Sentenza del 24/06/2015 n. 1445 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
AGEVOLAZIONI - Scudo fiscale - Cause ostative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dello scudo fiscale previsto dall'art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 350/2001 in presenza di attività istruttorie o di accertamento già conosciute formalmente dal contribuente. La questione è se debbano considerarsi cause ostative soltanto gli atti conclusivi dell'accertamento oppure anche gli accessi, le ispezioni, le verifiche e gli altri atti istruttori compiuti dall'Amministrazione finanziaria o dagli enti competenti.
La decisione
La sentenza afferma che costituiscono cause ostative all'applicazione dello scudo fiscale tutti gli accessi, le ispezioni, le verifiche e le altre attività di accertamento tributario o contributivo delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. La nozione comprende, quindi, tutti gli atti istruttori che rientrano nei poteri di indagine dell'Amministrazione finanziaria e che concorrono all'esercizio della funzione accertatrice, non soltanto il provvedimento finale di accertamento. Nel testo fornito non sono indicati gli esiti processuali formali, come l'accoglimento o il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 350/2001
Scudo fiscale e cause ostative all'applicazione dell'agevolazione
La norma è interpretata nel senso che l'emersione o la regolarizzazione agevolata non può operare quando il contribuente abbia avuto formale conoscenza di attività istruttorie o di accertamento già avviate dall'Amministrazione finanziaria o dagli enti competenti.
Massime di principio
- Per verificare l'applicabilità di un'agevolazione fiscale con cause ostative, occorre considerare non solo gli atti finali, ma anche gli atti istruttori formalmente portati a conoscenza del contribuente.
- Accessi, ispezioni e verifiche possono impedire l'accesso allo scudo fiscale se sono riconducibili ai poteri di indagine esercitati nell'ambito della funzione accertatrice.
- La conoscenza formale dell'attività da parte dell'interessato è un elemento centrale: meri controlli interni o attività non comunicati al contribuente, in linea generale, non equivalgono a una formale conoscenza.
- In situazioni analoghe è necessario ricostruire cronologicamente la data di presentazione della dichiarazione agevolata e quella di notificazione o comunicazione degli atti istruttori, verificando anche il loro effettivo collegamento con l'accertamento tributario o contributivo.
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