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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 1445 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

AGEVOLAZIONI - Scudo fiscale - Cause ostative.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dello scudo fiscale previsto dall'art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 350/2001 in presenza di attività istruttorie o di accertamento già conosciute formalmente dal contribuente. La questione è se debbano considerarsi cause ostative soltanto gli atti conclusivi dell'accertamento oppure anche gli accessi, le ispezioni, le verifiche e gli altri atti istruttori compiuti dall'Amministrazione finanziaria o dagli enti competenti.

La decisione

La sentenza afferma che costituiscono cause ostative all'applicazione dello scudo fiscale tutti gli accessi, le ispezioni, le verifiche e le altre attività di accertamento tributario o contributivo delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. La nozione comprende, quindi, tutti gli atti istruttori che rientrano nei poteri di indagine dell'Amministrazione finanziaria e che concorrono all'esercizio della funzione accertatrice, non soltanto il provvedimento finale di accertamento. Nel testo fornito non sono indicati gli esiti processuali formali, come l'accoglimento o il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 350/2001

    Scudo fiscale e cause ostative all'applicazione dell'agevolazione

    La norma è interpretata nel senso che l'emersione o la regolarizzazione agevolata non può operare quando il contribuente abbia avuto formale conoscenza di attività istruttorie o di accertamento già avviate dall'Amministrazione finanziaria o dagli enti competenti.

Massime di principio

  • Per verificare l'applicabilità di un'agevolazione fiscale con cause ostative, occorre considerare non solo gli atti finali, ma anche gli atti istruttori formalmente portati a conoscenza del contribuente.
  • Accessi, ispezioni e verifiche possono impedire l'accesso allo scudo fiscale se sono riconducibili ai poteri di indagine esercitati nell'ambito della funzione accertatrice.
  • La conoscenza formale dell'attività da parte dell'interessato è un elemento centrale: meri controlli interni o attività non comunicati al contribuente, in linea generale, non equivalgono a una formale conoscenza.
  • In situazioni analoghe è necessario ricostruire cronologicamente la data di presentazione della dichiarazione agevolata e quella di notificazione o comunicazione degli atti istruttori, verificando anche il loro effettivo collegamento con l'accertamento tributario o contributivo.

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