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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2251

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2251 della Commissione, del 10 novembre 2025, concernente le misure sull’esaustività ai fini 10 del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato, e che abroga la decisione 94/168/CE, Euratom della Commissione

Normativa europea32025R2251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e armonizza le regole UE sull’esaustività del PIL ai fini della determinazione del RNL, sostituendo la precedente decisione del 1994. Introduce una cornice comune per individuare le principali fonti di non esaustività, descrivere gli adeguamenti statistici e documentarli nell’inventario RNL. Prevede inoltre verifiche periodiche su occupazione, redditi in natura e mance, uso delle verifiche fiscali e attività economiche illegali, con obblighi di reporting a partire dal ciclo di verifica RNL 2025-2029. L’obiettivo è garantire dati RNL più affidabili, comparabili e coerenti con il SEC 2010.

Regolamento di esecuzione che armonizza le misure di esaustività del PIL ai fini del calcolo del RNL degli Stati membri, sostituendo la decisione 94/168/CE, Euratom.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti diretti e obbligatori, nell’ambito della compilazione degli aggregati del reddito nazionale lordo (RNL) e del prodotto interno lordo (PIL) conformemente al SEC 2010. Riguarda in particolare le attività economiche rientranti tra le attività di produzione, comprese quelle legalmente esercitate ma non conformi alle norme fiscali e di sicurezza sociale, nonché le attività illegali ai sensi della legislazione nazionale quando vi sia partecipazione consensuale di tutte le unità coinvolte. Il regolamento disciplina inoltre specifici obblighi di descrizione e verifica nell’inventario RNL e prevede riesami periodici almeno quinquennali a partire dal ciclo di verifica RNL 2025-2029. È espressamente fatta salva la facoltà degli Stati membri di adottare misure ulteriori, specifiche per paese, per colmare proprie lacune di esaustività.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2251 sulla esaustività ai fini del RNL

Il regolamento interviene sulla metodologia di compilazione del reddito nazionale lordo (RNL), imponendo un quadro armonizzato per migliorare l’esaustività del prodotto interno lordo (PIL) quale sua componente principale. La disciplina si colloca nel sistema del SEC 2010 e sostituisce la decisione 94/168/CE, Euratom, ritenuta superata rispetto alle evoluzioni dell’infrastruttura statistica e delle verifiche RNL.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2019/516 sul RNL e il regolamento delegato (UE) 2020/2147, che individua le questioni da affrontare in ciascun ciclo di verifica. I considerando evidenziano che, nonostante i progressi degli Stati membri, persistono aree che richiedono ulteriore armonizzazione: confronto tra dati occupazionali di fonti demografiche e fonti del PIL, redditi in natura e mance, uso di informazioni provenienti dalle verifiche fiscali e attività economiche illegali. Il presupposto è che tutti gli Stati membri dispongano ormai di una base statistica e amministrativa sufficiente per applicare misure comuni più stringenti.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 limita l’oggetto del regolamento alle attività di produzione definite nel SEC 2010, comprese le attività lecite non conformi a obblighi fiscali e di sicurezza sociale e quelle illegali, purché vi sia consenso tra tutte le unità coinvolte secondo il paragrafo 1.79 del SEC 2010. L’articolo 2 consente agli Stati membri di introdurre misure aggiuntive, specifiche per le proprie lacune di esaustività, oltre alla disciplina armonizzata del regolamento.

Nozione di esaustività e tipologie di non esaustività

L’articolo 3 definisce l’esaustività come la comprensione, nelle stime di RNL e PIL, sia degli aggregati osservati direttamente sia di quelli non osservati direttamente. Le fonti di non esaustività sono raggruppate in quattro famiglie: assenza di unità economicamente attive dagli archivi, evasione fiscale e/o mancato versamento dei contributi sociali, esenzioni dall’obbligo di informazione verso autorità fiscali o previdenziali e lacune statistiche nei dati.

