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Circolare

Circolare numero 56 del 10-03-2015

A. PREMESSA 1. Il quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1 Finalità e ambito di applicazione 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo B. INTERVENTI 1. Prestazioni 2. Assegno straordinario di sostegno al reddito 2.1 Requisiti del datore di lavoro 2.2 Requisiti del lavoratore 2.3 Adempimenti della sede INPS che ha in carico la matricola aziendale 2.4 Presentazione della domanda 2.5 Modalità di calcolo dell’assegno 2.6 Procedure di liquidazione 2.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno 2.8 Erogazione in unica soluzione 2.9 Salvaguardia 2.10 Regime tributario 2.11 Contributi sindacali 2.12 Contribuzione correlata 2.13 Cumulabilità 3. Ricorsi amministrativi C. FINANZIAMENTO 1. Modalità di finanziamento delle prestazioni

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’adeguamento del Fondo di solidarietà del settore assicurativo al quadro della legge n. 92/2012 e al decreto interministeriale n. 78459/2014, estendendone l’ambito alle imprese di assicurazione, assistenza e società collegate. Vengono descritte le prestazioni ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione all’assegno straordinario di sostegno al reddito, ai requisiti di accesso, alle modalità di liquidazione e al regime fiscale. Sono inoltre fornite le regole di finanziamento tramite contributo ordinario, addizionale e straordinario, le istruzioni per le codifiche aziendali e Uniemens, nonché i nuovi conti contabili per la gestione delle prestazioni e dei contributi.

Nuova disciplina del Fondo intersettoriale di solidarietà per il settore assicurativo e istruzioni su prestazioni, finanziamento e contabilità

Fondo intersettoriale di solidarietà per il personale del settore assicurativo

La circolare disciplina il nuovo assetto del Fondo di solidarietà per il settore assicurativo e per le società di assistenza, adeguato all’art. 3 della legge n. 92/2012 e al decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014. Il provvedimento definisce ambito di applicazione, prestazioni, requisiti, modalità di finanziamento e istruzioni contabili per la gestione delle nuove regole.

Quadro normativo e origine della disciplina

L’intervento trae origine dalla normativa sui Fondi di solidarietà introdotta dalla legge n. 92/2012, che consente alle organizzazioni comparativamente più rappresentative di costituire fondi settoriali per il sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro. Nel caso del settore assicurativo, l’accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013 tra ANIA, AISA e le organizzazioni sindacali ha adeguato il precedente fondo alla nuova disciplina e ne ha esteso il perimetro anche alle imprese di assistenza e alle aziende di servizi funzionali.

Il decreto interministeriale n. 78459/2014 ha recepito l’accordo e ha sostituito la precedente disciplina contenuta nel D.I. n. 33/2011, che risulta abrogato. La nuova regolazione dà vita al Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.

Ambito di applicazione soggettivo

Il Fondo si applica al personale dipendente, non dirigente, delle imprese di assicurazione e di assicurazione assistenza, indipendentemente dal numero dei dipendenti. La tutela è estesa anche ai dipendenti non dirigenti delle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza, purché tali società svolgano attività intrinsecamente strumentali o connesse alle attività assicurative o riassicurative e siano inquadrate previdenzialmente nel medesimo settore della capogruppo.

La circolare precisa inoltre che la tutela può essere estesa agli enti di settore o alle associazioni di categoria che ne facciano richiesta congiunta con l’impresa, subordinatamente al parere favorevole del Comitato amministratore e alla definizione delle modalità di finanziamento presso l’INPS.

Natura giuridica del Fondo e regole di gestione

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS con autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. È previsto l’obbligo del bilancio in pareggio e il divieto di erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi possono essere concessi solo previa costituzione di specifiche riserve e nei limiti delle risorse già acquisite.

È inoltre richiesto un bilancio tecnico di previsione a otto anni, da aggiornare in occasione del bilancio preventivo annuale, per garantire l’equilibrio dei saldi. In base a tale bilancio, il Comitato amministratore può proporre modifiche all’importo delle prestazioni o all’aliquota contributiva secondo le procedure previste dalla legge n. 92/2012. Gli oneri di amministrazione sono a carico del Fondo e finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta; per gli assegni straordinari gli oneri di gestione gravano invece sulle singole aziende esodanti.

Prestazioni finanziate dal Fondo

Il Fondo finanzia tre principali tipologie di intervento:

  • programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale;
  • trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione temporanea dell’attività;
  • assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, fino a un massimo di cinque anni e con versamento della contribuzione correlata.

