Regolamento (UE) 2025/2249
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2249 della Commissione, del 10 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi e le misure per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per adeguare gli elenchi degli ORNQ alla nomenclatura scientifica più recente e per riorganizzare in modo più chiaro le misure fitosanitarie applicabili. Introduce una struttura tabellare più leggibile, numerazione delle righe, ordine alfabetico degli organismi nocivi, eliminazione dei codici EPPO dall’allegato V e precisazioni sul contenuto delle dichiarazioni ufficiali nei certificati fitosanitari. Inoltre armonizza alcune misure con il nuovo articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, prevedendo l’indicazione del testo integrale della prescrizione applicabile e, per gli ORNQ, della categoria di piante da impianto.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 aggiornando denominazioni tassonomiche, struttura e contenuto degli elenchi e delle misure relative agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) per piante e sementi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti, agli operatori professionali e, per effetto della disciplina sui certificati fitosanitari, anche ai paesi terzi che esportano nell’Unione piante, sementi e altri materiali di moltiplicazione interessati dagli ORNQ elencati negli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Riguarda in particolare sementi, piante da impianto e materiali di moltiplicazione per specifici gruppi colturali (piante foraggere, cereali, ornamentali, forestali, ortaggi, tuberi-seme di patate, piante oleaginose e da fibra, Humulus lupulus, piante da frutto e Actinidia). Le nuove regole si applicano dal 6 luglio 2026; l’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in materia di ORNQ
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2249 interviene sul sistema unionale di prevenzione e controllo degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), già disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato aggiornare la nomenclatura scientifica degli organismi nocivi, dall’altro rendere più chiara, coerente e facilmente applicabile la disciplina delle misure fitosanitarie per sementi e piante da impianto.
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e tiene conto delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/3115, in particolare sul contenuto dei certificati fitosanitari e sulla necessità di indicare con precisione la prescrizione applicabile. Le misure sono pensate anche per agevolare i controlli all’importazione e uniformare il trattamento delle produzioni interne e dei prodotti provenienti da paesi terzi.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento modifica gli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’allegato IV contiene l’elenco degli ORNQ e delle specifiche piante da impianto, mentre l’allegato V disciplina le misure volte a prevenire la presenza di tali organismi nocivi su specifiche categorie di materiali vegetali.
Le categorie interessate sono numerose e comprendono, tra le altre:
- sementi di piante foraggere, cereali, ortaggi, piante oleaginose e da fibra, Solanum tuberosum L. e altre specie;
- piante ornamentali e materiali di moltiplicazione ornamentali;
- materiali forestali di moltiplicazione;
- piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, esclusi i semi;
- piante da impianto di Humulus lupulus L.;
- materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto di Actinidia Lindl.
Le misure si applicano sia ai movimenti nel territorio dell’Unione sia, in più casi, all’introduzione nell’Unione da paesi terzi. In tali casi, l’importazione è ammessa solo se nel paese terzo sono state effettuate le ispezioni, le prove e gli altri adempimenti richiesti dalle corrispondenti sezioni dell’allegato V.
Aggiornamento della nomenclatura scientifica
Una parte rilevante dell’intervento consiste nell’adeguamento dei nomi scientifici alla tassonomia più recente. Vengono sostituiti, negli allegati IV e V, diversi nomi ormai superati, tra cui:
- Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus con Clavibacter insidiosus;
- Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis con Clavibacter michiganensis;
- Diaporthe phaseolorum var. sojae con Diaporthe sojae;
- Gibberella fujikuroi con Fusarium fujikuroi;
- Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli con Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli;
- Xanthomonas fuscans subsp. fuscans con Xanthomonas citri pv. fuscans;
- Xanthomonas gardneri con Xanthomonas hortorum pv. gardneri;
- Xanthomonas perforans con Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans.
La Commissione precisa inoltre che nelle denominazioni scientifiche degli organismi nocivi deve essere sempre indicato l’autore, se assente. Nell’allegato V vengono anche eliminati i codici EPPO, ritenuti non più necessari perché già riportati nell’allegato IV.
Struttura dell’allegato V e logica delle misure
L’allegato V è completamente riscritto per migliorare la leggibilità e la tracciabilità delle misure. Le tabelle sono organizzate per grandi categorie merceologiche e fitosanitarie, con sezioni dedicate a:
- ispezioni in campo o visive;
- campionamento e prove di laboratorio;
- misure supplementari specifiche per singole specie o gruppi di piante.
