Sentenza del 24/06/2015 n. 134 - Comm. Trib. Prov. Lodi
RISCOSSIONE - Sentenza secondo grado - Riforma sentenza primo grado - Ruolo - Cartella di pagamento - Omessa allegazione ruolo - Nessun obbligo - Diritto alla difesa - Garantito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. È stato ritenuto che nessuna norma imponesse di allegare materialmente il ruolo alla cartella di pagamento. Inoltre, la contribuente conosceva l'intero iter del contenzioso tributario e la cartella era stata emessa in esecuzione della sentenza di secondo grado; pertanto, l'omessa allegazione del ruolo non aveva concretamente compromesso il diritto di difesa né impedito di comprendere la pretesa azionata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la cartella di pagamento notificata da Equitalia, sostenendo che fosse illegittima perché non accompagnata dall'allegazione del ruolo. Ha dedotto, in particolare, la violazione del diritto di difesa, ritenendo di non poter verificare adeguatamente la pretesa tributaria. Il ruolo era stato predisposto dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione di una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva riformato la decisione di primo grado.
Norme richiamate
Disciplina della cartella di pagamento e del ruolo
Secondo la decisione, non esiste un obbligo generale di allegare il ruolo alla cartella di pagamento quando la pretesa sia adeguatamente conoscibile dal contribuente.
Diritto di difesa
L'omessa allegazione del ruolo non determina di per sé una lesione del diritto di difesa. Occorre verificare in concreto se il contribuente abbia potuto comprendere la pretesa e contestarla efficacemente.
Sentenza tributaria di secondo grado
La cartella emessa in esecuzione di una sentenza di secondo grado riformativa può fondarsi sul contenuto e sull'esito del precedente giudizio, soprattutto quando il contribuente ne conosca l'intero svolgimento.
Massime di principio
- L'assenza di un allegato alla cartella non comporta automaticamente la nullità: è necessario individuare una specifica norma che imponga l'allegazione e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Quando la cartella dà esecuzione a una sentenza tributaria già conosciuta dal contribuente, la motivazione può essere valutata anche in collegamento con gli atti del precedente giudizio.
- Per contestare efficacemente una cartella è opportuno dimostrare non solo l'omissione formale, ma anche perché tale omissione abbia impedito di identificare la pretesa, verificarne l'importo o predisporre una difesa adeguata.
- La conoscenza dell'iter processuale e della sentenza posta a fondamento della riscossione può escludere, in concreto, la lesione del diritto di difesa.
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