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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 1424 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO - Atti impugnabili - Diniego di disapplicazione di norme antielusive - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso l'impugnabilità della comunicazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992. L'atto non costituisce un diniego sostanziale di disapplicazione della normativa antielusiva, ma una semplice comunicazione con cui l'Amministrazione rileva che l'istanza è carente e non può essere esaminata. Pertanto, l'impugnazione non è ammissibile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la comunicazione con cui l'Agenzia delle entrate aveva dichiarato di non poter fornire riscontro a un'istanza di interpello disapplicativo relativa a norme antielusive. Il diniego era motivato dall'incompletezza dell'istanza, in particolare dalla carente descrizione della situazione concreta e dall'assenza di documentazione idonea a consentirne la valutazione.

Norme richiamate

  • Articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992

    Sono impugnabili soltanto gli atti espressamente individuati dalla norma, o gli atti che abbiano contenuto sostanzialmente impositivo o producano effetti lesivi immediati. Una comunicazione che si limiti a segnalare l'incompletezza di un'istanza di interpello disapplicativo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili.

  • Norme antielusive in materia di interpello disapplicativo

    L'Amministrazione può esaminare l'istanza soltanto quando il contribuente abbia descritto adeguatamente la situazione concreta e fornito la documentazione necessaria. In mancanza di tali elementi, la comunicazione di impossibilità di riscontro non equivale a un diniego nel merito della disapplicazione.

Massime di principio

  • Non ogni comunicazione dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile: occorre verificare se l'atto produce un effetto lesivo immediato oppure si limita a svolgere una funzione interlocutoria o procedimentale.
  • Il rifiuto di esaminare un'istanza perché priva di una descrizione adeguata dei fatti o della documentazione necessaria non equivale, di regola, a una decisione negativa sul merito della richiesta.
  • Prima di impugnare un atto relativo a un interpello disapplicativo, il contribuente deve distinguere tra un diniego sostanziale della disapplicazione e una mera contestazione dell'incompletezza dell'istanza.
  • Un'istanza di interpello deve contenere una ricostruzione concreta, completa e documentata della situazione: carenze informative o documentali possono impedire all'Amministrazione di fornire una risposta e rendere non impugnabile la relativa comunicazione.

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