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Sentenza

Sentenza n. 2586/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento del 16.7.2025, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Milano ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato P-MI/L/Q/2022/101824 emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202504183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 16 luglio 2025, deducendo violazione dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 ed eccesso di potere per insussistenza dei presupposti sostanziali della revoca, difetto di motivazione, mancata considerazione di nuove possibilità occupazionali e illegittimo diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il nulla-osta era stato rilasciato il 25 gennaio 2023 nell'ambito del decreto flussi, ma il datore di lavoro aveva comunicato già il 2 marzo 2023 la rinuncia all'instaurazione del rapporto. Il lavoratore aveva ottenuto il visto il 20 marzo 2023, era entrato in Italia il 12 agosto 2023 e, alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore aveva confermato la propria indisponibilità all'assunzione. Il ricorrente ha sostenuto che, una volta richiesto il nulla-osta, il datore non potesse rinunciare all'assunzione e che il reperimento di nuove opportunità lavorative imponesse il rilascio del permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la revoca, poiché fondata sul rifiuto del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno, circostanza non contestata. La volontà negoziale del datore di lavoro resta incoercibile e non può essere sostituita da un provvedimento costitutivo dell'amministrazione; il datore può quindi rinunciare all'assunzione anche dopo la richiesta di nulla-osta, ferma la possibile rilevanza privatistica della condotta, estranea alla cognizione del giudice amministrativo. Il permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro; tale presupposto mancava. In via eccezionale, il permesso provvisorio per ricerca di occupazione potrebbe essere riconosciuto in presenza di una causa di forza maggiore impeditiva dell'assunzione, ma il mero ripensamento datoriale costituisce una scelta imprenditoriale e non forza maggiore. È stata ritenuta irrilevante la successiva disponibilità di altre opportunità lavorative e non idoneo a derogare alla legge il richiamo a una circolare ministeriale del 2007. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il nulla-osta al lavoro subordinato, la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la revoca conseguente alla mancata instaurazione del rapporto e i presupposti del permesso per attesa occupazione.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    È richiamato, unitamente al comma 11, quale base normativa del permesso per attesa occupazione, subordinato alla previa instaurazione di un rapporto di lavoro.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    Impone al datore che ha richiesto l'ingresso di confermare la domanda di nulla-osta, confermando il collegamento tra nulla-osta e specifico datore di lavoro.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis.

    Il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto tra il lavoratore e il datore che ha richiesto il nulla-osta.

  • art. 22, comma 8, d.l. 73/2022

    La stipulazione del contratto di lavoro può avvenire anche dopo il rilascio del nulla-osta e prima della convocazione per il contratto di soggiorno, ma richiede l'attivazione delle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e degli altri soggetti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La richiesta o il rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato non rende coercibile la volontà del datore di lavoro né consente all'amministrazione di sostituire con un provvedimento costitutivo la mancata volontà di instaurare il rapporto di lavoro.
  • La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del datore che ha richiesto il nulla-osta giustifica la revoca del nulla-osta, quando evidenzia il venir meno dell'effettiva proposta lavorativa posta a fondamento dell'ingresso dello straniero.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro; non è sufficiente che il lavoratore sia entrato in Italia sulla base di un nulla-osta poi divenuto inutilizzabile.
  • Il mero ripensamento o la scelta imprenditoriale del datore di lavoro di non procedere all'assunzione non integra, di regola, una causa di forza maggiore idonea a giustificare eccezionalmente il rilascio di un permesso provvisorio per ricerca di occupazione.
  • La possibilità per il lavoratore di reperire successivamente altre opportunità occupazionali non incide sulla legittimità della revoca del nulla-osta fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore che aveva richiesto l'ingresso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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