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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2293

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2293 della Commissione, del 10 novembre 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 per quanto riguarda i requisiti applicabili alle organizzazioni soggette a dichiarazione e che rettifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373

Normativa europea32025R2293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 per rendere coerenti i requisiti relativi alle organizzazioni soggette a dichiarazione, eliminando in tali casi alcuni obblighi di approvazione. Inoltre rettifica una serie di riferimenti errati introdotti dallo stesso regolamento 2023/203 in vari atti settoriali dell’aviazione civile. La disciplina è parte del quadro UE sulla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni in ambito aeronautico e coordina le regole di certificazione e sorveglianza delle autorità competenti. L’applicazione è differita al 22 febbraio 2026 per allinearla al regime del regolamento 2023/203.

Rettifica e allineamento dei requisiti in materia di sicurezza delle informazioni per talune organizzazioni dell’aviazione civile e correzione di riferimenti errati in diversi regolamenti aeronautici UE.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle organizzazioni e alle autorità competenti operanti nei settori dell’aviazione civile disciplinati dai regolamenti UE n. 1178/2011, n. 748/2012, n. 965/2012, n. 139/2014, n. 1321/2014, 2015/340 e dal regolamento di esecuzione UE 2017/373, nonché alle disposizioni introdotte dal regolamento di esecuzione UE 2023/203 in materia di gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con impatto sulla sicurezza aerea. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Le modifiche riguardano in particolare le organizzazioni soggette a dichiarazione, per le quali viene eliminato l’obbligo di approvazione in taluni casi; le rettifiche incidono su allegati e punti specifici dei regolamenti richiamati. Si applica dal 22 febbraio 2026, mentre entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Rettifica e modifica dei requisiti UE in materia di sicurezza delle informazioni per l’aviazione civile

Il regolamento interviene sul quadro europeo introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/203, che disciplina i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con potenziale impatto sulla sicurezza aerea. La Commissione adotta la misura per garantire coerenza sistematica tra i requisiti applicabili alle organizzazioni soggette a dichiarazione e quelli previsti per le altre organizzazioni dell’ecosistema aeronautico, oltre che per correggere riferimenti normativi errati inseriti in diversi regolamenti di settore.

Ambito e finalità della modifica

L’atto non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica e rettifica disposizioni contenute in più regolamenti UE già vigenti in materia aeronautica. Il nucleo della disciplina riguarda le regole di certificazione, approvazione e sorveglianza delle organizzazioni che operano nell’aviazione civile, con riferimento alla gestione della sicurezza delle informazioni. La Commissione richiama, tra le basi giuridiche, il regolamento (UE) 2018/1139 e specifici poteri di esecuzione relativi alla sicurezza dell’aviazione civile.

Organizzazioni soggette a dichiarazione: eliminazione dell’obbligo di approvazione

L’allegato I modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203, intervenendo sul punto IS.I.OR.250 e sul punto IS.I.OR.255.

In particolare:

  • il rilascio iniziale dell’ISMM resta soggetto ad approvazione e l’autorità competente conserva una copia, ma per le organizzazioni dichiarate non è necessaria un’approvazione;
  • l’ISMM deve essere aggiornato quando necessario per descrivere in modo sempre attuale l’ISMS dell’organizzazione;
  • le modifiche dell’ISMM sono gestite secondo una procedura interna dell’organizzazione; solo le modifiche non coperte da tale procedura e quelle connesse alle modifiche di cui al punto IS.I.OR.255, lettera b), richiedono approvazione dell’autorità competente, salvo che si tratti di organizzazioni dichiarate;
  • il punto IS.I.OR.255 stabilisce che le modifiche dell’ISMS possono essere gestite dall’organizzazione e notificate all’autorità competente tramite una procedura sviluppata dall’organizzazione stessa, approvata dall’autorità competente salvo per le organizzazioni dichiarate;
  • per le modifiche non contemplate dalla procedura, l’organizzazione deve chiedere e ottenere un’approvazione, ma per le organizzazioni dichiarate l’approvazione non è necessaria;
  • la domanda deve essere presentata prima dell’effettuazione della modifica; l’organizzazione deve fornire tutte le informazioni necessarie; le modifiche possono essere attuate solo dopo approvazione formale, mentre le organizzazioni dichiarate possono attuarle immediatamente; durante l’attuazione l’organizzazione opera alle condizioni prescritte dall’autorità competente.

Rettifiche tecniche nei regolamenti aeronautici settoriali

Gli allegati II-VIII rettificano riferimenti errati introdotti dal regolamento (UE) 2023/203 in diversi atti settoriali. In tutti i casi si tratta di sostituire o correggere lettere di punti specifici relativi al riesame, da parte dell’autorità competente, delle approvazioni rilasciate in materia di sicurezza delle informazioni e alla sorveglianza successiva.

