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Legge

L.R. Liguria 25/2015

NORME IN MATERIA DI CIMITERI PER ANIMALI

Normativa regionaleL.R. Liguria 25/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ligure disciplina l’istituzione e la gestione dei cimiteri per animali di affezione, privilegiando iniziativa privata e associativa. Stabilisce chi può esservi accolto, richiede un certificato veterinario, demanda l’autorizzazione al Comune e prevede un regolamento attuativo entro sei mesi dall’entrata in vigore. Nessun onere per il bilancio regionale.

Cimiteri per animali di affezione

Cimiteri per animali di affezione in Liguria

La legge della Regione Liguria disciplina l’istituzione dei cimiteri per animali di affezione nel territorio regionale, fissandone i criteri generali e le modalità essenziali di funzionamento. L’impianto normativo privilegia l’iniziativa privata e associativa, demandando ai Comuni l’autorizzazione e alla Giunta regionale l’adozione del regolamento attuativo.

Finalità e impostazione generale

La legge mira a favorire la realizzazione di cimiteri per animali di affezione in Liguria, regolando in modo specifico criteri, condizioni e modalità operative. Il legislatore regionale indica espressamente una preferenza per forme di iniziativa privata e associativa rispetto a un intervento diretto pubblico.

Soggetti e animali ammessi

Nei cimiteri per animali di affezione possono essere accolte:

  • le spoglie;
  • le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche comunemente considerate animali da affezione.

Sono esclusi gli animali allevati per fini produttivi o alimentari. L’ammissione è inoltre subordinata alla presenza di un certificato veterinario che escluda:

  • malattie trasmissibili all’uomo;
  • malattie denunciabili ai sensi della normativa statale ed ევროპea vigente.

Autorizzazione e gestione dei cimiteri

L’istituzione del cimitero per animali è subordinata all’autorizzazione del Comune territorialmente competente. Le procedure autorizzative sono definite da un regolamento di attuazione adottato dalla Giunta regionale.

La legge consente che i cimiteri siano realizzati e gestiti da soggetti privati. L’autorizzazione comunale deve disciplinare anche le modalità di erogazione dei servizi connessi.

Inumazione delle spoglie e siti idonei

Le spoglie degli animali ammessi possono essere inumate:

  • nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali, in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria;
  • oppure in siti giudicati idonei dal Comune competente per territorio.

La norma rimette quindi al Comune la valutazione di idoneità dei luoghi alternativi, nel rispetto della disciplina veterinaria applicabile.

Raccolta e trasporto delle spoglie

La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono regolati dalla disciplina europea sui sottoprodotti di origine animale, in particolare dal Regolamento (CE) n. 1069/2009. La legge regionale rinvia integralmente a tale fonte per il trattamento di questi profili sanitari e logistici.

Regolamento attuativo e registro delle presenze

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge deve essere approvato il regolamento di attuazione previsto per l’autorizzazione dei cimiteri. In tale regolamento devono essere definite anche le modalità tecniche e operative del registro delle presenze.

Coordinamento con la disciplina vigente

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16 della legge regionale Liguria 22 marzo 2000, n. 23, in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, come successivamente modificata e integrata. La nuova legge si coordina quindi con la normativa regionale preesistente senza sostituirla integralmente.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non deve comportare oneri finanziari a carico del bilancio regionale. È quindi prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Attualità della disciplina

La norma introduce una disciplina strutturale ancora riferita all’ordinamento regionale ligure; non contiene limiti temporali di applicazione, salvo il termine di sei mesi per l’adozione del regolamento attuativo. Per il resto, la disciplina opera in via ordinaria sul territorio della Regione Liguria.

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