Le istruzioni operative relative alle prestazioni ordinarie saranno fornite con separata circolare.

Assegno straordinario di sostegno al reddito

L’assegno straordinario è destinato al personale dipendente non dirigente coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che maturi i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il valore della prestazione corrisponde all’importo del trattamento pensionistico teorico che l’interessato percepirebbe alla cessazione, comprensivo della quota collegata alla contribuzione mancante per il diritto alla pensione.

Per il periodo intercorrente tra cessazione del rapporto e maturazione dei requisiti pensionistici, il Fondo versa anche la contribuzione correlata dovuta alla gestione previdenziale competente.

Requisiti del datore di lavoro e procedura di accesso

L’accesso alla prestazione è subordinato allo svolgimento delle procedure legislative e contrattuali di confronto sindacale previste e alla conclusione di un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali. La società esodante deve presentare alla sede INPS che ha in carico la posizione aziendale l’accordo sindacale con le modalità di esodo del personale interessato e l’indicazione della sede INPS presso cui deve essere versata la provvista a copertura degli assegni.

Unitamente all’accordo deve essere trasmessa la dichiarazione "Mod. di accreditamento e variazioni".

Requisiti del lavoratore

La legge non individua requisiti autonomi specifici per l’accesso, ma richiede che il lavoratore perfezioni, entro il periodo massimo di fruizione della prestazione, i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa pensionistica vigente al momento del pensionamento. La circolare richiama la disciplina pensionistica introdotta dal decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, e la precedente circolare INPS n. 35/2012.

Per il perfezionamento dei requisiti contributivi sono utili anche i periodi maturati all’estero in Stati UE, Svizzera e Paesi SEE, nonché in Paesi convenzionati con l’Italia. I contributi versati in gestioni autonome INPS possono concorrere al diritto, con accertamento da effettuarsi secondo le regole della gestione presso cui il lavoratore ha contribuito da ultimo. I contributi versati per gli stessi periodi in più gestioni sono computati una sola volta.

Non è ammessa la domanda finalizzata alla pensione anticipata se il lavoratore è già titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità.

Istruttoria, domanda e decorrenza della prestazione

L’accertamento dei requisiti è effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore, tenendo conto della complessiva anzianità contributiva documentata. Su richiesta del lavoratore o su delega al datore di lavoro, le sedi INPS rilasciano tempestivamente gli estratti contributivi.

La domanda di assegno straordinario, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve contenere i dati dell’impresa e quelli anagrafici e contributivi del lavoratore, ed è presentata dall’azienda esodante. La sede competente per la liquidazione è quella individuata in base alla residenza del lavoratore. Eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dall’INPS devono essere comunicate tempestivamente all’azienda e al lavoratore.

L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, per tredici mensilità, e non deve sussistere soluzione di continuità fra cessazione e decorrenza. Il pagamento avviene in rate mensili anticipate, esigibili il primo giorno bancabile di ciascun mese. Gli assegni sono identificati con categoria numerica 198 e categoria alfabetica VESO33.

Calcolo dell’assegno e regime di pagamento

Il calcolo segue le stesse modalità della pensione teorica spettante alla cessazione, con aggiunta dei periodi coperti dalla contribuzione correlata. Per i lavoratori che maturano prima la pensione anticipata, l’assegno corrisponde al trattamento pensionistico netto spettante più le ritenute di legge; analogo criterio si applica ai lavoratori che maturano prima la pensione di vecchiaia.

Per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 in avanti, la quota corrispondente è calcolata con il sistema contributivo. Nel sistema misto, il coefficiente di trasformazione si riferisce all’età alla decorrenza dell’assegno; nel sistema esclusivamente contributivo, all’età alla scadenza dell’assegno.

Poiché si tratta di una prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, non sono previsti:

  • trattenuta del contributo ONPI;
  • perequazione annua;
  • trattamenti di famiglia;
  • prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
  • interessi legali e rivalutazione monetaria.

Sono invece ammesse trattenute fiscali, per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimenti del giudice e per recuperi di somme indebitamente o eccedentemente percepite.

Ulteriori ipotesi ammesse e opzione in unica soluzione

Il Comitato amministratore ha individuato, con apposite delibere del 13 giugno 2014, ulteriori situazioni che consentono l’accesso all’assegno straordinario:

  • soggetti privi della vista o con disabilità sensoriali/invalidità secondo la normativa richiamata;
  • lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale dell’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004;
  • soggetti la cui pensione sia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.

Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione: in tal caso riceve un importo pari al 65% di quanto sarebbe spettato in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale BCE alla data dell’opzione. In questa ipotesi non è dovuta la contribuzione correlata, che quindi non viene versata dal datore di lavoro.

Salvaguardia in caso di innalzamento dei requisiti pensionistici

Il decreto interministeriale prevede una salvaguardia per i soggetti già titolari di assegno straordinario qualora sopravvengano modifiche normative o attuative che innalzino i requisiti di accesso alla pensione. In tale evenienza l’erogazione dell’assegno e della relativa contribuzione correlata può proseguire oltre il limite dei 60 mesi, fino al perfezionamento dei nuovi requisiti pensionistici.

Regime tributario e contributi sindacali

Gli assegni straordinari rateali sono soggetti a tassazione ordinaria, con riconoscimento, se richieste, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o per familiari a carico. L’erogazione in unica soluzione è invece soggetta a tassazione separata con aliquota TFR.

Quanto ai contributi sindacali, la circolare segnala la possibilità, subordinata alla stipula di apposita convenzione tra INPS e organizzazioni sindacali, di proseguire il versamento durante la fruizione dell’assegno straordinario, rinviando a successive istruzioni.

Contribuzione correlata

Per il periodo compreso tra cessazione del rapporto e maturazione dei requisiti minimi per la pensione anticipata o di vecchiaia, il datore di lavoro versa al Fondo il contributo necessario alla copertura della contribuzione correlata, che viene poi riversata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore. Il calcolo segue l’art. 40 della legge n. 183/2010 e considera la normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese dell’evento.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo si applica il massimale annuo previsto dalla legge n. 335/1995, indicato per il 2014 in euro 100.123,00. L’aliquota di riferimento per il 2014 è pari al 33%, con applicazione dell’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.

La contribuzione correlata deve essere versata entro il mese antecedente quello di decorrenza della pensione. In caso di erogazione in unica soluzione non è dovuta.

Cumulo con redditi da lavoro e obblighi di comunicazione

L’art. 12 del decreto disciplina incompatibilità e limiti di cumulo con redditi da lavoro. L’assegno è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività svolte a favore di soggetti del settore assicurativo e finanziario in concorrenza con il datore di lavoro esodante, nonché con collaborazioni e consulenze verso lo stesso datore. In tali casi l’erogazione dell’assegno e della contribuzione correlata è sospesa.

Per altre attività non concorrenziali, l’assegno può essere cumulato con i redditi da lavoro dipendente entro il limite dell’ultima retribuzione mensile percepita, ragguagliata ad anno; per l’eccedenza è operata trattenuta sull’assegno, con riduzione dei versamenti contributivi. Per i redditi da lavoro autonomo il cumulo è ammesso secondo i limiti determinati dall’INPS; per le pensioni in vigore dal 1° gennaio 2009 non si applica la trattenuta per cumulo.

Il lavoratore è obbligato a comunicare tempestivamente l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, dipendenti o autonomi, indicando nuovo datore, periodo di attività e redditi conseguiti. La comunicazione va resa all’azienda esodante e al Fondo tramite la sede INPS che gestisce l’assegno. In caso di omissione, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, deve restituire le somme indebitamente percepite con interessi e rivalutazione, e la contribuzione correlata viene cancellata.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi avverso le decisioni sul Fondo devono essere indirizzati al Comitato amministratore presso la direzione generale dell’INPS, che decide in unica istanza.

Finanziamento del Fondo

Il finanziamento delle prestazioni ordinarie avviene attraverso un contributo ordinario dello 0,30%, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile previdenziale dei dipendenti a tempo indeterminato non dirigenti. Eventuali variazioni dell’aliquota sono ripartite nella stessa proporzione.

Per i trattamenti legati a riduzioni o sospensioni dell’orario di lavoro è inoltre dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in misura non inferiore all’1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili perse dai dipendenti che fruiscono della prestazione.

Per l’esodo con assegno straordinario è dovuto un contributo straordinario, sempre a carico del datore di lavoro, pari al fabbisogno di copertura degli assegni e della contribuzione correlata.

Codifica aziende e ambito soggettivo contributivo

Rientrano nel Fondo le imprese che svolgono attività di assicurazione e di assicurazione assistenza, nonché le aziende controllate che svolgono attività strumentali o connesse, se inquadrate nello stesso settore della capogruppo. Sono invece esclusi gli intermediari assicurativi e riassicurativi; in particolare, la disciplina non si applica ai datori di lavoro inquadrati con codice statistico contributivo 6.02.01 e con codici Ateco2007 66.22.02 e 66.22.03.

