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Legge

L.R. Liguria 24/2015

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014, N. 18 (DISPOSIZIONI URGENTI DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33)

Normativa regionaleL.R. Liguria 24/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la riforma ligure del trasporto pubblico locale: ridefinisce criteri di riparto delle risorse in attesa degli affidamenti, adegua la composizione del Comitato, amplia alcune categorie ammesse e proroga al 31 dicembre 2017 la fase transitoria della l.r. 18/2014, con verifica della revisione del lotto unico. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina ligure del trasporto pubblico regionale e locale

Modifiche alla disciplina ligure del trasporto pubblico regionale e locale

La legge interviene sulla legge regionale Liguria 7 novembre 2013, n. 33, e sulla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18, aggiornando alcuni aspetti della riforma del trasporto pubblico regionale e locale. Le modifiche riguardano soprattutto il riparto delle risorse, la composizione degli organi consultivi e la proroga di una fase transitoria.

Riparto delle risorse e criteri di assegnazione

In attesa dell’affidamento dei servizi di cui all’articolo 14 della l.r. 33/2013, le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite secondo le quote percentuali previste dall’articolo 29 della stessa legge.

Per i servizi minimi, sia ferroviari sia su gomma, l’assegnazione delle risorse deve tenere conto del raggiungimento, da parte di ciascun gestore, dei parametri di efficientamento del servizio previsti dall’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 e dai relativi decreti attuativi.

Procedure e denominazioni nella disciplina del trasporto pubblico

La modifica all’articolo 9 della l.r. 33/2013 sostituisce il verbo “espleta” con “avvia” nella previsione relativa alla procedura indicata dalla norma, con effetto di adeguamento terminologico della disciplina.

Composizione del Comitato regionale

La composizione del Comitato previsto dall’articolo 10 della l.r. 33/2013 viene ridefinita. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto dagli Assessori regionali competenti in materia di trasporti, servizi sociali e bilancio, dal Sindaco della Città metropolitana, da un rappresentante politico unitario per le province di Imperia, Savona e La Spezia, dal Presidente di ANCI Liguria o da loro delegati politici e da un referente nominato dalla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.

Destinatari delle agevolazioni o delle previsioni di accesso

L’articolo 19 della l.r. 33/2013 viene integrato includendo, tra i soggetti richiamati dalla lettera a) del comma 1, anche il personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Esercito italiano e della Capitaneria di porto – Guardia costiera.

Proroga del regime transitorio della l.r. 18/2014

La legge proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 il termine previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 1 della l.r. 18/2014, estendendo così la disciplina transitoria di prima applicazione della riforma del trasporto pubblico regionale e locale.

Inoltre, viene introdotto un nuovo comma 3-bis che prevede la verifica, da parte della Regione, della revisione del lotto unico di cui all’articolo 14, comma 1, della l.r. 33/2013, nei limiti di compatibilità con i termini già previsti dai commi 2 e 3.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

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