Ordinanza n. 503/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 25/2023 del Tribunale di Mantova-Sezione Lavoro, in materia di c.d. Carta del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o contestata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro, in materia di Carta del docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 25/2023 del Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto un importo relativo alla Carta del docente. Il Ministero si è costituito inizialmente con atto di mero stile e ha poi depositato una relazione del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale di Mantova, secondo cui, il 3 dicembre 2025, Sogei S.p.A., gestore della procedura di erogazione del servizio, avrebbe accreditato nel borsellino elettronico della ricorrente l'importo riconosciuto dalla sentenza. La ricorrente, nella nota di passaggio in decisione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso sostenendo che la sentenza non fosse stata ancora eseguita e, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, domande ritenute dal Collegio generiche e intrinsecamente contraddittorie. La relazione amministrativa non è stata specificamente contestata.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza. Ha rilevato che dagli atti emerge una possibile integrale esecuzione della sentenza nel dicembre 2025, ma che tale circostanza necessita di chiarimenti e di prova documentale. Ha quindi ordinato alla ricorrente di precisare se l'Amministrazione abbia eseguito la sentenza e all'Avvocatura distrettuale dello Stato di depositare la documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento dell'importo liquidato. Ha fissato il termine del 15 maggio 2026 per entrambi gli adempimenti e rinviato l'ulteriore trattazione all'udienza camerale del 4 giugno 2026. Le spese non sono state definite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione deduce di avere eseguito il giudicato ma la parte ricorrente ne contesta genericamente l'avvenuta esecuzione, il giudice può disporre chiarimenti e acquisire la documentazione comprovante l'adempimento prima di definire il giudizio.
- Le conclusioni della parte ricorrente nel giudizio di ottemperanza devono essere coerenti e specifiche: la richiesta simultanea di accoglimento per mancata esecuzione e, in subordine, di declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere ritenuta generica e intrinsecamente contraddittoria quando non sia accompagnata da una puntuale contestazione della documentazione amministrativa prodotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 770/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 126/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 128/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 129/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2137/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2138/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →