Regolamento (UE) 2017/788
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/788 della Commissione, dell'8 maggio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 relativo alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere per gli interventi finanziati dal FEAMP. La modifica mira soprattutto ad allineare la frequenza di aggiornamento dei dati, che diventa annuale, e a coordinare più chiaramente tali obblighi con quelli previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014. Vengono inoltre sostituiti gli allegati tecnici contenenti i campi informativi da comunicare. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle regole di esecuzione sul flusso di dati e sulle informazioni da trasmettere dagli Stati membri per il FEAMP, con aggiornamento annuale dei dati e coordinamento con i modelli del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), limitatamente ai dati da registrare e trasmettere alla Commissione per il monitoraggio e la valutazione degli interventi selezionati nel programma operativo sostenuto dal FEAMP. Riguarda inoltre la struttura e il contenuto dei dati amministrativi, finanziari ed esecutivi da comunicare secondo gli allegati modificati. Non disciplina altri fondi o interventi estranei al FEAMP.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/788 della Commissione: modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 sul FEAMP
Il regolamento interviene sul sistema di raccolta e trasmissione delle informazioni relative agli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). La finalità dichiarata è migliorare la coerenza con le relazioni di attuazione previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013, semplificare gli adempimenti degli Stati membri e chiarire il collegamento con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 sui dati cumulativi degli interventi.
Finalità e contesto della modifica
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 imponeva agli Stati membri di registrare e trasmettere alla Commissione i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati nell'ambito della gestione concorrente del FEAMP. Tuttavia, i considerando evidenziano che tali dati venivano aggiornati al momento dell'approvazione e del completamento di ciascun intervento, mentre la relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, è annuale. Questa asimmetria generava differenze di contenuto e oneri amministrativi non necessari.
Per questo motivo, il regolamento modifica il sistema di reporting in modo da renderlo più coerente e meno oneroso per gli Stati membri, allineando gli aggiornamenti alle scadenze annuali e ai modelli già previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda gli Stati membri, quali soggetti tenuti alla registrazione e alla trasmissione dei dati alla Commissione. L'oggetto materiale è costituito dagli interventi selezionati per il finanziamento nell'ambito del programma operativo sostenuto dal FEAMP. Le informazioni da comunicare coprono dati amministrativi, finanziari e di esecuzione dell'intervento, con l'obiettivo di consentire monitoraggio e valutazione del sostegno pubblico.
Obbligo di trasmissione annuale dei dati
La modifica centrale riguarda l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014. La nuova formulazione stabilisce che l'elenco dei dati deve essere registrato e trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno.
- La trasmissione deve avvenire conformemente ai modelli contenuti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014.
- L'obbligo riguarda ogni intervento selezionato per il finanziamento nell'ambito del programma operativo sostenuto dal FEAMP.
In sostanza, il sistema passa da un aggiornamento legato alla singola fase dell'intervento a un aggiornamento annuale, più coerente con la reportistica di attuazione.
Soppressione dell'articolo 3
Il regolamento sopprime l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014. La soppressione elimina la previsione che imponeva l'aggiornamento dei dati al momento dell'approvazione e del completamento di ciascun intervento, superata dal nuovo meccanismo annuale.
Coordinamento con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014
Un obiettivo esplicito della modifica è chiarire che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 riguardano gli stessi obblighi di comunicazione, ma sotto profili diversi e complementari. Il primo disciplina le informazioni che gli Stati membri devono inviare; il secondo fissa le norme per la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi. Il collegamento formale tra i due atti serve a evitare duplicazioni e incoerenze nella raccolta dei dati.
Contenuto degli allegati sostituiti
Gli allegati tecnici sono integralmente sostituiti e definiscono i campi informativi richiesti agli Stati membri.
