Regolamento (UE) 2017/786
Regolamento (UE) 2017/786 della Commissione, dell'8 maggio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le definizioni di farina di pesce e olio di pesce (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro attuativo sui sottoprodotti di origine animale per ampliare le materie prime utilizzabili nella produzione di farina di pesce e olio di pesce. In particolare, include alcuni invertebrati acquatici d’allevamento e le stelle marine Asterias rubens, ma per queste ultime prevede un vincolo di raccolta in zona di produzione di molluschi. La modifica mira a favorire l’impiego di nuove fonti proteiche e lipidiche senza aumentare i rischi sanitari, mantenendo il raccordo con la disciplina sui materiali di categoria 3.
Modifica le definizioni di "farina di pesce" e "olio di pesce" nel regolamento (UE) n. 142/2011 per includere taluni invertebrati acquatici e le stelle marine Asterias rubens, con specifiche condizioni di raccolta e di trasformazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale, dei mangimi e della trasformazione di proteine/oli derivati da animali acquatici, nell’ambito dell’Unione europea. Riguarda in particolare la produzione di farina di pesce e olio di pesce a partire da animali acquatici diversi dai mammiferi, inclusi invertebrati acquatici d’allevamento e stelle marine della specie Asterias rubens raccolte in una zona di produzione di molluschi. Incide sulle condizioni di utilizzo dei materiali di categoria 3 ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 e sulle regole tecniche del regolamento (UE) n. 142/2011; non introduce un regime autonomo ma modifica quello esistente.
Modifica delle definizioni di farina di pesce e olio di pesce
Il regolamento (UE) 2017/786 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 142/2011, che contiene misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale. L’obiettivo è ampliare in modo circoscritto le materie prime ammissibili per la produzione di farina di pesce e olio di pesce, alla luce dell’assenza di rischi superiori rispetto alle fonti tradizionali e della necessità di valorizzare nuove risorse proteiche e lipidiche.
Contesto normativo e finalità
Il considerando richiama la struttura del regolamento (CE) n. 1069/2009, che classifica i sottoprodotti di origine animale in categorie di rischio e ne disciplina uso e smaltimento sicuri. Viene evidenziato che la definizione vigente di "animali acquatici" non comprende le stelle marine e taluni invertebrati acquatici d’allevamento diversi da molluschi e crostacei; di conseguenza, tali organismi non potevano essere utilizzati per produrre farina di pesce e olio di pesce. Il regolamento afferma inoltre che l’impiego di tali proteine nei mangimi per animali non ruminanti non presenta un rischio superiore rispetto alla farina di pesce tradizionale.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda gli allegati I e X del regolamento (UE) n. 142/2011.
- Nell’allegato I, punto 7, la definizione di "farina di pesce" viene estesa alle proteine animali trasformate ottenute da animali acquatici diversi dai mammiferi, includendo gli invertebrati acquatici d’allevamento e le stelle marine Asterias rubens raccolte in una zona di produzione di molluschi.
- Nell’allegato I, punto 9, la definizione di "olio di pesce" viene aggiornata in termini sostanzialmente analoghi, includendo l’olio derivato dalla trasformazione di tali animali e anche l’olio ottenuto dalla trasformazione di pesce per il consumo umano che l’operatore destina a fini diversi dal consumo umano.
Condizioni specifiche per le stelle marine
Il regolamento introduce una limitazione espressa per le stelle marine, motivata dall’esigenza di proteggere l’ambiente ed evitare nuove pressioni sulle popolazioni selvatiche. L’inclusione riguarda solo la specie Asterias rubens e solo se raccolta in una zona di produzione di molluschi, secondo il rinvio alla direttiva 2006/88/CE.
Aggiornamento delle regole di trasformazione dell’olio di pesce
L’allegato X, capo II, sezione 3, lettera A, punto 2, viene sostituito per chiarire quali materiali di categoria 3 possano essere impiegati nella produzione di olio di pesce. La nuova formulazione consente l’uso:
- dei materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere i), j) e l), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- dei materiali di categoria 3 ottenuti da animali acquatici di cui all’articolo 10, lettere e) ed f), del medesimo regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica delle definizioni di farina di pesce e olio di pesce
L’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 viene modificato nei punti 7 e 9. La "farina di pesce" è ridefinita come proteine animali trasformate ottenute da animali acquatici diversi dai mammiferi, includendo gli invertebrati acquatici d’allevamento, compresi quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/88/CE, nonché le stelle marine Asterias rubens raccolte in una zona di produzione di molluschi. L’"olio di pesce" è ridefinito in modo analogo, includendo l’olio derivato dalla trasformazione di tali animali e quello ottenuto dalla trasformazione di pesce per il consumo umano destinato a fini diversi dal consumo umano.
Condizione ambientale per le stelle marine
L’uso delle stelle marine è limitato alle stelle marine della specie Asterias rubens raccolte in una zona di produzione di molluschi, al fine di evitare nuove pressioni sulle popolazioni selvatiche e di tutelare l’ambiente.
Aggiornamento delle norme di trasformazione per l’olio di pesce
L’allegato X, capo II, sezione 3, lettera A, punto 2 del regolamento (UE) n. 142/2011 è sostituito per precisare che possono essere utilizzati per la produzione di olio di pesce solo i materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere i), j) e l), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e i materiali di categoria 3 ottenuti da animali acquatici di cui all’articolo 10, lettere e) ed f), del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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