Sentenza del 09/04/2015 n. 629 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Emissione di atto impositivo prima del termine previsto dall'art. 12, comma 7, legge 27.07.200, n. 212 - Atto viziato per violazione del contraddittorio - Invalidità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento perché emesso e notificato prima della scadenza del termine previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, senza consentirgli di esercitare il diritto al contraddittorio endoprocedimentale. La contestazione riguardava anche il fatto che l’accertamento fosse stato svolto dall’Ufficio mediante una verifica "a tavolino".
La decisione
La sentenza ha ritenuto invalido l’avviso di accertamento emesso senza il rispetto del contraddittorio previsto dall’art. 12, commi 2 e 7, della legge n. 212/2000. Il diritto del contribuente a essere sentito prima dell’emanazione dell’atto è considerato espressione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. e del principio di buon andamento dell’Amministrazione sancito dall’art. 97 Cost. L’obbligo di instaurare il contraddittorio è stato ritenuto applicabile anche agli accertamenti effettuati "a tavolino".
Norme richiamate
Art. 12, commi 2 e 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente deve essere informato delle ragioni e dell’oggetto della verifica e, dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, dispone di un termine per comunicare osservazioni e richieste; l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La disposizione tutela il contraddittorio endoprocedimentale e impedisce, in assenza di urgenza adeguatamente motivata, l’emissione anticipata dell’atto impositivo. La violazione determina l’invalidità dell’avviso, anche quando l’attività dell’Ufficio sia stata svolta a tavolino.
Art. 24 della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il diritto di essere sentiti prima dell’adozione di un provvedimento tributario lesivo costituisce una manifestazione del diritto costituzionale di difesa.
Art. 97 della Costituzione
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Il contraddittorio contribuisce al buon andamento e all’imparzialità dell’Amministrazione, consentendo di acquisire preventivamente le osservazioni del contribuente e di evitare accertamenti erronei.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19667
La pronuncia riconosce il contraddittorio endoprocedimentale quale principio fondamentale dell’ordinamento tributario, imponendo all’Amministrazione di consentire al contribuente di interloquire prima dell’adozione di un provvedimento lesivo.
Massime di principio
- Prima di emettere un atto impositivo lesivo, l’Amministrazione deve normalmente consentire al contribuente di conoscere gli esiti dell’attività istruttoria e di presentare osservazioni.
- Il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente può comportare l’invalidità dell’avviso di accertamento.
- Il contraddittorio può essere necessario anche quando l’accertamento deriva da controlli documentali o verifiche effettuate a tavolino, e non soltanto da accessi o ispezioni presso la sede del contribuente.
- L’Amministrazione può derogare al termine ordinario solo in presenza di una situazione di particolare urgenza, che deve essere concreta e adeguatamente motivata nell’atto.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data di chiusura delle operazioni, la data di emissione e notificazione dell’avviso, l’eventuale instaurazione del contraddittorio e la motivazione di ogni deroga al termine.
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