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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2294

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2294 della Commissione, del 10 novembre 2025, che adotta una deroga temporanea alle prescrizioni per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti di Mangifera L. originari del Mali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Normativa europea32025R2294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea alla disciplina fitosanitaria applicabile ai frutti di Mangifera L. originari del Mali, a causa delle criticità riscontrate nell’approccio sistemico dichiarato dal Mali e dell’elevato numero di organismi nocivi Tephritidae intercettati ai controlli d’importazione. In luogo della precedente prescrizione, l’ingresso nell’Unione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione ufficiale attestante l’avvenuto trattamento efficace successivo alla raccolta, con specifiche indicazioni nel certificato fitosanitario e previa comunicazione alla Commissione del metodo di trattamento. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 inserendo un riferimento esplicito alla deroga e si applica fino al 1° dicembre 2030.

Deroga temporanea alle prescrizioni fitosanitarie UE per l’importazione di frutti di Mangifera L. originari del Mali, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti di Mangifera L. originari del Mali. Riguarda gli operatori che importano tali frutti e le autorità competenti ai fini del controllo fitosanitario e della certificazione; non disciplina altri prodotti o altri Paesi d’origine. La deroga è temporanea e si applica fino al 1° dicembre 2030; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Deroga temporanea per l’importazione di frutti di Mangifera L. originari del Mali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2294 interviene in materia di protezione fitosanitaria delle importazioni nell’Unione, alla luce dell’elevato numero di organismi nocivi della famiglia Tephritidae intercettati nel 2025 sui frutti di Mangifera L. originari del Mali, tra cui il prioritario Bactrocera dorsalis. La Commissione prende atto che il Mali aveva fino al 2020 basato le esportazioni su un approccio sistemico dichiarato efficace, ma che nel 2025 sono emerse gravi criticità nella sua applicazione concreta.

Contesto e ragioni della deroga

I considerando evidenziano che il Mali ha comunicato problemi nell’attuazione di elementi essenziali dell’approccio sistemico: assenza di misure fitosanitarie nei frutteti, condizioni inadeguate di alcuni centri di confezionamento, malfunzionamento del sistema di controllo delle esportazioni e mancati audit sul sistema di ispezione e certificazione. Pur in presenza di tali criticità, la Commissione ritiene che i frutti possano continuare a essere ammessi nell’Unione solo se sottoposti alla prescrizione alternativa prevista dal diritto vigente, cioè a un trattamento efficace successivo alla raccolta in grado di garantire l’assenza delle Tephritidae sensibili a tali prodotti.

Ambito della deroga e condizioni di importazione

La disciplina si applica esclusivamente ai frutti di Mangifera L. originari del Mali. In deroga all’allegato VII, punto 61, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’ingresso nell’Unione è consentito solo se:

  • i frutti sono accompagnati da una dichiarazione ufficiale che attesti il trattamento efficace successivo alla raccolta;
  • le informazioni sul metodo di trattamento figurano sul certificato fitosanitario;
  • il metodo di trattamento è stato comunicato in anticipo e per iscritto alla Commissione dalla organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Mali.

La dichiarazione e il trattamento devono garantire l’assenza di Tephritidae di cui all’allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Per ragioni di chiarezza giuridica, il regolamento modifica l’allegato VII, punto 61, seconda colonna, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, inserendo un riferimento espresso al regolamento (UE) 2025/2294. In questo modo si specifica che la deroga temporanea si applica all’introduzione nell’Unione dei frutti di Mangifera L. originari del Mali.

Durata, applicazione e prospettive future

La misura è temporanea e si applica fino al 1° dicembre 2030. I considerando chiariscono che ciò lascia impregiudicato il diritto del Mali di sviluppare, in qualsiasi momento durante tale periodo, un nuovo o rivisto approccio sistemico conforme alle prescrizioni dell’allegato VII, punto 61, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2072. Tuttavia, la Commissione accetterà tale nuovo approccio solo dopo un audit che ne dimostri l’efficacia nel garantire l’assenza di Tephritidae nei frutti prodotti ed esportati secondo quel sistema.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula standard dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Deroga temporanea per i manghi del Mali

In deroga all’allegato VII, punto 61, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, i frutti di Mangifera L. originari del Mali possono essere introdotti nell’Unione solo se accompagnati da una dichiarazione ufficiale attestante che sono stati sottoposti a un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Tephritidae di cui all’allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, del medesimo regolamento.

Condizioni documentali e di comunicazione

L’introduzione nell’Unione è subordinata a due ulteriori condizioni: le informazioni sul metodo di trattamento devono essere riportate sul certificato fitosanitario; il metodo di trattamento deve essere comunicato in anticipo e per iscritto alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Mali.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Nell’allegato VII, punto 61, seconda colonna, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, viene inserito un riferimento alla deroga temporanea di cui al regolamento (UE) 2025/2294, così da chiarire che essa si applica all’introduzione nell’Unione di frutti di Mangifera L. originari del Mali.

Durata della misura e riesame implicito

Il regolamento si applica fino al 1° dicembre 2030. Il considerando precisa che la deroga non pregiudica la possibilità per il Mali di sviluppare un nuovo o rivisto approccio sistemico conforme all’allegato VII, punto 61, lettera d), e che la Commissione lo accetterà solo dopo un audit che ne dimostri l’efficacia.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàcontrolli alle importazionisicurezza alimentarecommercio internazionale

Testo integrale

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