Sentenza n. 2586/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del 16.7.2025, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Milano ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato P-MI/L/Q/2022/101824 emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 16 luglio 2025, deducendo violazione dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 ed eccesso di potere per insussistenza dei presupposti sostanziali della revoca, difetto di motivazione, mancata considerazione di nuove possibilità occupazionali e illegittimo diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il nulla-osta era stato rilasciato il 25 gennaio 2023 nell'ambito del decreto flussi, ma il datore di lavoro aveva comunicato già il 2 marzo 2023 la rinuncia all'instaurazione del rapporto. Il lavoratore aveva ottenuto il visto il 20 marzo 2023, era entrato in Italia il 12 agosto 2023 e, alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore aveva confermato la propria indisponibilità all'assunzione. Il ricorrente ha sostenuto che, una volta richiesto il nulla-osta, il datore non potesse rinunciare all'assunzione e che il reperimento di nuove opportunità lavorative imponesse il rilascio del permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la revoca, poiché fondata sul rifiuto del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno, circostanza non contestata. La volontà negoziale del datore di lavoro resta incoercibile e non può essere sostituita da un provvedimento costitutivo dell'amministrazione; il datore può quindi rinunciare all'assunzione anche dopo la richiesta di nulla-osta, ferma la possibile rilevanza privatistica della condotta, estranea alla cognizione del giudice amministrativo. Il permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro; tale presupposto mancava. In via eccezionale, il permesso provvisorio per ricerca di occupazione potrebbe essere riconosciuto in presenza di una causa di forza maggiore impeditiva dell'assunzione, ma il mero ripensamento datoriale costituisce una scelta imprenditoriale e non forza maggiore. È stata ritenuta irrilevante la successiva disponibilità di altre opportunità lavorative e non idoneo a derogare alla legge il richiamo a una circolare ministeriale del 2007. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il nulla-osta al lavoro subordinato, la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la revoca conseguente alla mancata instaurazione del rapporto e i presupposti del permesso per attesa occupazione.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
È richiamato, unitamente al comma 11, quale base normativa del permesso per attesa occupazione, subordinato alla previa instaurazione di un rapporto di lavoro.
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
Impone al datore che ha richiesto l'ingresso di confermare la domanda di nulla-osta, confermando il collegamento tra nulla-osta e specifico datore di lavoro.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis.
Il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto tra il lavoratore e il datore che ha richiesto il nulla-osta.
art. 22, comma 8, d.l. 73/2022
La stipulazione del contratto di lavoro può avvenire anche dopo il rilascio del nulla-osta e prima della convocazione per il contratto di soggiorno, ma richiede l'attivazione delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e degli altri soggetti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La richiesta o il rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato non rende coercibile la volontà del datore di lavoro né consente all'amministrazione di sostituire con un provvedimento costitutivo la mancata volontà di instaurare il rapporto di lavoro.
- La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del datore che ha richiesto il nulla-osta giustifica la revoca del nulla-osta, quando evidenzia il venir meno dell'effettiva proposta lavorativa posta a fondamento dell'ingresso dello straniero.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro; non è sufficiente che il lavoratore sia entrato in Italia sulla base di un nulla-osta poi divenuto inutilizzabile.
- Il mero ripensamento o la scelta imprenditoriale del datore di lavoro di non procedere all'assunzione non integra, di regola, una causa di forza maggiore idonea a giustificare eccezionalmente il rilascio di un permesso provvisorio per ricerca di occupazione.
- La possibilità per il lavoratore di reperire successivamente altre opportunità occupazionali non incide sulla legittimità della revoca del nulla-osta fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore che aveva richiesto l'ingresso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →