Sentenza n. 9/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria del diritto di ciascun ricorrente a vedersi riliquidata la propria indennità di buonuscita con il riconoscimento dei sei scatti di cui all’articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, previo annullamento, ove occorrente, delle note a mezzo PEC, tutte del medesimo contenuto, con le quali l’INPS ha inteso denegare la suddetta riliquidazione a fronte dei singoli atti di diffida proposti dai ricorrenti e volti ad ottenerla in via stragiudiziale, nonché per la condanna della parte resistente a procedere: (i) alla richiesta rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali; (ii) al consequenziale pagamento, con l’aggiunta degli accessori di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dell’INPS alla riliquidazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato e collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS con il computo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze e degli accessori. Hanno dedotto la violazione della disciplina applicabile e contestato le ragioni poste dall’INPS a fondamento dei dinieghi. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la determinazione del TFS spettasse all’amministrazione datrice di lavoro, il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata evocazione di quest’ultima, la prescrizione quinquennale del diritto e, nel merito, l’assenza dei requisiti soggettivi, l’inapplicabilità del beneficio ai cessati a domanda senza previo versamento contributivo e la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Nel corso del giudizio l’INPS ha comunicato di voler applicare il beneficio a cinque ricorrenti e di avere già riliquidato il TFS di un sesto ricorrente, senza tuttavia fornire, per quest’ultimo, prova del pagamento degli accessori.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari dell’INPS, affermando che l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita e quindi legittimato passivo nella controversia sulla sua liquidazione è l’ente previdenziale; non è necessaria la partecipazione dell’amministrazione datrice di lavoro. Per il ricorrente il cui TFS era stato già riliquidato, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale, ma ha accolto la domanda relativa agli accessori, non risultando provato il loro pagamento, condannando l’INPS a corrispondere gli interessi legali, salvo prova documentale dell’avvenuto pagamento. Per gli altri cinque ricorrenti ha escluso la prescrizione, poiché il termine quinquennale decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e, per alcuni, il TFS non era ancora liquidabile, mentre per altri non era ancora scaduto il termine per la seconda rata. Nel merito, il TAR ha riconosciuto il diritto al beneficio: l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti di età e servizio; l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda il computo dei sei scatti ai fini pensionistici e non incide sul diverso regime del TFS, sicché non è necessario il versamento della contribuzione previsto per la pensione. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il ricorso è stato pertanto accolto per i cinque ricorrenti, con dichiarazione del diritto al computo dei sei scatti, condanna dell’INPS alla riliquidazione e al pagamento entro la scadenza della seconda rata del TFS, nonché degli interessi legali in caso di ritardo. L’INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
Il beneficio è attribuito al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; la domanda deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le anzianità.
La disposizione riconosce al personale della Polizia di Stato in possesso dei requisiti il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS anche in caso di collocamento a riposo a domanda. Il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 1911 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Continua ad applicarsi l’articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387.
La disposizione mantiene operativo il regime dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per il personale delle forze di polizia.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
Gli aumenti periodici attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda sono subordinati al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.
La disciplina contributiva riguarda il riconoscimento dei sei scatti ai fini pensionistici e non si applica al computo dei sei scatti nella base di calcolo del TFS.
art. 20, comma 2, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla data di collocamento a riposo.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Sugli importi dovuti a titolo di TFS maturano gli accessori previsti dalla disciplina applicabile.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria non sono cumulabili; deve essere riconosciuta la maggior somma tra i due importi, secondo quanto ritenuto applicabile dal giudice.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto la liquidazione o riliquidazione del trattamento di fine servizio, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’ente previdenziale obbligato alla corresponsione dell’indennità; non è necessaria la partecipazione dell’amministrazione datrice di lavoro.
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica, ai fini del calcolo del TFS, al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile, purché appartenente ai ruoli e alle qualifiche previste dalla disposizione.
- L’obbligo di versare la contribuzione aggiuntiva previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda il riconoscimento dei sei scatti ai fini pensionistici e non condiziona il loro computo ai fini del TFS, che ha natura di retribuzione differita.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: il suo mancato rispetto non comporta la perdita del beneficio, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
- La prescrizione quinquennale del diritto all’indennità di buonuscita decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla data di cessazione dal servizio; il pagamento rateale può assumere efficacia interruttiva della prescrizione.
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