L’allegato I sviluppa questa impostazione in una tassonomia standard di sette tipi di non esaustività, da N1 a N7:

  • N1: produttore omesso dalla registrazione (produttore sommerso);
  • N2: produttore che svolge attività illegali e omette la registrazione;
  • N3: produttore non obbligato a registrarsi;
  • N4: persona giuridica registrata ma non inclusa nelle statistiche;
  • N5: imprenditore registrato ma non incluso nelle statistiche;
  • N6: produttore che presenta dati errati;
  • N7: dati affetti da lacune statistiche, distinte in N7a e N7b.

L’allegato chiarisce che la classificazione serve soprattutto per l’analisi dell’esaustività nel PIL con il metodo della produzione, ma può essere utilizzata anche per reddito e spesa quando le fonti derivano da indagini o rilevazioni amministrative presso i produttori.

Inventario RNL e documentazione metodologica

L’articolo 4 impone agli Stati membri di includere nell’inventario RNL, già disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546, una descrizione delle lacune individuate, dei metodi applicati e del valore degli adeguamenti. Devono essere indicati: i tipi di non esaustività che richiedono interventi, i singoli elementi interni a ciascun tipo, il collegamento tra elementi e metodi di correzione e una descrizione dei metodi utilizzati.

L’articolo 5 stabilisce che la mappatura tra tipologie di non esaustività e metodi di esaustività avviene mediante tabelle riassuntive standardizzate, il cui contenuto obbligatorio è fissato nell’allegato II. Tali tabelle vanno utilizzate anzitutto per le componenti del PIL calcolate con il metodo della produzione e, se pertinenti, anche per quelle di reddito e di spesa.

Confronto tra occupazione da fonti demografiche e occupazione da fonti del PIL

Gli articoli 6-10 introducono un meccanismo strutturato di confronto tra l’occupazione rilevata dalle fonti demografiche e l’occupazione derivata dalle fonti utilizzate per le stime del PIL. Il confronto deve essere svolto almeno ogni cinque anni, a partire dal ciclo di verifica RNL 2025-2029.

Le fonti demografiche ammesse sono l’indagine sulle forze di lavoro o il censimento della popolazione, compresi i dati amministrativi sottostanti. Sul versante della domanda di lavoro, gli Stati membri devono utilizzare le fonti delle statistiche sulle imprese impiegate per la compilazione del PIL, comprese statistiche strutturali, registri di imprese, altre fonti aziendali, dati amministrativi o combinazioni di tali fonti.

Per effettuare il confronto, l’articolo 8 impone di allineare il concetto di occupazione delle fonti demografiche alla definizione del SEC 2010. L’allineamento deve includere almeno:

  • lavoratori non residenti che lavorano per unità residenti;
  • esclusione dei residenti che lavorano per produttori non residenti;
  • lavoratori residenti che vivono in convivenze permanenti;
  • persone che svolgono attività di produzione per uso proprio.

L’articolo 9 prescrive inoltre di:

  • delimitare le attività economiche rilevanti usando la NACE;
  • esprimere i dati in ore lavorate o equivalenti a tempo pieno;
  • determinare i rapporti appropriati di valore aggiunto lordo o prodotto per unità di lavoro da applicare al divario di manodopera, qualora il confronto porti ad adeguamenti espliciti per produzione non osservata.

L’articolo 10 richiede una descrizione del confronto nell’inventario RNL. La prima descrizione va presentata nell’inventario successivo al ciclo di verifica 2025-2029; se vi sono adeguamenti, va indicato il loro valore. In assenza di adeguamenti espliciti, occorre giustificare la scelta e spiegare come i risultati siano stati utilizzati per convalidare le stime del PIL.

Redditi in natura e mance

Gli articoli 11-15 disciplinano il riesame dei redditi in natura e delle attività in cui le mance sono più frequenti. Il riesame deve avvenire almeno ogni cinque anni, a partire dal ciclo di verifica RNL 2025-2029, sia per individuare eventuali adeguamenti di esaustività sia per verificarne l’affidabilità metodologica.

