Regolamento (UE) 2025/2315
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2315 della Commissione, del 10 novembre 2025, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica protetta Scottish Farmed Salmon a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva una modifica dell’Unione del disciplinare della IGP "Scottish Farmed Salmon", presentata dal Regno Unito e già pubblicata in Gazzetta ufficiale. La modifica include il cambiamento del nome della denominazione in "Scottish Salmon". In assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione approva la modifica e ne rende l’applicazione obbligatoria e diretta in tutti gli Stati membri.
Approva una modifica dell’Unione del disciplinare della IGP "Scottish Farmed Salmon", con cambio di nome in "Scottish Salmon".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Scottish Farmed Salmon" richiesta dal Regno Unito e pubblicata in GU prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; la modifica approvata riguarda la denominazione della IGP e il relativo disciplinare, nei limiti dell’atto pubblicato. Non risultano altre esclusioni o ambiti settoriali ulteriori oltre alla singola indicazione geografica interessata.
Modifica del disciplinare della IGP "Scottish Farmed Salmon"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2315 della Commissione approva una modifica dell’Unione del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Scottish Farmed Salmon". La modifica comprende il mutamento della denominazione della IGP, che diventa "Scottish Salmon".
Contesto normativo e procedurale
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, come base per l’approvazione della modifica. Il considerando precisa che la domanda era stata presentata dal Regno Unito e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, ed era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La procedura resta quindi agganciata al nuovo quadro normativo sulle indicazioni geografiche, pur riferendosi a una domanda avviata sotto il previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.
Mancanza di opposizioni
La Commissione constata che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione presentata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale assenza di opposizioni consente l’approvazione della modifica richiesta.
Effetti dell’atto
Con l’articolo 1, la modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale viene approvata. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull’ordinamento dell’Unione per quanto riguarda la IGP interessata.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativa all’indicazione geografica protetta "Scottish Farmed Salmon" (IGP). La modifica riguarda anche la variazione del nome dell’IGP in "Scottish Salmon".
Base giuridica e continuità procedurale
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di modifica era stata presentata quando era ancora applicabile il regolamento (UE) n. 1151/2012 ed era stata pubblicata prima dell’entrata in vigore del nuovo regime.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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