Sentenza del 09/04/2015 n. 719 - Comm. Trib. Prov. Genova
CONTENZIOSO - Contributo unificato - Domanda riconvenzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che il contributo unificato è dovuto per ciascuna azione autonomamente esercitabile e che l'obbligo opera separatamente per la domanda principale dell'attore e per la domanda riconvenzionale del convenuto. È stata inoltre ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava l'obbligo di versare un contributo unificato autonomo per la domanda riconvenzionale. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il contributo non dovesse essere pagato separatamente oppure che l'art. 14, comma 3, del D.P.R. 115/2002 fosse incostituzionale. La questione è stata valutata alla luce della natura del contributo unificato quale partecipazione alle spese di giustizia e del principio secondo cui ogni azione autonomamente esercitabile determina un distinto obbligo contributivo.
Norme richiamate
Art. 14, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione è stata interpretata nel senso che, quando viene proposta una domanda riconvenzionale autonomamente esercitabile, il relativo contributo unificato deve essere versato separatamente rispetto a quello dovuto per la domanda principale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disciplina del contributo unificato
Il contributo unificato costituisce una partecipazione alle spese di giustizia ed è dovuto in relazione a ciascuna azione autonomamente esercitabile, anche se proposta nell'ambito del medesimo processo.
Massime di principio
- La domanda riconvenzionale non è fiscalmente irrilevante solo perché inserita nello stesso giudizio: se introduce una pretesa autonoma e autonomamente esercitabile, può comportare un distinto contributo unificato.
- Per stabilire se sia dovuto un ulteriore contributo occorre verificare l'autonomia della domanda riconvenzionale rispetto alla domanda principale, non soltanto la sua connessione processuale.
- La contemporanea trattazione delle domande nello stesso processo non elimina, di regola, la distinta debenza del contributo unificato.
- La previsione dell'obbligo di pagamento separato per domande autonomamente esercitabili non è, secondo il principio espresso, incompatibile con la Costituzione.
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