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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/789

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/789 della Commissione, dell'8 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/789 aggiorna i valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli, utilizzati per determinare il prezzo di entrata nel regime UE applicabile a specifiche importazioni da paesi terzi. La fissazione avviene sulla base dei criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e tiene conto di dati giornalieri variabili. Il regolamento si applica immediatamente dalla pubblicazione ed è corredato da un allegato con i valori per ciascun codice NC e origine.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato, identificati dai rispettivi codici NC e, per ciascun prodotto, dalle origini/codici paese elencati nel medesimo allegato. Il regolamento opera nel quadro del regime di commercializzazione dei prodotti agricoli disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalle modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/789 della Commissione stabilisce i valori forfettari all’importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso si inserisce nel sistema dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole applicative già previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Finalità e base normativa

Il considerando 1 chiarisce che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione degli esiti dell’Uruguay Round, prevede criteri per la fissazione dei valori forfettari all’importazione da paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il considerando 2 precisa che tali valori sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di specifici ortofrutticoli freschi individuati nell’allegato tramite codici NC. I valori sono differenziati anche per origine, mediante i codici paese terzo riportati nell’allegato. Non contiene esclusioni espresse, ma opera solo per i prodotti e le origini espressamente elencati.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 rinvia all’allegato per la concreta determinazione dei valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L’allegato riporta valori in EUR/100 kg per varie combinazioni prodotto/origine, tra cui:

  • 0702 00 00, con valori per EG, MA, TR e ZZ;
  • 0707 00 05, con valori per MA, TR e ZZ;
  • 0709 93 10, con valori per TR e ZZ;
  • 0805 10 22, 0805 10 24 e 0805 10 28, con valori per EG, IL, MA e ZZ;
  • 0805 50 10, con valori per TR e ZZ;
  • 0808 10 80, con valori per AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e ZZ. Il codice ZZ è definito come corrispondente ad "altre origini".

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all’importazione

L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato al regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e per codice paese terzo/origine.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione per i prodotti e periodi indicati nell’allegato XVI, parte A. Il considerando 2 precisa che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito materiale dell’allegato

L’allegato elenca i prodotti interessati, tra cui alcune voci della nomenclatura combinata come 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80, con valori distinti in funzione dell’origine (ad es. EG, MA, TR, IL, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e ZZ). Il codice ZZ è indicato come corrispondente ad altre origini.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internocommercio internazionaledogane

Testo integrale

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