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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2247

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2247 della Commissione, del 10 novembre 2025, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus e Candidatus Liberibacter asiaticus

Normativa europea32025R2247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro specifico di prevenzione, sorveglianza, delimitazione, eradicazione e comunicazione per tre specie di Candidatus Liberibacter associate al Huanglongbing degli agrumi. Impone indagini annuali basate sul rischio, piani di emergenza rafforzati, regole per la delimitazione delle aree infette e cuscinetto e misure rigorose di eradicazione e movimentazione delle piante. Introduce anche deroghe circoscritte per rilevazioni isolate e per siti di produzione fisicamente isolati dai vettori, oltre a scadenze precise per l’adeguamento delle indagini statistiche. Infine disciplina la trasmissione annuale alla Commissione e agli altri Stati membri dei risultati delle indagini.

Misure fitosanitarie per prevenire l’insediamento e la diffusione nell’Unione di Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus e Candidatus Liberibacter asiaticus, nonché per la loro eradicazione in caso di rilevazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per loro tramite, alle autorità competenti, agli operatori professionali e ai proprietari di proprietà private interessati da rilevazioni degli organismi nocivi specificati. Riguarda le piante specificate di specie ospiti di agrumi e relativi ibridi, i vettori specificati (Diaphorina citri e Trioza erytreae), le aree del territorio dell’Unione in cui tali organismi potrebbero insediarsi, le aree delimitate istituite in caso di conferma ufficiale della presenza e le movimentazioni di piante specificate e frutti da e all’interno di tali aree. Prevede talune esclusioni/deroghe: rilevazioni isolate che non richiedono area delimitata se ricorrono condizioni tassative; esenzione per alcune piante coltivate in siti di produzione fisicamente isolati dai vettori; applicazione differita al 1° gennaio 2028 per talune indagini nelle aree delimitate e al 1° gennaio 2029 per le indagini statisticamente attendibili fuori dalle aree delimitate. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Misure contro Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus e Candidatus Liberibacter asiaticus

Il regolamento istituisce un regime fitosanitario specifico per prevenire l’insediamento e la diffusione nell’Unione dei tre organismi nocivi associati al Huanglongbing degli agrumi. Il testo si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031 e mira a garantire rilevazione precoce, eradicazione rapida e contenimento dei focolai, tenendo conto della capacità di diffusione tramite i vettori Diaphorina citri e Trioza erytreae.

Contesto e ratio

Dai considerando emerge che i tre organismi nocivi sono già elencati come organismi da quarantena rilevanti per l’Unione e sono anche organismi nocivi prioritari. La Commissione sottolinea la necessità di indagini annuali sufficientemente robuste, di piani di emergenza completi e di misure armonizzate per aree delimitate, eradicazione e movimentazione delle piante, anche alla luce delle esperienze maturate in focolai precedenti.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento riguarda gli Stati membri e le autorità competenti incaricate della sorveglianza e dell’adozione delle misure fitosanitarie. Le piante specificate comprendono numerosi generi ospiti di agrumi e relativi ibridi, con esclusione dei frutti senza peduncoli e foglie. Sono inoltre definiti i vettori specificati e richiamati gli orientamenti EFSA utilizzati per la progettazione delle indagini.

Indagini annuali nel territorio dell’Unione

L’articolo 3 impone indagini annuali basate sul rischio nelle aree in cui i nocivi e i vettori possono insediarsi. Le indagini devono essere progettate secondo criteri statisticamente attendibili e basati sul rischio, concentrandosi su aree a rischio come vivai, centri per il giardinaggio, siti pubblici e siti di produzione isolati o meno dai vettori. I metodi contemplati includono:

  • esami visivi delle piante specificate;
  • trappole adesive gialle, scuotimento del fusto o retini entomologici per i vettori;
  • campionamento e analisi molecolare delle piante;
  • campionamento e analisi molecolare dei vettori, se presenti.

Piani di emergenza

Ogni Stato membro deve integrare il proprio piano di emergenza con procedure specifiche per identificare i proprietari di proprietà private, notificare gli ordini di distruzione e garantire l’accesso alle proprietà interessate. I piani vanno aggiornati, ove opportuno, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Aree delimitate: istituzione, contenuto e deroghe

Quando la presenza dei nocivi è ufficialmente confermata sulle piante specificate, lo Stato membro interessato deve istituire senza indugio un’area delimitata. Questa comprende:

  • una zona infetta con raggio minimo di 50 m attorno alle piante infette;
  • una zona cuscinetto di almeno 3 km oltre il confine della zona infetta.

