Circolare numero 55 del 10-03-2015
1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali. 2. Aliquota contributiva per l’anno 2015 3. Proroga dello sgravio contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 4. Riscossione del contributo di maternità 5. Modalità di versamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2015 la base convenzionale di calcolo dei contributi dovuti dai pescatori autonomi, conferma l’aliquota contributiva FPLD al 14,90% e determina il contributo mensile ordinario in 98,64 euro, ridotto a 41,92 euro in applicazione dello sgravio contributivo. Viene inoltre richiamato il contributo di maternità pari a 0,62 euro mensili, riscosso con il contributo IVS, e sono ribadite le modalità di versamento mensile con scadenza il 16 di ogni mese, tramite comunicazioni e modelli F24 inviati dall’Istituto, salvo i titolari di partita IVA.
Contributi 2015 per i pescatori autonomi: retribuzioni convenzionali, aliquota FPLD, sgravio e contributo maternità
Contributi 2015 per i pescatori autonomi
La circolare definisce gli importi contributivi dovuti per l’anno 2015 dai pescatori autonomi assoggettati alla legge 13 marzo 1958, n. 250, con riferimento alla base convenzionale di calcolo, all’aliquota FPLD, allo sgravio contributivo e al contributo di maternità. Vengono inoltre confermate le modalità di versamento mensile e le comunicazioni che l’Istituto invierà agli interessati.
Ambito di applicazione e retribuzioni convenzionali
Sono interessati i lavoratori autonomi che esercitano attività di pesca, anche se non associati in cooperativa. Per tali soggetti il contributo mensile è commisurato alla retribuzione convenzionale prevista per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, con aggiornamento annuale.
Per il periodo considerato la circolare richiama la variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT nello 0,2% e indica i valori della retribuzione convenzionale 2014:
- misura giornaliera: 26,49 euro;
- misura mensile, calcolata su 25 giornate: 662,00 euro.
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati i contributi dovuti per il 2015.
Aliquota contributiva FPLD
La disciplina dell’aliquota contributiva è ricondotta al decreto interministeriale 21 febbraio 1996, attuativo dell’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30. La circolare ricorda che l’aumento complessivo previsto per i pescatori autonomi è pari a 4,29 punti percentuali, da applicare gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo incremento di 0,29% dal 1° gennaio 2013.
Ne consegue che dal 1° gennaio 2014 e per tutto l’anno 2015 l’aliquota contributiva resta ferma al 14,90%, secondo la seguente ripartizione nella gestione F.P.L.D.:
- base: 0,11 con coefficiente di ripartizione 0,007383;
- adeguamento: 14,79 con coefficiente di ripartizione 0,992617;
- totale: 14,90 con coefficiente di ripartizione 1,000000.
Applicando tale aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo ordinario dovuto per il 2015 è pari a 98,64 euro, così suddiviso:
- quota base: 0,73 euro;
- quota adeguamento: 97,91 euro.
Sgravio contributivo
La circolare richiama l’art. 1, comma 74, della legge di stabilità 2013, che modifica il limite di operatività dei benefici di cui all’art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. I benefici sono riconosciuti entro le seguenti percentuali:
- 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
- 57,50% per il 2015;
- 50,30% dal 2016.
Dal periodo gennaio 2013 le imprese devono quindi ridurre la percentuale del beneficio spettante. Per il 2015 il contributo mensile al netto dell’agevolazione risulta pari a 41,92 euro, ripartito in:
- quota base: 0,31 euro;
- quota adeguamento: 41,61 euro.
Contributo di maternità
Viene richiamata la disciplina introdotta con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013 sull’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne. In base al nuovo comma 1-bis dell’art. 82 del d.lgs. 151/2001, gli oneri sono coperti mediante un contributo a carico di ciascun iscritto al fondo di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 250/1958.
La misura del contributo è pari a 0,62 euro mensili, in linea con quanto previsto per gli iscritti all’assicurazione IVS delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali. Il versamento avviene congiuntamente al contributo IVS.
Versamento, scadenze e adempimenti operativi
La disciplina del versamento non subisce modifiche. Il contributo deve essere pagato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese.
L’Istituto invierà agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati necessari per il versamento della contribuzione dovuta per il 2015. Tuttavia, in applicazione dell’art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’art. 1 del DPCM 4 ottobre 2006, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
In sintesi, la circolare fornisce i valori di riferimento per il calcolo e il pagamento dei contributi 2015 dei pescatori autonomi, confermando aliquote, riduzioni e modalità di riscossione già in essere.
Punti principali
Adeguamento delle retribuzioni convenzionali
Per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa, resta applicabile la legge 13 marzo 1958, n. 250. Il contributo mensile dovuto all’Istituto è commisurato al salario convenzionale dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa e viene aggiornato annualmente. Per l’anno in corso l’ISTAT ha accertato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo pari allo 0,2%. La retribuzione convenzionale 2014 è indicata in 26,49 euro giornalieri e in 662,00 euro mensili (25 giornate), importi su cui vanno calcolati i contributi per il 2015.
Aliquota contributiva dovuta al FPLD
In base al decreto interministeriale 21 febbraio 1996, attuativo dell’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento complessivo di 4,29 punti percentuali, introdotto gradualmente dal 1° gennaio 1997 e completato con l’ultimo incremento di 0,29% dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014 e per tutto il 2015 l’aliquota contributiva resta ferma al 14,90%, ripartita tra quota base e quota di adeguamento secondo le percentuali indicate nella circolare.
Contributo mensile 2015 e ripartizione FPLD
Applicando l’aliquota del 14,90% alla retribuzione convenzionale mensile di 662,00 euro, il contributo mensile dovuto per il 2015 è pari a 98,64 euro. La circolare ne riporta la suddivisione tra componente base (0,73 euro) e componente di adeguamento (97,91 euro).
Sgravio contributivo e riduzione del contributo
L’art. 1, comma 74, della legge di stabilità 2013 stabilisce la riduzione dei benefici previsti dall’art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nei limiti del 63,2% per il 2013 e 2014, del 57,5% per il 2015 e del 50,3% dal 2016. Di conseguenza, dal periodo gennaio 2013 le imprese devono applicare la percentuale di beneficio ridotta; per il 2015 il contributo mensile al netto dell’agevolazione è pari a 41,92 euro, sempre con dettaglio tra quota base e quota di adeguamento.
Contributo di maternità
La circolare richiama l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, disciplinata dalla circolare n. 130 del 16 settembre 2013 e dal nuovo comma 1-bis dell’art. 82 del d.lgs. 151/2001. La copertura degli oneri è assicurata da un contributo a carico di ciascun iscritto al fondo di cui all’art. 12, comma 3, della legge 250/1958, pari a 0,62 euro mensili, identico a quello previsto per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali. Il contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.
Modalità e scadenze di versamento
Non cambia la disciplina del versamento: il contributo deve essere corrisposto in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. L’Istituto invierà agli assicurati le comunicazioni con i dati necessari per il pagamento della contribuzione dovuta per il 2015. In base all’art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’art. 1 del DPCM 4 ottobre 2006, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
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