Le rettifiche interessano:

  • il regolamento (UE) n. 1178/2011, punto ARA.GEN.300, lettera g), con riferimento al controllo delle organizzazioni ai fini della conformità al punto ORA.GEN.200A;
  • il regolamento (UE) n. 748/2012, punti 21.B.221, lettera g), e 21.B.431, lettera d), con rinvio al regolamento delegato (UE) 2022/1645 e al punto IS.D.OR.200, lettera e);
  • il regolamento (UE) n. 965/2012, punto ARO.GEN.300, lettera g), con rinvio al punto ORO.GEN.200A;
  • il regolamento (UE) n. 139/2014, punto ADR.AR.C.005, lettera f), con rinvio al punto ADR.OR.D.005A e al regolamento delegato (UE) 2022/1645;
  • il regolamento (UE) n. 1321/2014, punti 145.B.300, lettera g), e CAMO.B.300, lettera g), con rinvio ai punti 145.A.200A e CAMO.A.200A;
  • il regolamento (UE) 2015/340, punto ATCO.AR.C.001, lettera f), con rinvio al punto ATCO.OR.C.001A;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, punto ATM/ANS.AR.C.010, lettera d), con rinvio al punto ATM/ANS.OR.B.005A.

In ciascun caso, la logica sostanziale è identica: l’autorità competente deve riesaminare le approvazioni pertinenti a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta intervengano modifiche nell’ambito di attività dell’organizzazione.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 22 febbraio 2026. La scelta di un’applicazione differita è espressamente giustificata dall’esigenza di allineare il nuovo testo al calendario di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203, assicurando un quadro giuridico coerente per operatori e autorità competenti.

Rilievo pratico per operatori e consulenti

Per i professionisti, l’aspetto più rilevante è la semplificazione per le organizzazioni dichiarate, che vengono sottratte all’obbligo di approvazione in relazione a specifiche fasi e modifiche del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Parallelamente, gli operatori e le autorità devono verificare la correzione dei riferimenti normativi nei vari regolamenti settoriali, poiché le modalità di sorveglianza e riesame delle approvazioni dipendono dai richiami corretti ai nuovi punti IS.I.OR.200 e IS.D.OR.200 introdotti dalla disciplina sulla cybersecurity aeronautica.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 secondo l’allegato I del presente regolamento. La modifica elimina, per le organizzazioni dichiarate, la necessità di approvazione del rilascio iniziale e di alcune modifiche dell’ISMM/ISMS, mantenendo invece per le altre organizzazioni il regime di approvazione dell’autorità competente.

Rettifica del regolamento (UE) n. 1178/2011

L’articolo 2 rettifica l’allegato VI del regolamento (UE) n. 1178/2011. In particolare, il punto ARA.GEN.300, lettera g), è sostituito per correggere il riferimento all’approvazione concessa ai sensi del punto IS.I.OR.200, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203, prevedendo il riesame da parte dell’autorità competente nel ciclo di audit e in caso di modifiche del campo di attività.

Rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012

L’articolo 3 rettifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012, correggendo i riferimenti errati nei punti 21.B.221, lettera g), e 21.B.431, lettera d). Le rettifiche riguardano il riesame delle approvazioni connesse al punto IS.D.OR.200, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2022/1645.

Rettifica del regolamento (UE) n. 965/2012

L’articolo 4 rettifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012, sostituendo il punto ARO.GEN.300, lettera g), per correggere il riferimento al punto IS.I.OR.200, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 e chiarire il riesame delle approvazioni da parte dell’autorità competente.

Rettifica del regolamento (UE) n. 139/2014

L’articolo 5 rettifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 139/2014, sostituendo il punto ADR.AR.C.005, lettera f), con correzione del riferimento al punto IS.D.OR.200, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2022/1645 e conferma del riesame delle approvazioni nell’ambito della supervisione.

Rettifica del regolamento (UE) n. 1321/2014

L’articolo 6 rettifica gli allegati II e V quater del regolamento (UE) n. 1321/2014, sostituendo i punti 145.B.300, lettera g), e CAMO.B.300, lettera g). In entrambi i casi si corregge il riferimento errato al punto IS.I.OR.200, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.

Rettifica del regolamento (UE) 2015/340

L’articolo 7 rettifica l’allegato II del regolamento (UE) 2015/340, sostituendo il punto ATCO.AR.C.001, lettera f), per correggere il riferimento al punto IS.I.OR.200, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373

L’articolo 8 rettifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, sostituendo il punto ATM/ANS.AR.C.010, lettera d), per correggere il riferimento al punto IS.I.OR.200, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 9 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione è fissata al 22 febbraio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereasicurezza delle informazionicertificazione aeronauticasorveglianza e vigilanza amministrativa

Testo integrale

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