Le posizioni contributive interessate sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 2V, che dal 1° gennaio 2014 indica l’obbligo di versamento dei contributi ex D.M. n. 78459/2014 per il Fondo intersettoriale assicurazioni. Le nuove iscrizioni avvengono automaticamente; le posizioni già aperte senza codice devono chiedere la variazione di inquadramento tramite la funzionalità “contatti” del cassetto aziende. Le imprese già iscritte al precedente Fondo ex D.M. n. 33/2011 conservano il codice.

Per le altre aziende rientranti nel perimetro è richiesta una dichiarazione di responsabilità sull’attività assicurativa o di assistenza; per le società controllate è necessaria la variazione dell’inquadramento previdenziale nel medesimo settore della capogruppo.

Contribuzione ordinaria e flusso Uniemens

Dal mese di marzo 2015 la contribuzione ordinaria non deve più essere esposta con separato codice contributivo nel flusso Uniemens, ma confluisce nell’aliquota complessiva applicata alle retribuzioni imponibili dei lavoratori a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti. Non sono quindi previste modifiche procedurali al flusso.

Per le mensilità da gennaio 2014 a febbraio 2015, il contributo ordinario può essere versato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, con possibilità di rateazione secondo le regole generali e con gli interessi di dilazione. Le aziende che versano anche le quote a carico dei dipendenti possono recuperare ratealmente la quota sospesa se presentano istanza di dilazione entro il medesimo termine.

Per tali periodi si utilizza il codice M152 nel flusso di versamento, con indicazione dell’imponibile e del contributo pari allo 0,3%.

Provvista mensile per gli assegni straordinari

Gli assegni straordinari sono aggregati in base al codice di censimento del datore di lavoro esodante per determinare la somma lorda da versare mensilmente. La procedura automatizzata, dal giorno 10 di ciascun mese, individua gli assegni in essere e predispone il flusso per il mese successivo.

L’importo è reso disponibile nella procedura interna e nel servizio online INPS per gli enti pagatori. Il datore di lavoro deve accreditare la provvista sulla contabilità speciale della sede entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce il pagamento; la sede INPS deve confermare l’avvenuto versamento entro il giorno 16.

Contribuzione correlata nel flusso Uniemens

I lavoratori per i quali l’azienda versa il contributo straordinario a copertura della contribuzione correlata devono essere esposti in Uniemens con il codice AS. Per ciascun lavoratore devono essere valorizzati imponibile e importo del contributo; dalla procedura deriva il codice contabile M133 per il contributo straordinario relativo alla contribuzione correlata all’assegno straordinario.

La contribuzione correlata deve essere esposta anche nel modello CUD e nel modello 770, quadro SA, secondo le istruzioni specifiche dei relativi modelli.

Istruzioni contabili

La gestione contabile del Fondo presso l’INPS viene ridenominata IS – Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. All’interno di tale gestione è presente la contabilità separata ISR – Gestione assicurativa a ripartizione.

Per la rilevazione dei contributi e delle prestazioni sono istituiti nuovi conti contabili, tra cui:

  • ISR21111 e ISR21171 per il contributo ordinario;
  • ISR21116 per il contributo a copertura degli assegni straordinari;
  • ISR21113 e ISR21173 per la contribuzione correlata relativa agli anni precedenti e all’anno in corso;
  • ISR30116 per l’onere degli assegni straordinari;
  • ISR10116 per il relativo conto di debito.

I riaccrediti di rate non riscosse, i recuperi di indebiti e le trattenute per divieto di cumulo sono imputati ai conti indicati nella circolare, con apposite evidenze di bilancio. Le istruzioni per la contabilizzazione dell’assegno straordinario erogato in unica soluzione saranno fornite successivamente, in occasione del rilascio della relativa procedura di liquidazione.

Punti principali

Quadro normativo e ridenominazione del Fondo

La disciplina nasce dall’art. 3 della legge n. 92/2012 sui Fondi di solidarietà e viene recepita per il settore assicurativo con l’accordo sindacale del 20 maggio 2013 e il decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014, che abroga il precedente D.I. n. 33/2011. Il Fondo assume la nuova denominazione di Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.

Ambito soggettivo di applicazione

Il Fondo riguarda il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione e di assicurazione assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti, e si estende alle aziende controllate che svolgono attività strumentali o connesse, purché inquadrate nel medesimo settore della capogruppo. Può essere esteso anche a enti di settore o associazioni di categoria su richiesta congiunta e con parere favorevole del Comitato amministratore.

