Sentenza del 24/06/2015 n. 1422 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Iva all'importazione - Sanzioni - Provvedimento di irrogazione - Competenza - Agenzia delle dogane - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa competenza è stata riconosciuta all'Agenzia delle dogane. L'IVA all'importazione non può essere assimilata all'IVA interna ai fini della competenza amministrativa; pertanto, le controversie e le sanzioni relative spettano all'amministrazione doganale, in applicazione delle disposizioni delle leggi doganali sui diritti di confine.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione concerne l'individuazione dell'autorità competente per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'irrogazione delle sanzioni relative all'IVA dovuta per operazioni di importazione. Il ricorrente sosteneva, direttamente o indirettamente, che tale IVA dovesse essere qualificata come IVA interna, con conseguente competenza dell'Agenzia delle entrate. La decisione esclude questa impostazione, ritenendo applicabile l'art. 70 del d.P.R. n. 633/1972, che richiama la disciplina doganale sui diritti di confine.
Norme richiamate
Art. 70 del d.P.R. n. 633/1972
L'IVA dovuta per operazioni di importazione è disciplinata mediante l'applicazione delle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
La norma attribuisce all'Agenzia delle dogane la competenza in materia di controversie e sanzioni relative all'IVA all'importazione, impedendo di qualificarla come IVA interna al solo fine di devolvere la competenza all'Agenzia delle entrate.
Massime di principio
- L'IVA all'importazione mantiene una connessione funzionale e giuridica con i diritti doganali; perciò, in materia di accertamento, riscossione, controversie e sanzioni, la competenza ordinaria spetta all'Agenzia delle dogane.
- La qualificazione dell'imposta non dipende soltanto dal fatto che si tratti di IVA, ma anche dall'operazione che la genera: l'importazione determina l'applicazione della disciplina doganale.
- Un provvedimento sanzionatorio relativo all'IVA all'importazione non è automaticamente illegittimo per il solo fatto di essere stato emesso dall'autorità doganale; occorre verificare se riguarda effettivamente un'operazione di importazione e se trova fondamento nella disciplina dei diritti di confine.
- La competenza dell'Agenzia delle entrate riguarda in via generale l'IVA interna, mentre quella dell'Agenzia delle dogane riguarda l'IVA connessa all'importazione, secondo il perimetro stabilito dalla normativa doganale e dall'art. 70 del d.P.R. n. 633/1972.
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