L’articolo 12 elenca i principali redditi in natura da considerare, tra cui:

  • uso personale di veicoli o altri beni durevoli forniti dal datore di lavoro;
  • pasti e bevande, inclusi quelli consumati durante spostamenti di lavoro;
  • sconti in mense o buoni pasto;
  • trasporto casa-lavoro;
  • beni e servizi prodotti dal datore di lavoro per proprio conto;
  • alloggio gratuito o contributi per l’alloggio;
  • prestiti agevolati ai dipendenti;
  • altri redditi in natura quantitativamente significativi.

L’articolo 13 individua le attività in cui le mance sono da riesaminare, in particolare taxi, ristoranti, alberghi e parrucchieri, oltre ad altre attività quantitativamente significative. L’articolo 14 impone un confronto con le indagini quadriennali UE sul costo del lavoro quando i risultati siano disponibili, perché tali indagini includono informazioni sui redditi in natura.

L’articolo 15 rafforza gli obblighi di trasparenza nell’inventario RNL, richiedendo:

  • una descrizione sintetica delle norme fiscali applicabili ai redditi in natura e alle mance;
  • una spiegazione di come il PIL tenga conto di tali norme;
  • l’indicazione delle fonti, del metodo di calcolo e del valore degli adeguamenti, se effettuati;
  • la descrizione dei risultati dei riesami e del confronto con le indagini sul costo del lavoro, con eventuale giustificazione delle modifiche.

Verifiche fiscali

Gli articoli 16 e 17 affrontano l’eventuale utilizzo delle verifiche fiscali per migliorare l’esaustività delle stime del PIL. Gli Stati membri devono analizzarne la fattibilità almeno ogni cinque anni a partire dal ciclo di verifica RNL 2025-2029. L’inventario RNL deve poi rendere conto dei risultati distinguendo tra:

  • uso quantitativo, quando le informazioni fiscali sono utilizzate per correggere in modo diretto la produzione e il reddito rappresentati erroneamente;
  • uso qualitativo, quando servono a individuare modelli di errore da applicare ad altri metodi di esaustività.

Se non si effettuano adeguamenti basati sulle verifiche fiscali, la descrizione deve spiegare le ragioni della mancata utilizzazione.

Attività economiche illegali

Gli articoli 18-20 riguardano gli adeguamenti di esaustività per le attività economiche illegali che, secondo il SEC 2010, rientrano nella produzione. Anche in questo caso è previsto un riesame almeno quinquennale a partire dal ciclo di verifica RNL 2025-2029, finalizzato sia a identificare le attività rilevanti sia a controllare l’affidabilità dei metodi di stima.

L’articolo 19 elenca le attività oggetto di riesame:

  • prostituzione, se illegale secondo il diritto nazionale;
  • produzione e traffico di stupefacenti, se illegali secondo il diritto nazionale;
  • contrabbando di alcol e prodotti del tabacco;
  • altre attività economiche illegali quantitativamente significative.

L’articolo 20 impone la descrizione nell’inventario RNL dei risultati dell’analisi, con indicazione di eventuali modifiche, delle fonti, del metodo di calcolo e del valore dell’adeguamento quando siano stati effettuati interventi specifici.

Abrogazione e applicazione

L’articolo 21 abroga la decisione 94/168/CE, Euratom e ne sostituisce i riferimenti con quelli al nuovo regolamento. L’articolo 22 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Allegati tecnici

L’allegato I fornisce la tassonomia operativa dei tipi di non esaustività (N1-N7) e i relativi esempi, fungendo da base per la classificazione dei casi da trattare negli inventari nazionali. L’allegato II contiene invece il modello delle tabelle riassuntive da utilizzare per collegare tipi di non esaustività, metodi di correzione e adeguamenti quantitativi, assicurando comparabilità e tracciabilità metodologica tra Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità e campo di applicazione

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento mira a migliorare l’esaustività del PIL, quale componente principale del RNL, per le attività economiche rientranti nelle attività di produzione del SEC 2010. Sono incluse anche le attività lecite non conformi a obblighi fiscali e di sicurezza sociale e le attività illegali consentite solo se tutte le unità partecipanti agiscono consensualmente, secondo il SEC 2010, paragrafo 1.79. L’articolo 2 consente agli Stati membri di adottare ulteriori misure specifiche per paese oltre a quelle armonizzate previste dal regolamento.

