della modifica

La Commissione interviene ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, articolo 9, e dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73. La modifica riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei produttori esportatori che possono essere assoggettati all’aliquota media ponderata del dazio antidumping prevista per le società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione.

Verifica dei requisiti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

La Commissione ha esaminato la domanda presentata l’8 gennaio 2024 da Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd. e ha verificato le tre condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale (1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017), assenza di collegamenti con esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure e prova di esportazioni effettive nell’Unione dopo tale periodo. In esito all’istruttoria, tutte le condizioni sono state ritenute soddisfatte.

Aliquota antidumping applicabile al richiedente

Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd. viene assoggettata al dazio antidumping del 16,2 %, corrispondente all’aliquota applicata alle società della RPC che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione dell’inchiesta iniziale e che sono soggette anche al dazio compensativo per tutte le altre società istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/72.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/73

All’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, dopo la riga relativa a Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd., è inserita la riga relativa a Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd., provincia Jiangsu, con codice TARIC aggiuntivo 89CD.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialeimportazioni

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