Per vivai e centri di giardinaggio, la zona infetta comprende l’intero sito, oltre al raggio minimo. Il regolamento consente una deroga all’obbligo di delimitazione solo per rilevazioni isolate che non dovrebbero dar luogo all’insediamento e purché siano soddisfatte tutte le condizioni richieste, tra cui assenza di vettori in un raggio di almeno 3 km o isolamento fisico del sito tale da impedire l’insediamento dei vettori all’aperto.

Misure in caso di deroga e sorveglianza rafforzata

Se si applica la deroga, l’autorità competente deve agire immediatamente con rimozione e distruzione di piante infette, sintomatiche e adiacenti, intensificazione dei controlli visivi e molecolari, misure in un’area di almeno 500 m, indagini intensive per almeno tre anni, ricerca dell’origine dell’infezione, sensibilizzazione del pubblico e ogni altra misura utile all’eradicazione. Se la presenza è confermata nella zona cuscinetto, si applicano le misure di eradicazione e la delimitazione va aggiornata.

Indagini e revoca della delimitazione

Nelle aree delimitate devono essere svolte indagini annuali intensive. Per le indagini a fini di rilevazione, la progettazione deve consentire di individuare una presenza dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 95 %. La delimitazione può essere revocata solo se, sulla base delle indagini, i nocivi non sono stati rilevati nell’area delimitata per almeno tre anni consecutivi.

Eradicazione nelle zone infette e nelle zone cuscinetto

Nella zona infetta le autorità competenti devono prima eradicare i vettori con trattamenti fitosanitari efficaci, poi rimuovere e distruggere senza indugio le piante infette, adiacenti e sintomatiche. Le piante rimaste devono essere campionate con uno schema idoneo a rilevare l’1 % di piante infette con sicurezza almeno del 99 %; in caso di ulteriore rilevazione, tutte le piante specificate della zona infetta vanno rimosse. Nei siti di produzione fisicamente isolati dai vettori, tali misure si applicano solo se i nocivi sono rilevati nel sito. Nella zona cuscinetto devono essere adottati trattamenti efficaci contro il vettore o altre misure efficaci, compreso il controllo biologico.

Regole di movimentazione delle piante e dei frutti

Il regolamento pone vincoli stringenti allo spostamento delle piante specificate fuori dalle aree delimitate e dalle zone infette verso le zone cuscinetto. La movimentazione è ammessa solo se ricorrono condizioni cumulative, tra cui isolamento fisico dai vettori, registrazione e ispezioni del sito, modalità di trasporto che evitino la diffusione e analisi molecolare del lotto immediatamente prima dello spostamento. Le piante originarie di aree esterne non possono attraversare le zone infette salvo misure efficaci contro infezione e infestazione. Per i frutti, lo spostamento è consentito solo se sono privi di peduncoli e foglie.

Comunicazione e modelli di relazione

Gli Stati membri devono trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno i risultati delle indagini svolte nell’anno precedente nelle aree delimitate. L’allegato contiene due modelli di comunicazione: uno per le indagini annuali ordinarie e uno per le indagini annuali su base statistica, con istruzioni dettagliate su dati geografici, siti di indagine, metodi, trappole, campioni, risultati, sensibilità dell’indagine e prevalenza attesa.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Talune disposizioni tecniche sulle indagini statistiche si applicano in via differita: l’articolo 7, paragrafo 2, dal 1° gennaio 2028 e l’articolo 3, paragrafo 2, dal 1° gennaio 2029.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus e Candidatus Liberibacter asiaticus e misure per la loro eradicazione ove ne sia rilevata la presenza.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce: gli "organismi nocivi specificati"; le "piante specificate" (piante di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e altri generi elencati, nonché relativi ibridi, esclusi i frutti senza peduncoli e foglie); i "vettori specificati" (Diaphorina citri e Trioza erytreae); la scheda EFSA di sorveglianza fitosanitaria su Huanglongbing; e gli orientamenti EFSA per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio.

Indagini annuali nel territorio dell’Unione

L’articolo 3 impone alle autorità competenti indagini annuali basate sul rischio sulle piante specificate nelle aree in cui organismi nocivi e vettori potrebbero insediarsi. Le indagini devono seguire gli orientamenti EFSA, essere effettuate in aree a rischio (inclusi vivai, centri per il giardinaggio, siti pubblici e siti di produzione isolati o meno dai vettori), in periodi idonei e comprendere, ove opportuno, esami visivi, trappole adesive gialle, metodi di scuotimento/retini entomologici, campionamento e analisi molecolare delle piante e dei vettori.