Nozione di esaustività e fonti di non esaustività

L’articolo 3 definisce quando le stime di RNL e PIL sono esaustive: quando comprendono sia gli aggregati osservati direttamente sia quelli non osservati direttamente, collegati ad assenza dagli archivi, evasione fiscale o contributiva, esenzioni dall’obbligo di informazione o lacune statistiche. Vengono inoltre chiariti i contenuti di ciascuna categoria e le nozioni di "esaustività" e "non esaustività".

Inventario RNL e descrizione degli adeguamenti

L’articolo 4 impone agli Stati membri di includere nell’inventario RNL una descrizione delle lacune di esaustività, dei metodi usati per colmarle e del valore degli adeguamenti effettuati. L’articolo 5 collega tali descrizioni ai tipi di non esaustività di cui all’allegato I e alle tabelle riassuntive dell’allegato II, da utilizzare in particolare per la produzione e, se rilevante, per spesa e reddito.

Confronto tra occupazione da fonti demografiche e da fonti del PIL

Gli articoli 6-10 disciplinano il confronto periodico tra i dati sull’occupazione da fonti demografiche e quelli derivati dalle fonti su cui si basano le stime del PIL. Il confronto deve essere effettuato almeno ogni cinque anni, a partire dal ciclo di verifica RNL 2025-2029, e può condurre ad adeguamenti espliciti o alla sola convalida delle stime. Sono indicate le fonti ammissibili (indagine sulle forze di lavoro o censimento, da un lato; statistiche sulle imprese e altre fonti amministrative, dall’altro), le regole di allineamento del concetto di occupazione al SEC 2010 e le modalità operative, inclusa l’uso della classificazione NACE e di misure in ore lavorate o equivalenti a tempo pieno.

Riesame di redditi in natura e mance

Gli articoli 11-15 impongono agli Stati membri di riesaminare almeno ogni cinque anni i redditi in natura e le attività in cui le mance sono più comuni, al fine di decidere eventuali adeguamenti del PIL e verificarne l’affidabilità. Sono elencate le principali categorie da esaminare, tra cui uso personale di beni aziendali, pasti e bevande, alloggio, trasporto, prestiti agevolati, taxi, ristoranti, alberghi e parrucchieri. È previsto anche un confronto con le indagini quadriennali UE sul costo del lavoro e un obbligo di descrivere nell’inventario RNL le norme fiscali applicabili, gli effetti sui dati di origine, gli eventuali adeguamenti e i risultati dei riesami.

Uso delle verifiche fiscali

Gli articoli 16 e 17 richiedono agli Stati membri di analizzare almeno ogni cinque anni la fattibilità dell’uso delle verifiche fiscali per migliorare l’esaustività del PIL. Nell’inventario RNL deve essere riportato se le informazioni fiscali siano utilizzate in modo quantitativo, per effettuare adeguamenti di produzione e reddito, oppure in modo qualitativo, per individuare modelli di rappresentazione errata da applicare ad altri metodi di esaustività. Se non vengono utilizzate, occorre indicarne i motivi.

Adeguamenti relativi alle attività economiche illegali

Gli articoli 18-20 disciplinano il riesame periodico delle attività illegali che rientrano nella produzione ai sensi del SEC 2010 e l’eventuale effettuazione di adeguamenti di esaustività del PIL. Sono espressamente richiamate prostituzione, produzione e traffico di stupefacenti, contrabbando di alcol e tabacco e altre attività economicamente illegali quantitativamente significative. Gli esiti dell’analisi devono essere descritti nell’inventario RNL, con indicazione, se del caso, delle fonti, dei metodi e del valore degli adeguamenti.

Abrogazione, rinvii ed entrata in vigore

L’articolo 21 abroga la decisione 94/168/CE, Euratom, stabilendo che i riferimenti a tale decisione si intendono fatti al presente regolamento. L’articolo 22 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeacontabilità nazionalearmonizzazione del rnlfinanza pubblicametodologia statistica

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