Per le parti C, D, E, F, H, J e K, le righe delle tabelle vengono numerate. In tutte le parti, gli organismi nocivi e i gruppi tassonomici sono riportati in ordine alfabetico.
Le misure seguono un’impostazione ricorrente:
- riconoscimento di zone indenni o notoriamente indenni da parte dell’autorità competente;
- assenza di sintomi osservati in periodi e condizioni specifiche;
- obbligo di rimozione e distruzione delle piante sintomatiche;
- campionamento rappresentativo e prove ufficiali o sotto sorveglianza ufficiale;
- eventuali trattamenti fisici o chimici appropriati;
- rispetto di soglie percentuali di presenza sintomatica, spesso differenziate per categoria di materiale e per classe di certificazione.
Certificati fitosanitari e dichiarazione supplementare
Il regolamento si coordina espressamente con l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, come modificato dal regolamento (UE) 2024/3115. Dal 6 luglio 2026, quando la prescrizione applicabile ammette opzioni alternative, il certificato fitosanitario dovrà indicare sotto la voce "Dichiarazione supplementare" quale prescrizione specifica è soddisfatta.
La specificazione deve includere:
- il testo integrale della prescrizione pertinente;
- per gli ORNQ, anche la categoria di piante da impianto interessata.
Tale meccanismo rafforza la certezza del diritto e facilita i controlli in dogana e da parte delle autorità competenti degli Stati membri.
Principali gruppi di misure per categorie di materiali vegetali
Sementi di piante foraggere e cereali. Per le sementi di piante foraggere e cereali sono previste ispezioni in campo almeno annuali, una percentuale minima del 5 % dei lotti da sottoporre a controllo ufficiale e campionamenti/prove secondo metodi internazionali aggiornati. Per i semi di Medicago sativa L. e Oryza sativa L. sono previste soglie specifiche e, per alcune ipotesi, alternative basate su zone indenni, assenza di sintomi, test di laboratorio o trattamenti appropriati.
Piante ornamentali e materiali forestali di moltiplicazione. La parte C e la parte D disciplinano specie ornamentali e forestali particolarmente sensibili a batteri, funghi, oomiceti, insetti/acari e virus. Le prescrizioni combinano dichiarazioni ufficiali, ispezioni di sito, estirpazione dei sintomatici e prove su campioni rappresentativi. In diversi casi è richiesto il mantenimento in siti indenni o riconosciuti come tali.
Sementi di ortaggi. La parte E disciplina specie come Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., Vicia faba L., Allium spp. e altre. Le misure includono estrazione acida o metodi equivalenti per il pomodoro, prove ufficiali su campioni rappresentativi, controlli nel ciclo vegetativo e, per alcuni patogeni, trattamento delle sementi o certificazione di zona indenne.
Tuberi-seme di patate. La parte F è particolarmente dettagliata e contiene sia soglie per le piante in crescita da cui derivano i tuberi-seme sia misure specifiche per i tuberi di diverse classi. Vi rientrano organismi quali gamba nera, Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid, virus del mosaico e Potato leaf roll virus, con requisiti differenziati per tuberi pre-base, base e certificati.
Sementi di piante oleaginose e da fibra. La parte G si concentra soprattutto su Linum usitatissimum L., Glycine max (L.) Merr. e Helianthus annuus L., con soglie, trattamenti autorizzati e test di laboratorio per funghi e oomiceti come Alternaria linicola, Botrytis cinerea, Diaporthe spp., Fusarium spp. e Plasmopara halstedii, nonché su Tobacco ringspot virus per la soia.
Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, esclusi i semi. La parte H richiede che le piante appaiano praticamente esenti dagli organismi nocivi pertinenti durante l’ispezione e disciplina specifiche specie come Asparagus officinalis L., Allium cepa L., Allium sativum L. e altre, con test, ispezioni ripetute e trattamenti fisici o chimici.
Sementi di Solanum tuberosum L. La parte I si concentra sul Potato spindle tuber viroid nelle sementi di patata, imponendo zone indenni, assenza di sintomi per un ciclo vegetativo completo o prove ufficiali positive in termini di assenza dell’organismo nocivo.