Piani di emergenza nazionali

L’articolo 4 integra l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 imponendo di prevedere nei piani di emergenza le procedure per identificare i proprietari di proprietà private, notificare gli ordini di distruzione delle piante e ottenere l’accesso alle proprietà private. I piani vanno aggiornati, se opportuno, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Aree delimitate e loro dimensioni

L’articolo 5 dispone che, in caso di conferma ufficiale della presenza sugli ospiti specificati, lo Stato membro interessato istituisca senza indugio un’area delimitata ai fini dell’eradicazione. L’area comprende una zona infetta con raggio di almeno 50 m attorno alle piante infette e una zona cuscinetto di almeno 3 km oltre la zona infetta; nei vivai e centri per il giardinaggio la zona infetta comprende l’intero sito, in aggiunta al raggio minimo di 50 m.

Deroga all’obbligo di delimitazione

L’articolo 6 consente di non istituire un’area delimitata se la rilevazione è isolata, non dovrebbe portare all’insediamento, non vi sono prove di ulteriore diffusione e non risultano vettori specificati entro 3 km oppure la rilevazione avviene in un sito fisicamente isolato in cui i vettori non possono insediarsi all’aperto. In tal caso vanno rimossi e distrutti immediatamente le piante infette, sintomatiche e adiacenti; intensificati esami visivi e analisi molecolari; adottate misure in un’area di almeno 500 m; effettuate indagini regolari e intensive per almeno tre anni; individuata l’origine dell’infezione; svolta sensibilizzazione del pubblico; e adottate altre misure utili. Se la presenza è confermata nella zona cuscinetto, si applicano le misure di eradicazione e si rivede la delimitazione.

Indagini nelle aree delimitate

L’articolo 7 impone indagini annuali intensive nelle aree delimitate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. La progettazione deve seguire gli orientamenti EFSA e, per le indagini a fini di rilevazione, deve consentire di individuare un livello di presenza dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 95 %; le indagini si svolgono secondo le modalità dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4.

Revoca della delimitazione

L’articolo 8 prevede che la delimitazione possa essere revocata se, sulla base delle indagini dell’articolo 7, gli organismi nocivi specificati non sono stati rilevati nell’area delimitata per almeno tre anni consecutivi.

Misure di eradicazione nelle zone infette e cuscinetto

L’articolo 9 richiede, nella zona infetta, trattamenti fitosanitari efficaci contro i vettori prima della rimozione delle piante, la rimozione e distruzione immediate di tutte le piante infette, adiacenti e sintomatiche, il campionamento e le prove delle piante non rimosse con schema capace di rilevare l’1 % di piante infette con sicurezza almeno del 99 %, e, in caso di ulteriori rilevazioni, la rimozione di tutte le piante specificate nella zona infetta. Nei siti di produzione fisicamente isolati dai vettori, tali misure si applicano solo se gli organismi nocivi sono rilevati in loco. Nella zona cuscinetto devono essere applicati trattamenti efficaci contro il vettore specificato o altre misure efficaci, incluso il controllo biologico.

Prevenzione della diffusione e movimentazione delle piante

L’articolo 10 impone di individuare, per quanto possibile, l’origine dell’infezione e la via di diffusione, incluse le piante spostate prima della delimitazione. Vietata, salvo condizioni cumulative, la movimentazione fuori dall’area delimitata o dalla zona infetta alla zona cuscinetto delle piante specificate coltivate in un sito di produzione situato nell’area delimitata; sono richiesti isolamento fisico dai vettori, registrazione e ispezioni adeguate, trasporto in modo da evitare l’infezione e analisi molecolare del lotto con campionamento in grado di rilevare l’1 % con sicurezza almeno del 95 %. Le piante originarie dell’esterno dell’area delimitata non possono attraversare o uscire dalle zone infette salvo misure efficaci di prevenzione dell’infezione e dell’infestazione. Per i frutti, la movimentazione fuori dall’area delimitata o dalla zona infetta è consentita solo se i frutti sono privi di peduncoli e foglie.

Comunicazione dei risultati delle indagini

L’articolo 11 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini nelle aree delimitate effettuate nell’anno civile precedente, utilizzando uno dei modelli dell’allegato.

Applicazione differita e entrata in vigore

L’articolo 12 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L’articolo 3, paragrafo 2, si applica dal 1° gennaio 2029; l’articolo 7, paragrafo 2, dal 1° gennaio 2028. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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