Sentenza del 09/04/2015 n. 1415 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento IVA/IRPEG/IRAP.- Ricorso per motivi attinenti all'avviso di accertamento.-Sentenza C.T.P.di accoglimento.- Appello Agenzia delle Entrate per violazione art. 112/C.P.C. -Accoglimento. Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEG e IRAP, deducendo vizi propri dell'avviso di accertamento presupposto. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di primo grado avesse deciso la controversia sulla base di motivi riferiti a un atto diverso da quello impugnato, senza che fosse configurabile un'estensione automatica dell'impugnazione dalla cartella all'avviso di accertamento.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è stata ritenuta viziata per ultrapetizione o comunque per violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché aveva accolto il ricorso sulla base di censure attinenti all'avviso di accertamento, mentre l'oggetto della controversia era la cartella di pagamento. È stata esclusa, in materia tributaria, l'applicabilità della teoria degli atti continuati, complessi o collegati, tale da consentire di trasferire automaticamente i vizi di un atto presupposto sull'atto successivo.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
La norma è stata interpretata nel senso che il giudice tributario deve decidere nei limiti dell'atto impugnato e dei motivi effettivamente dedotti. Non può fondare l'accoglimento del ricorso su vizi riferiti a un diverso atto, quale l'avviso di accertamento, quando l'impugnazione riguarda la cartella di pagamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre distinguere rigorosamente tra l'atto impugnato e gli atti presupposti: una cartella di pagamento e un avviso di accertamento sono atti autonomi, anche se collegati nella sequenza procedimentale.
- I vizi dell'avviso di accertamento devono essere contestati tempestivamente impugnando tale atto; non possono essere fatti valere automaticamente contro la successiva cartella, salvo i casi in cui la legge o la concreta struttura del procedimento consentano specificamente di dedurli.
- Il giudice non può accogliere il ricorso sulla base di motivi riferiti a un atto diverso da quello oggetto dell'impugnazione, perché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c.
- La teoria degli atti continuati, complessi o collegati non consente, in via generale, di considerare tutti gli atti della procedura tributaria come un'unica entità impugnabile senza rispettare i termini e gli oggetti propri di ciascun atto.
- Per valutare una situazione analoga bisogna verificare: quale atto è stato notificato e impugnato, quali motivi sono stati formalmente dedotti e se tali motivi riguardano vizi propri dell'atto impugnato oppure vizi di un atto presupposto.
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