Prestazioni del Fondo

Il Fondo finanzia programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale, trattamenti per riduzione o sospensione dell’orario di lavoro e assegni straordinari di sostegno al reddito in forma rateale fino a cinque anni, con versamento della contribuzione correlata. Le istruzioni operative sulle prestazioni ordinarie saranno fornite con successiva circolare.

Assegno straordinario: destinatari e requisiti

L’assegno straordinario è riservato al personale non dirigente coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che maturi i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto. L’accesso richiede accordo aziendale e verifica dei requisiti anagrafici e contributivi secondo la normativa vigente al momento del pensionamento; sono utili anche contributi esteri UE/SEE/Svizzera e convenzioni bilaterali, con regole particolari per i contributi nelle gestioni autonome INPS.

Domanda, istruttoria e liquidazione

La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante, e istruita dalla sede INPS che ha in carico la matricola aziendale e poi dalla sede competente per residenza del lavoratore. L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto, per tredici mensilità, senza soluzione di continuità, ed è identificato con categoria numerica 198 e alfabetica VESO33.

Calcolo della prestazione e regime economico-fiscale

L’importo è pari al trattamento pensionistico teorico che spetterebbe alla data di cessazione, comprensivo della contribuzione mancante, al netto delle ritenute di legge. Non si applicano perequazione, trattamenti di famiglia, interessi, rivalutazioni né contributo ONPI; sono invece possibili trattenute fiscali, sindacali e per pignoramento o recuperi. L’erogazione in unica soluzione è pari al 65% dell’importo rateale attualizzato al tasso BCE e comporta tassazione separata con aliquota TFR; quella rateale è soggetta a tassazione ordinaria.

Contribuzione correlata e cumulo con redditi da lavoro

Per coprire il periodo fino alla pensione, il datore di lavoro versa la contribuzione correlata calcolata secondo l’art. 40 della legge n. 183/2010, con aliquota di riferimento 33% per il 2014 e massimale per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 pari a 100.123 euro. L’assegno è incompatibile con attività in concorrenza con l’ex datore e può essere cumulato entro specifici limiti con altri redditi da lavoro; il beneficiario deve comunicare tempestivamente nuove attività, pena decadenza e restituzione delle somme indebitamente percepite.

Salvaguardia e ulteriori ipotesi ammesse

Il decreto prevede una salvaguardia per i titolari già in assegno straordinario qualora sopravvengano norme che innalzino i requisiti pensionistici, consentendo la prosecuzione oltre i 60 mesi fino al nuovo perfezionamento dei requisiti. Il Comitato amministratore ha inoltre ammesso, con delibere del 13 giugno 2014, alcune ulteriori fattispecie, come soggetti privi della vista, non udenti o con invalidità superiore al 74%, lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale e soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.

Finanziamento del Fondo

Le prestazioni ordinarie sono finanziate da un contributo ordinario dello 0,30% (0,20% a carico datore e 0,10% lavoratori) sulla retribuzione imponibile dei dipendenti a tempo indeterminato non dirigenti, da un contributo addizionale non inferiore all’1,50% per gli interventi di riduzione/sospensione e da un contributo straordinario a copertura degli assegni esodati e della relativa contribuzione. Si applicano le regole generali della contribuzione previdenziale obbligatoria, salvo gli sgravi contributivi.

Codifica aziendale e adempimenti Uniemens

Le imprese rientranti nel Fondo sono identificate dal c.a. 2V, con nuovo significato dal 1° gennaio 2014; le aziende già iscritte devono chiedere la variazione dell’inquadramento se non ancora codificate. Per la contribuzione ordinaria, dal marzo 2015 non vi è più un codice separato in Uniemens; per il periodo gennaio 2014-febbraio 2015 si utilizza il codice M152. La contribuzione correlata dell’assegno straordinario è esposta con il codice AS e genera il codice contabile M133.

Istruzioni contabili

La circolare aggiorna la denominazione della gestione contabile IS e istituisce nuovi conti per contributi ordinari, contributo a copertura degli assegni straordinari e contribuzione correlata (tra cui ISR21111, ISR21171, ISR21116, ISR21113, ISR21173). Sono inoltre previsti i conti ISR30116 e ISR10116 per oneri e debiti relativi agli assegni straordinari, oltre ai conti per riaccrediti, recuperi di indebiti e trattenute per divieto di cumulo.

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