L.R. Liguria 28/2015
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2016-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio di previsione della Regione Liguria per gli esercizi 2016-2018, fissando entrate, spese, autorizzazioni all’accertamento/impegno/pagamento, variazioni di bilancio e fondi di riserva, crediti dubbi e rischi legali. Prevede inoltre autorizzazioni all’indebitamento per coprire saldi finanziari negativi di esercizi pregressi e del 2016. Entra in vigore il 1° gennaio 2016 ed è oggi riferita a un triennio finanziario concluso.
Bilancio di previsione della Regione Liguria 2016-2018
Bilancio di previsione della Regione Liguria 2016-2018
La legge disciplina il bilancio di previsione della Regione Liguria per il triennio 2016-2018, definendo gli stanziamenti, le autorizzazioni di spesa e gli strumenti contabili accessori. Si tratta di un atto finanziario riferito a esercizi già conclusi, utile soprattutto per la ricostruzione storica della disciplina di bilancio regionale.
Stati di previsione dell’entrata e della spesa
Per ciascun esercizio del triennio sono approvati gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al d.lgs. 118/2011.
- Per il 2016 sono previste entrate e autorizzati impegni di competenza per 10.722.519.981,62 euro; sono inoltre autorizzati pagamenti e stanziamenti di cassa per 18.831.901.393,23 euro.
- Per il 2017 sono previste entrate e autorizzati impegni di competenza per 9.555.649.037,72 euro.
- Per il 2018 sono previste entrate e autorizzati impegni di competenza per 9.539.920.902,62 euro. La legge autorizza l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate per il 2016, mentre per il 2017 e il 2018 autorizza l’accertamento delle imposte, tasse e altre entrate spettanti. È inoltre autorizzato l’impegno delle spese per tutti e tre gli esercizi nei limiti degli stanziamenti di competenza, nonché il pagamento delle spese 2016 nei limiti della cassa.
Variazioni di bilancio delegate alla Giunta
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo diverse variazioni al bilancio 2016-2018, nel quadro dell’art. 51 del d.lgs. 118/2011. Le variazioni riguardano, in particolare:
- nuove tipologie di bilancio per entrate vincolate e relative spese;
- variazioni compensative per risorse comunitarie e vincolate, nonché per interventi derivanti da intese istituzionali o programmazione negoziata;
- compensazioni tra dotazioni per il personale conseguenti a trasferimenti interni;
- compensazioni di cassa tra missioni e programmi;
- variazioni sul fondo pluriennale vincolato;
- utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste;
- utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione per residui perenti e spese potenziali;
- istituzione di tipologie di entrata con stanziamento zero in caso di entrate non previste ma accertate e riscosse;
- reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi di esigibilità;
- prelievi dai fondi per spese obbligatorie;
- reimputazione di obbligazioni e spese correlate relative a entrate vincolate;
- reiscrizione di economie di spesa collegate a entrate vincolate;
- variazioni compensative tra capitoli di entrata della stessa categoria e tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
- adeguamento delle partite di giro e delle operazioni per conto terzi;
- stanziamenti relativi ai versamenti ai conti di tesoreria statale e ai depositi bancari intestati all’Ente.
Pareggio ed equilibri di bilancio
La Giunta è autorizzata, nel corso del 2016, ad assumere le misure necessarie per assicurare il rispetto del pareggio di bilancio, in coerenza con la normativa costituzionale e statale sul pareggio stesso. È inoltre autorizzata, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, ad adottare gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, anche in relazione all’art. 81 della Costituzione.
Indebitamento e copertura di saldi finanziari negativi
La Giunta è autorizzata a contrarre nel 2016 mutui e altre forme di indebitamento per coprire saldi finanziari negativi relativi agli esercizi 2008, 2009, 2014, 2015 e 2016, per importi specificamente indicati nella legge e destinati alle corrispondenti spese già elencate negli allegati al bilancio. Sono fissati i seguenti limiti generali:
- tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4% annuo;
- durata minima del periodo di ammortamento: 20 anni. Per i prestiti obbligazionari valgono i limiti della normativa statale vigente. Le rate di ammortamento 2016-2018 sono coperte dagli stanziamenti del bilancio pluriennale; per gli anni successivi al 2018 la copertura è demandata ai bilanci futuri, inclusi eventuali aumenti dei tassi.
Fondi di riserva, crediti dubbi e rischi legali
La legge disciplina diversi accantonamenti iscritti nella Missione 20.
- Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine è collocato nel Programma 01; le spese obbligatorie e d’ordine sono quelle indicate nell’elenco allegato al bilancio.
- Il fondo di riserva per spese impreviste è anch’esso collocato nel Programma 01.
- Il fondo di riserva di cassa è stanziato in 68.457.866,79 euro per la parte corrente e in 141.862.316,92 euro per la parte in conto capitale.
- Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto per 3.500.000,00 euro nella parte corrente della Missione 20, Programma 02.
- Il Fondo rischi e spese legali è iscritto per 2.000.000,00 euro nella parte corrente della Missione 20, Programma 03.
Allegati e documenti approvati
Sono approvati gli schemi di bilancio e gli allegati previsti dal d.lgs. 118/2011, tra cui:
- il prospetto del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto del Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi;
- il prospetto del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto sul rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti. Sono inoltre approvati i documenti previsti dalla l.r. 15/2002 allegati al bilancio 2016-2018.
Stanziamenti per il Consiglio regionale
I fondi iscritti alla Missione 1, Programma 01, relativi agli organi istituzionali, sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
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