Humulus lupulus L. e Actinidia Lindl. La parte J disciplina le piante di luppolo, con particolare attenzione a Verticillium dahliae, Verticillium nonalfalfae e Citrus bark cracking viroid, prevedendo isolamento, rotazioni colturali, protezioni fisiche, periodi di riposo del suolo e controlli periodici. La parte K disciplina Actinidia Lindl. per Pseudomonas syringae pv. actinidiae, imponendo una combinazione di zone indenni, ispezioni semestrali delle piante madri, campionamenti pluriennali e controlli sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 6 luglio 2026. La scelta di questa data è motivata dal coordinamento con la modifica dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 introdotta dal regolamento (UE) 2024/3115.
Implicazioni operative per gli operatori
Per i professionisti del settore agroalimentare e fitosanitario, il regolamento comporta principalmente:
- aggiornamento della documentazione tecnica e dei certificati fitosanitari;
- revisione delle denominazioni tassonomiche nei registri, nei contratti e nelle pratiche di esportazione/importazione;
- adeguamento dei protocolli di ispezione, campionamento e analisi;
- verifica della conformità delle produzioni destinate a movimento intra-UE o importazione da paesi terzi;
- controllo dell’esatta formulazione delle dichiarazioni ufficiali e delle eventuali opzioni alternative previste per ciascun ORNQ.
In termini pratici, il regolamento non introduce un nuovo sistema, ma rafforza la precisione applicativa del regime esistente, con effetti immediati sulla compliance degli operatori e sulla gestione documentale delle partite vegetali.
Disposizioni principali
Aggiornamento della nomenclatura scientifica negli allegati IV e V
Sostituisce varie denominazioni tassonomiche obsolete con quelle aggiornate, tra cui Clavibacter insidiosus, Clavibacter michiganensis, Diaporthe sojae, Fusarium fujikuroi e varie sottospecie/ pathovar di Xanthomonas. L’allegato IV è modificato per allineare i riferimenti scientifici e mantenere i codici EPPO già presenti nell’allegato IV.
Rifacimento dell’allegato V e nuova architettura delle misure
L’allegato V è integralmente sostituito. Le misure sono riorganizzate in parti tematiche (sementi foraggere, cereali, ornamentali, forestali, ortaggi, tuberi-seme di patate, oleaginose e da fibra, ortaggi senza sementi, Humulus lupulus, Actinidia), con sezioni su ispezione, campionamento/prove e misure supplementari. Nelle parti già esistenti vengono numerate le righe delle tabelle e gli organismi nocivi sono elencati in ordine alfabetico.
Dichiarazioni ufficiali nei certificati fitosanitari
In coerenza con l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, le prescrizioni contenute nelle misure devono poter essere specificate nel certificato fitosanitario sotto la dicitura "Dichiarazione supplementare". Quando la misura prevede più opzioni, deve essere indicata la prescrizione specifica soddisfatta, con il testo integrale della stessa; per gli ORNQ deve essere anche indicata la categoria di piante da impianto interessata. Le esenzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 restano applicabili.
Allineamento tra misure per movimento interno e importazione da paesi terzi
Per alcune specie, quando nel mercato interno è prevista una misura per lo spostamento di piante da impianto, la stessa misura è estesa anche all’introduzione nell’Unione da paesi terzi, per un approccio non discriminatorio. Ciò riguarda, tra l’altro, diverse misure per Xanthomonas arboricola pv. pruni, Dothistroma spp., Lecanosticta acicola, Phytophthora ramorum, Cryphonectria parasitica, Fusarium spp., Helicobasidium brebissonii, Stromatinia cepivora, Verticillium spp. e altri organismi elencati.
Chiarimenti su autorizzazioni, controlli e zone indenni
In alcune ipotesi, le misure richiedono che le sementi siano state sottoposte a trattamenti autorizzati o che la specificazione provenga dall’autorità competente. In altre, si chiarisce che le piante o sementi possono essere movimentate o importate se originarie di zone riconosciute indenni dall’autorità competente, oppure se sono stati effettuati controlli, prove e rimozione dei sintomatici secondo soglie percentuali e tempi precisi.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 6 luglio 2026, in coerenza con la data di applicazione dell’articolo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2024/3115. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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