Sentenza del 24/06/2015 n. 1424 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Atti impugnabili - Diniego di disapplicazione di norme antielusive - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'impugnabilità della comunicazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992. L'atto non costituisce un diniego sostanziale di disapplicazione della normativa antielusiva, ma una semplice comunicazione con cui l'Amministrazione rileva che l'istanza è carente e non può essere esaminata. Pertanto, l'impugnazione non è ammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la comunicazione con cui l'Agenzia delle entrate aveva dichiarato di non poter fornire riscontro a un'istanza di interpello disapplicativo relativa a norme antielusive. Il diniego era motivato dall'incompletezza dell'istanza, in particolare dalla carente descrizione della situazione concreta e dall'assenza di documentazione idonea a consentirne la valutazione.
Norme richiamate
Articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992
Sono impugnabili soltanto gli atti espressamente individuati dalla norma, o gli atti che abbiano contenuto sostanzialmente impositivo o producano effetti lesivi immediati. Una comunicazione che si limiti a segnalare l'incompletezza di un'istanza di interpello disapplicativo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili.
Norme antielusive in materia di interpello disapplicativo
L'Amministrazione può esaminare l'istanza soltanto quando il contribuente abbia descritto adeguatamente la situazione concreta e fornito la documentazione necessaria. In mancanza di tali elementi, la comunicazione di impossibilità di riscontro non equivale a un diniego nel merito della disapplicazione.
Massime di principio
- Non ogni comunicazione dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile: occorre verificare se l'atto produce un effetto lesivo immediato oppure si limita a svolgere una funzione interlocutoria o procedimentale.
- Il rifiuto di esaminare un'istanza perché priva di una descrizione adeguata dei fatti o della documentazione necessaria non equivale, di regola, a una decisione negativa sul merito della richiesta.
- Prima di impugnare un atto relativo a un interpello disapplicativo, il contribuente deve distinguere tra un diniego sostanziale della disapplicazione e una mera contestazione dell'incompletezza dell'istanza.
- Un'istanza di interpello deve contenere una ricostruzione concreta, completa e documentata della situazione: carenze informative o documentali possono impedire all'Amministrazione di fornire una risposta e rendere non impugnabile la relativa comunicazione.
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