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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 270 - Comm. Trib. Prov. Teramo

Obbligo dell'Ufficio di motivazione dell'avviso di accertamento - inesistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2011, con cui erano state recuperate maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi, per complessivi circa 76.609,82 euro. Ha contestato, tra l’altro, il difetto di motivazione dell’avviso per mancata analitica risposta alle osservazioni presentate dopo il processo verbale di constatazione; la violazione del contraddittorio preventivo; l’errato calcolo di interessi e sanzioni; il superamento del limite di permanenza dei verificatori; la valutazione delle rimanenze di magazzino e della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile; nonché il mancato riconoscimento della detrazione IVA su spese alberghiere sostenute per dipendenti di altra società e per un professionista.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso, anche perché integrata dal rinvio al processo verbale di constatazione già conosciuto dalla contribuente; l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non impone all’Ufficio di replicare analiticamente a ogni osservazione e non prevede la nullità dell’atto per tale omissione. Sono state ritenute comprensibili anche le modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni. È stata esclusa la violazione del termine di permanenza dei verificatori, risultando una permanenza di 18 giorni lavorativi e, comunque, non essendo prevista la nullità dell’accertamento come conseguenza del superamento del termine. Nel merito, la società non ha fornito prova idonea a superare le presunzioni relative alle rimanenze di magazzino, né ha documentato adeguatamente gli errori nel calcolo della plusvalenza e l’inerenza dei costi. È stata inoltre negata la detrazione IVA per spese riferibili a dipendenti e collaboratori di un’altra società, priva di un giuridico collegamento rilevante con la ricorrente. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.800 euro.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dagli Uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    La norma garantisce il termine dilatorio e la possibilità di presentare osservazioni dopo la conclusione della verifica, ma non impone all’Ufficio di motivare l’avviso con una replica analitica a ogni deduzione e non prevede automaticamente la nullità dell’atto in caso di risposta sintetica.

  • Art. 7, legge n. 212 del 2000

    L’avviso deve essere motivato e, quando richiama documenti già conosciuti dal contribuente, può motivare per relationem senza necessità di allegare nuovamente atti di cui il destinatario abbia avuto integrale conoscenza.

  • Art. 21-septies, legge n. 241 del 1990

    La nullità del provvedimento amministrativo ricorre nei casi tassativi, tra cui la mancanza assoluta degli elementi essenziali, il difetto assoluto di attribuzione, la violazione o elusione del giudicato e gli altri casi espressamente previsti dalla legge.

  • Art. 21-octies, legge n. 241 del 1990

    Il giudice può verificare, anche mediante una ricostruzione postuma, se il contenuto dell’atto sarebbe rimasto invariato nonostante il vizio dedotto, valorizzando il raggiungimento dello scopo e distinguendo i vizi meramente formali dalle carenze sostanziali.

  • Art. 2704 del codice civile

    La data delle scritture private non opponibili ai terzi deve risultare da modalità idonee a conferirle certezza. Documenti formati o modificati successivamente, privi di data certa, possono non essere sufficienti a smentire le risultanze contabili originarie.

  • Art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione IVA richiede che i beni o servizi siano inerenti all’attività del soggetto passivo e adeguatamente documentati. Spese sostenute per soggetti estranei alla società non sono detraibili solo perché esiste un collegamento economico o familiare tra le compagini sociali.

  • Art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997

    La norma disciplina la sanzione per la mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura; nel caso esaminato la contestazione della società sulle sanzioni è stata respinta perché l’avviso illustrava le norme applicate, i limiti sanzionatori e il calcolo effettuato.

  • Art. 12, d.lgs. n. 472 del 1997

    Il calcolo delle sanzioni può tenere conto del cumulo giuridico, purché l’avviso esponga in modo comprensibile le violazioni, le sanzioni minime e massime e il criterio utilizzato.

  • Art. 12, comma 5, legge n. 212 del 2000

    Il limite temporale alla permanenza dei verificatori tutela il contribuente, ma il suo eventuale superamento non determina automaticamente la nullità dell’accertamento in assenza di una specifica previsione sanzionatoria.

  • Articoli 102 e 163 del TUIR

    Sono stati richiamati dalla contribuente in relazione alla determinazione del costo fiscale e della plusvalenza, ma il giudice ha ritenuto non provati i maggiori costi e gli errori di superficie dedotti.

  • Articoli 20 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplinano, rispettivamente, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora; l’avviso è stato ritenuto sufficientemente chiaro perché indicava capitale, decorrenza, termine finale e tasso applicato.

Massime di principio

  • La mancata risposta analitica dell’Ufficio alle osservazioni del contribuente non comporta di per sé la nullità dell’avviso: è decisivo che l’atto esponga le ragioni della pretesa e consenta una difesa effettiva.
  • La motivazione per relationem è generalmente ammissibile quando l’atto richiamato, come il processo verbale di constatazione, è stato previamente conosciuto o legalmente comunicato al contribuente.
  • La nullità degli atti tributari è soggetta a tipicità e non può essere dedotta per ogni irregolarità formale; occorre una carenza essenziale o una concreta lesione delle garanzie difensive.
  • Chi contesta le risultanze dell’accertamento deve fornire prove documentali attendibili, coerenti e riferibili temporalmente al periodo d’imposta. Scritture tardive o prive di data certa hanno ridotta efficacia probatoria.
  • Per ridurre una plusvalenza mediante costi ulteriori è necessario dimostrare sia l’effettivo sostenimento sia l’inerenza specifica dei costi al bene ceduto; la mera produzione di fatture non è sufficiente.
  • Il diritto alla detrazione IVA presuppone inerenza, effettività e adeguata documentazione della spesa. Il collegamento societario o familiare con il beneficiario della spesa non sostituisce il requisito giuridico dell’inerenza.
  • Il superamento del termine di permanenza dei verificatori non determina automaticamente l’inutilizzabilità delle prove o la nullità dell’accertamento, se la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
  • Un avviso che indica imponibile, imposte, sanzioni, interessi, decorrenze e tassi applicati consente normalmente al contribuente di verificare i conteggi e non è nullo solo perché il calcolo richiede una ricostruzione aritmetica.

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