Parte A - Informazioni di carattere amministrativo
La parte A riguarda l'identificazione dell'intervento e del beneficiario. I campi comprendono:
- CCI del programma operativo;
- identificativo unico dell'intervento;
- denominazione dell'intervento, se disponibile e se l'identificativo è un numero;
- numero della nave / numero del registro della flotta comunitaria, se pertinente;
- codice NUTS, con livello di default III;
- beneficiario;
- genere del beneficiario, se pertinente;
- dimensioni dell'impresa, se pertinente;
- stato di avanzamento dell'intervento.
Lo stato di avanzamento è codificato con valori numerici da 0 a 5, che distinguono tra interventi concessi ma non ancora spesi, interventi interrotti o abbandonati dopo esecuzione parziale, interventi eseguiti integralmente con pagamento totale o parziale e interventi in corso.
Parte B - Previsioni di spesa
La parte B contiene i dati previsionali di spesa, nella valuta applicabile all'intervento:
- costo totale ammissibile;
- costo pubblico totale ammissibile;
- sostegno del FEAMP;
- data di approvazione del documento che specifica le condizioni per il sostegno.
Parte C - Esecuzione finanziaria dell'intervento
La parte C riguarda i dati effettivi di esecuzione finanziaria, in euro:
- spesa totale ammissibile dichiarata dal beneficiario;
- spesa pubblica totale ammissibile corrispondente;
- spesa ammissibile nell'ambito del FEAMP;
- data del pagamento finale al beneficiario.
Parte D - Dati relativi all'esecuzione dell'intervento
La parte D include:
- misura in questione, mediante codice della misura;
- indicatore di output;
- dati relativi all'esecuzione dell'intervento;
- valore numerico dei dati di esecuzione.
È specificato che l'aggiornamento della parte D avviene solo due volte quando il campo 9 corrisponde ai codici 0 e 5.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento annuale dei dati da trasmettere
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è sostituito: l'elenco dei dati deve essere registrato e trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno, secondo i modelli degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014, per ogni intervento selezionato per il finanziamento nell'ambito del programma operativo sostenuto dal FEAMP.
Abrogazione dell'articolo 3 del regolamento modificato
L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è soppresso, con conseguente eliminazione della previsione che disciplinava l'aggiornamento dei dati al momento dell'approvazione e del completamento di ciascun intervento.
Coordinamento con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014
Il regolamento chiarisce il nesso tra il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014, relativo alle informazioni da trasmettere, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014, relativo alla presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi, per assicurare che si tratti degli stessi obblighi di comunicazione e ridurre gli oneri amministrativi.
Sostituzione degli allegati tecnici
Le tabelle dell'allegato I, parti A, B, C e D del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 sono sostituite rispettivamente dagli allegati I, II, III e IV del presente regolamento, con una nuova articolazione dei campi informativi da comunicare.
Contenuto dei dati amministrativi e di identificazione
La parte A degli allegati elenca i dati amministrativi essenziali: CCI del programma operativo, identificativo unico dell'intervento, denominazione dell'intervento, numero della nave/CFR se pertinente, codice NUTS, beneficiario, genere del beneficiario, dimensione dell'impresa e stato di avanzamento dell'intervento con codici da 0 a 5.
Previsioni di spesa e dati finanziari
La parte B richiede i dati sulle previsioni di spesa: costo totale ammissibile, costo pubblico totale ammissibile, sostegno del FEAMP e data di approvazione del documento che specifica le condizioni per il sostegno.
Esecuzione finanziaria dell'intervento
La parte C disciplina i dati sull'esecuzione finanziaria: spesa totale ammissibile, spesa pubblica totale ammissibile, spesa ammissibile nell'ambito del FEAMP e data del pagamento finale al beneficiario.
Dati sull'esecuzione dell'intervento e indicatori
La parte D riguarda la misura interessata, l'indicatore di output, i dati relativi all'esecuzione dell'intervento e il valore numerico corrispondente; è previsto che tali dati siano aggiornati solo due volte quando il campo 9 corrisponde ai codici 0 e 5.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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