Ordinanza n. 2158/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, (Sezione Quarta), -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti, allo stato, le ragioni di urgenza invocate, poiché il provvedimento impugnato risultava già sospeso dal Comune fino al 23 settembre 2026. Non è stata quindi concessa la sospensione cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza. Dal testo non risultano specificati i motivi di merito dell'appello né le censure dedotte contro il provvedimento amministrativo oggetto del giudizio di primo grado. L'istanza cautelare è stata esaminata alla luce dell'attuale situazione di fatto, considerato che il provvedimento impugnato era già stato sospeso dal Comune con ordinanza n. 2 del 2025 fino al 23 settembre 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La domanda cautelare in appello deve essere respinta quando, al momento della decisione, non sussiste un'attuale situazione di urgenza perché l'efficacia del provvedimento oggetto della controversia è già stata sospesa dall'amministrazione per un periodo ancora in corso.
- La sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento controverso può escludere l'attualità del periculum in mora e rendere insussistenti le ragioni di urgenza necessarie per l'adozione della misura cautelare d'appello.
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