Sentenza del 09/04/2015 n. 74 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Accertamento - Residenza - Prova - Rapporti finanziari e bancari - Sufficienza - Raddoppio dei termini - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. È stata ritenuta legittima la ricostruzione della residenza fiscale in Italia sulla base dei rapporti economici e finanziari intrattenuti nel Paese. È stato inoltre ritenuto legittimo il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12 del d.l. 78/2009, in ragione della presunzione che i redditi esteri non dichiarati fossero produttivi di reddito di capitale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che non fosse stata adeguatamente provata la sua residenza in Italia e contestava, conseguentemente, l'accertamento dei redditi esteri e il raddoppio dei termini per l'accertamento. Il giudice ha invece ritenuto sufficienti, nel loro complesso, i rapporti bancari, di garanzia e fideiussione, di finanziamento, di partecipazione societaria e di rappresentanza intrattenuti in Italia per dimostrare il collegamento stabile del soggetto con il territorio italiano.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
La disposizione è stata applicata per ritenere legittimo il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di redditi esteri non dichiarati, considerati presumibilmente produttivi di reddito di capitale.
Massime di principio
- La residenza fiscale può essere dimostrata attraverso una valutazione complessiva dei rapporti economici, finanziari, societari e di rappresentanza mantenuti in Italia, anche se il contribuente dichiara formalmente di risiedere all'estero.
- La presenza di rapporti bancari, finanziamenti, garanzie, fideiussioni e partecipazioni in Italia può costituire un insieme di elementi presuntivi idonei a provare un collegamento stabile con il territorio italiano.
- Per contestare efficacemente un accertamento sulla residenza non è sufficiente allegare la sola residenza anagrafica estera: occorre dimostrare l'assenza di un centro effettivo degli interessi personali ed economici in Italia.
- Il raddoppio dei termini può essere ritenuto legittimo quando l'accertamento riguarda redditi esteri non dichiarati e ricorrono i presupposti normativi, inclusa la presunzione della loro natura reddituale.
- La valutazione deve comunque essere concreta e complessiva: i singoli rapporti economici non determinano automaticamente la residenza fiscale, ma possono assumere rilievo decisivo se convergono nel dimostrare un effettivo radicamento in Italia.
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